Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 11634/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 22487/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’ MONTANE DELL’IRPINIA- INCOMIR - in liquidazione , i n p ersona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliat a in Roma,presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difende, conprocura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. in Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -Controricorrente- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CIVILE-ora [OSCURATO:PERSONA]-; [OSCURATO:PERSONA];MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE- ora [OSCURATO:PERSONA]-in persona del rispettivi legali rappres. p.t.; -Intimati- -Nonche’- [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE- ora [OSCURATO:PERSONA]-, in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., rappres. e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale elett.te domic., in Roma, in via dei Portoghesi n. 12; -Ricorrente incidentale- -Contro- [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. in Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -Controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’ MONTANE DELL’IRPINIA- INCOMIR - in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore; -Intimato- avverso la sentenza n. 3474/2016, della Corte d’appello di Napoli , depositata il 29/9/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con citazione notificata nel 1987 [OSCURATO:PERSONA], premesso:di aver richiesto, sin dal dicembre del 1981, al Comune di Lacedonia il rilascio di concessione edilizia per realizzare una moderna azienda per l’allevamento di bovini su terreni di sua proprietà- in parte destinati a tenuta agricola-; che il Ministero per il coordinamento della Protezione Civile aveva disposto l’occupazione in via temporanea e urgente di una parte dei terreni per la superficie di mq 174.080; che il consorzio Incomir, quale concessionario- avendo provveduto all’occupazione il 18.3.83- convenne innanzi al Tribunale di Napoli i predetti enti chiedendo: la restituzione dei terreni oggetto dei due decreti impugnati innanzi al Tar, e il risarcimento dei danni; in subordine, per l’ipotesi di irreversibile trasformazione dei suoli occupati per opere di pubblica utilità, la condanna dei convenuti al pagamento di somma pari al valore dei suoli al momento di tale trasformazione, con rivalutazione ed interessi legali, nonché al risarcimento dei danni per l’impossibilità di realizzare l’azienda agricola e al pagamento dell’indennità d’occupazione illegittima, oltre interessi legali.

Si costituirono i convenuti.

A seguito di ctu, con sentenza del 20.10.2000, il Tribunale condannò il Ministero per il coordinamento della Protezione Civile a restituire all’attrice mq 13.400 di suolo-come individuati dalla ctu - e a pagarle le somme di lire 1.653.691.215 per l’illegittima occupazione delle aree irreversibilmente trasformate, lire 29.413,000 per il deprezzamento dei suoli da restituire, lire 26.079.320 per risarcire i danni conseguenti all’impossibilità di accedere ad alcuni suoli, lire 13.365.945 per i danni relativi a mq 9774 di suolo rimasto in “enclave”, lire 608.745.591 per indennità di occupazione legittima, lire 36.791.770 per le spese sostenute per realizzare l’azienda agricola, con rivalutazione e interessi legali, lire 700.000.000 a titolo di risarcimento per lucro cessante consistente nell’impossibilità di avviare l’azienda agricola, nonché per refusione delle spese processuali.

2. Il Ministero per il coordinamento del la Protezione Civile propose appello avverso tale sentenza, altro appello fu proposto da [OSCURATO:PERSONA],quale cessionaria del credito acquisito dall’attrice originaria Rossi.

Si costituìil consorzio Incomir nel giudizio d’appello proposto dal Ministero, contestando il motivo di gravame relativo alla sua responsabilità e, in subordine, chiedendo la riduzione della somma liquidata a titolo risarcitorio e d’indennità; nel giudizio di appello proposto dalla Iavarone si costituì il Ministero e il consorzio che proposero altresì appello incidentale.

Disposta la riunione dei due giudizi,con sentenza del 6.7.05, la Corte territoriale accolse in parte gli appelli e, in parziale riforma della sentenza impugnata, fermo restando la pronuncia di restituzione dei suoli occupati, condannò il Ministero e il consorzio Incomir a pagare alla Iavarone, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 959.309,75 oltre interessi legali dal 20.10.2000 al soddisfo.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso in cassazione; depositaronocontroricorso il Ministero e il consorzio Incomir, entrambi formulando ricorso incidentale.

Con sentenza n. 7206/2009, questa Corte accolse tre motivi del ricorso principale e rigettò i motivi di ricorso incidentale, cassando l’impugnata sentenza e rinviando alla Corte d’appello di Napoli per nuovo esame.

4. Nel giudizio di rinvio, incardinato dalla Iavarone innanzi alla Corte d’appellodi Napoli, la appellante ribadì le originarie domande proposte in giudizio dalla dante causa Rossi.

A seguito di nuova ctu, la Corte territoriale, con sentenza depositata il 29.9.16, accolse la domanda introduttiva e per l’effetto: dichiarò illegittima ed abusiva l’occupazione degli immobili per cui è causa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per il coordinamento della protezione civile, del Ministero delle Attività produttive e del consorzio Incomir; condannò gli appellati, in solido, a:pagare alla Iavarone il valore delle aree trasformate e di quelle deprezzate, indicate nella relazione del ctu, per la somma complessiva di euro 1.217.139,14; r estituir e le are e indicate in ctu; corrispondere le somme indicate in dispositivo, a titolo d’indennità per occupazione illegittima, per spese di progettazione dell’azienda agricola, per mancata realizzazione della stessa azienda, e a titolo di rivalutazione ed i nteressi, oltre ulteriore rivalutazione dal 10.10.14 alla data della stessa sentenza emessa dal giudice del rinvio, e interessi legali sulle stesse annualmente rivalutate.

5. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione il consorzio Incomir e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il primo ricorso è da considerare il ricorso principale, essendo stato no tificato in data anteriore. [OSCURATO:PERSONA] Il consorzio Incomir ha formulatocinque motivi.

1. Il primo motivo deduce nullità della sentenza ed omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appellodisatteso i principi dettati da questa Corte nella sentenza n. 7206/2009, in ordine ai parametri di stima del valore di mercato dei terreni occupati ai fini del risarcimento del danno da occupazione usurpativa, in relazione alle reali caratteristiche degli immobili e alla possibilità di conseguire, in libera contrattazione, in cui i suoli sarebbero stati considerati agricoli, un prezzo maggiorato in previsione di una variazione della qualificazione dell’area.

1.1. In particolare, il ricorrente si duole che nello stimare il valore di mercato dei suoli, il giudice di secondo grado non abbia rispettato, anzitutto, il criterio del “mercato rilevante” che riguardavanella specie le “grandi superfici” sulle quali realizzare le opere d’infrastruttura propedeutiche alla localizzazione delle iniziative imprenditoriali industriali, atteso che la Corte d’appello, recependo la ctu, aveva considerato le stime di quattro areeinidonee alla comparazione con i beni in questione perchè di superficie limitata.

La Corte di merito avrebbe, inoltre, disatteso il criterio della libera contrattazione ed il principio della libertà dell’offerta, dovendo un proprietario di beni situati nell’area in questione tenereconto del vincolo dell’unicità della possibile trattativa riguardante l’intera superficie.

Il giudice di rinvio avrebbe altresì disatteso la motivazionedella cassazione circa il prezzo conseguibile in previsione di una variazione della classificazione dell’area in questione come agricola.

Di più, la Corte territoriale, nello stimare i terreni, avrebbe applicato erroneamente le tesi di alcuni autori circa le rendite di posizione dei singoli fondi presi in comparazione, del tutto diversi tra loro per le relative superficie, come detto, sicché sarebbe stato erroneo anche il valore medio determinato dal ctu (erroneità di stima desumibile anche dal prezzo della cessione di una limitrofa areada parte dell’originaria proprietaria).

1.2. Il motivo èinammissibile.

1.2.1. Anzitutto, va rilevato che esso è rubricato con riguardo alla nullità della sentenza o del procedimento, ma non viene dedotta ‒ nella illustrazione del motivo ‒ alcuna ragione di nullità, e l’omesso esame di fatti è incongruamente riferito ad atti istruttori (c.t.u.).

Invero, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, infatti, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 29/10/2018, n. 27415).

Né questa nullità può essere riferita alla motivazione che ‒ nel caso di specie ‒ non è affatto inesistente o apparente, secondo le coordinate interpretative desumibili dall’indirizzo succitato.

1.2.2. Sotto tale profilo, con specifico riferimento al giudizio di rinvio, questa Corte ha osservato che, in caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione ‒ come, almeno in parte, è accaduto nel caso di specie ‒ si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente (Cass., S.U. 18303/2020).

Nel caso di specie, peraltro, la sentenza di rinvio non ha affatto fondato la decisione sugli stessi elementi già censurati dalla Cassazione, ma ha allargato la propria indagine, muovendo dalle indicazioni contenute nella sentenza rescindente.

La Corte ha, invero, con l’apporto di una nuova c.t.u., accertato il valore di mercato dell’area occupata, senza attribuire rilievo ‒ come sostenuto dal consulente di parte del consorzio, la cui relazione è stata, pertanto, considerata dalla Corte territoriale ‒ alla sua natura agricola, ma neppure a quella edificatoria, come stabilitodalla sentenza rescindente n. 7206/2009.

1.2.3. Del resto, anche successivamente si è stabilito che in tema di occupazione usurpativa ‒ ipotesi ricorrente nella specie ‒ il risarcimento del danno dev'essere commisurato all'integrale valore di mercato del suolo, sulla base delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell'area, in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazionedel territorio.

Deve, pertanto, tenersi conto dell'unico criterio discretivo dell'edificabilità legale, posto dall'art. 5 bis, comma 3, della l. n. 359 del 1992 (recepito negli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 327 del 2001), senza che sia consentito alcun ricorso, integrativo o sostitutivo, all'edificabilità di fatto, dovendosi tuttavia precisare che, all'interno della categoria dei suoli inedificabili rivestono valore, anche a fini indennitari, le possibilità di edificazione intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass.23639/2016).

1.2.4. Va soggiunto ‒ quanto al rilievodella pretesa acritica adesione alle conclusioni della c.t.u. ‒ che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 33742/2022; Cass. 1815/2015).

Non è, di conseguenza, censurabile ‒ poiché rientra nei poteri del giudice di merito ‒ l’operato della Corte del rinvio, che si è motivatamente riportato alle conclusioni della disposta c.t.u., recependole.

In definitiva la censura ‒ sub specie del vizio di mancanza di motivazione ed omesso esame ‒ si risolve in un riesame di merito delle valutazioni operate dalla Corte del rinvio.

Al riguardo, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987).

1.3. Per tali considerazioni, il primo motivo va dichiarato inammissibile.2.

Il secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 1218,1223,1226, 2697, cc, 112 cpc, nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e la nullità della sentenza impugnata e del giudizio, ex art. 360, nn. 3 e 4, cpc, per aver la Corte d’appello pronunciato sulla questione del risarcimento del danno connesso alla perdita di chance in violazione del principio stabilito dalla cassazione nella sentenza n. 7206/2009, che aveva accolto anche il motivo concernente il diniego del risarcimento per la mancata realizzazione della progettata azienda agricola, perché l’attrice era titolare di vasti terreni di proprietà e dunque avrebbe potuto realizzare l’azienda in altro luogo, e comunque le iniziative economiche non sempre sortiscono i risultati sperati.

2.1. Il ricorrente, assumendo che il risarcimento in esame può essere richiesto solo quando la chance perduta aveva la certezza o l ’elevata probabilità di avveramento, da desumersi da elementi certi ed obiettivi (citando al riguardo Cass., n. 22376/12), si duole del fatto che la Corte territoriale, recependo acriticamente le ctu espletate, e disattendendo quanto stabilito dalla cassazione con la sentenza n.7206/2009, abbia ritenuto certo il danno in questione, escludendo la probabilità di insuccesso dell’attività imprenditoriale, eventualità che invece la cassazione aveva ben tenuto presente nel motivare l’accoglimento del motivo dell’attrice avverso la sentenza d’appello che aveva escluso apoditticamente il risarcimento.

2.2. Pertanto, secondo il ricorrente, da tale erronea premessa interpretativala Corte d’appello avrebbe ritenuto che la programmata azienda avrebbe certamente conseguito un accrescimento del reddito aziendale, sebbene con la riduzione del 50%di quanto stimato dai ctu correlata all’alea imprenditoriale, senza peraltro tener conto dei rilievi critici contenuti nella ctp.

Al riguardo, il motivo censura la sentenza impugnata con riguardo aivari criteri utilizzati per la stima della perdita di chance (la remuner azi one del capitale fondiario e del l’opera di direzione prestata dall’imprenditore), lamentando in sostanza errori metodologici, non avendo il giudice del merito, per esempio, considerato che le spese d’investimento non rientrano nel reddito ai fini della quantificazione del danno risarcibile in questione.

2.3. Il motivo è inammissibile.

2.3.1. Anzitutto, va rilevato che, nella sentenza rescindente, questa Corte ha osservato che: “pur volendo ritenere fondate le osservazioni espresse in merito alla possibilità di realizzare l’azienda in questione su altra area dell’attrice, e il rischio d’impresa, simili considerazioni avrebbero dovuto indurre a valutare, quanto meno, i maggiori oneri relativi all’ipotizzato spostamento (considerando altresì che la Rossi aveva chiesto una nuova concessione in base ad un diverso progetto presentato a seguito dell’occupazione subita), e a calcolare la perdita di chance che la prospettata, ma non realizzata azienda, avrebbe determinato, ovvero le chances di successo o di insuccesso che la gestione aziendale avrebbe comportato, a non a negare tout court qualsiasi forma di risarcimento..”

2.3.2. Ora, in tema di risarcimento del danno da perdita di chance, l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario,sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio (Cass. 2261/2022).

Inoltre, l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente (Cass. 5641/2018; Cass. 12906/2020).

2.3.3. Nella specie, la Corte d’appello ‒ muovendo da quanto affermato dalla sentenza rescindente, secondo la quale era fondato il settimo motivo «riguardante l’esclusione di qualsiasi risarcimento per la mancata realizzazione dell’azienda agricola» ‒ si è attenuta a tali principi, avendo ampiamente ed adeguatamente motivato sul nesso causale tra occupazione illegittima e danno, tenendo ampiamente conto anche dei pareri espressi dai consulenti di parte, ed ha apprezzato la serietà ed apprezzabilità della possibilità di perdita della chance di conseguire guadagni attraverso l’impresa agricola ‒ la cui costituzione è stata impedita dall’occupazione di urgenza ‒sulla base di diversi elementi, «l’unicità e le connesse potenzialità della progettata azienda nel più ampio comprensorio territoriale interessato»; la richiesta di diverse, successive concessioni edilizie, vanificate dall’occupazione del suolo; le esperienze maturate dalla espropriata nel campo della zootecnia («alla terza generazione di imprenditori»).

L'accertamento e la liquidazione di tale perdita di chance, del resto, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se ‒ come nella specie ‒ adeguatamente motivati (Cass. 2737/2015).

2.4. La censurain esame, in quanto involge valutazioni di merito , deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.3.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1292, 1294, 2033, 2055, 2056, 2697, cc, 99,100,102,112, cpc, per aver la Corte d’appello dichiarato inammissibile la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza d i primo grado per difetto d’interesse e legittimazione.

Al riguardo, il ricorrente deduce che la Corte non ha esaminato l’eccezione di compensazione “atecnica”, formulata nella comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, quale coobbligato solidale, in ordine all’avvenuto pagamento a favore della cessionaria Iavarone della somma di circa 5 milioni di euro pagata dalla PCDM a seguito della notificazione della sentenza di primo grado in forma esecutiva-eccezione che tendeva ad impedire la locupletazione senza causa della proprietaria-; il ricorrente soggiunge che tale omissione si desume altresì dal riferimento che la Corte di meritoha fatto alla suddetta eccezione come formulata nella comparsa conclusionale del consorzio, mentre essa era stata proposta nella comparsa di costituzione (v. pag. 52).

Pertanto, il ricorrente si duole che la Corte territorialeabbia erroneamente considerato tale eccezione di compensazione “ atecnica ” o “impropria” come domanda di restituzione.

Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 1292 ss., 2055,2697, cc, 99, 112, 394, cpc, nonché nullità della sentenza impugnata, per aver il giudice di secondo grado ritenuto precluso l’esame dell’istanza di restituzione delle somme pagate per la formazione del giudicato interno.

Al riguardo, il ricorrente assume che tale giudicato non sarebbe comunque ad esso opponibile, in quanto la necessità di sollevare l’eccezione di compensazione si era necessaria a seguito della sentenza rescindente della Corte di Cassazione del 2009, sicché essa risultava correttamente proposta nel giudizio di rinvio a norma dell’art.394 cpc., anche in virtù dell’art. 389 cpc, secondo cui le domande di restituzione possono essere proposte liberamente senza incorrere nel divieto di domande nuove, e considerando altresì che il giudicato internocui ha fatto riferimento la sentenza impugnata riguardava la sola domanda di restituzione proposta dalla PDCM e non anche l’eccezione del ricorrente.

Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 100,112, cpc, 2697 cc, e del principio di non contestazione, nonché la nullità della sentenza impugnata e del procedimento, ex art. 360, nn.3 e 4, cpc, in quanto il giudicato interno, formatosi secondo la Corte d’appelloper la mancata prova dell’avvenuto pagamento, non era opponibile al consorzio che non avrebbe potuto, nel grado d’appello, proporre alcuna domanda o eccezione al riguardo perché ritenuto non legittimato.

Il ricorrente si duole altresì che la sentenza impugnata, nel non tener conto dell’eccezione di compensazione, abbia violato il principio di non contestazione, atteso che la controparte non ha mai contestato di aver ricevuto il pagamento in questione.

4. La PDCM ricorre parimenti in cassazione ‒ proponendo ricorso incidentale ‒ avverso la sentenza del 2016, sulla base di otto motivi.

Il primo motivo deduce nullità della sentenza ed omesso esame di più fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, per non aver la Corte territoriale risp ettato i criteri dettati dalla C assazione in ordine a lla stima dei terreni occupati, quali: il principio del mercato rilevante, cioè delle grandi superficie sulle quali realizzare le opere d’infrastruttura propedeutiche all’iniziativa imprenditoriale.

Il secondo motivo è formulato in maniera del tutto conforme al secondo motivo del ricorso principale.

Il terzo ricorso denunzia violazione dell’art. 336 cpc, in quanto la Corte d’appello, nel ritenere la formazione del giudicato interno sul pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado, non ha tenuto conto del fatto che questa Corte , nella sentenza n. 7206/2009, aveva espressamente affermato che “l’annullamento della sentenza impugnata in relazione alla quantificazione del controvalore dei terreni travolgeva anche le statuizioni riguardanti la liquidazione dell’indennità d’occupazione illegittima, restando assorbita ogni questione articolata in relazione a detta indennità”.

In particolare, la ricorrente assume che avendo la Corte Suprema cassato la sentenza di appello n. 2181/2005 in ordine ai criteri di risarcimento del danno, era necessariamente stata travoltadalla cassazione di tale sentenza anche la parte della sentenza sul rigetto della domanda di restituzione per difetto di prova.

Ciò in quanto tale domanda non costituiva domanda autonoma,essendo al contrario dipendente dal capo principale relativo all’an e al quantum della condanna, atteso che il concetto di restituzione presupponeva la certezza sulle somme da pagare.

Pertanto, secondo la ricorrente, la Corte di merito non aveva correttamente applicato l’art. 336 cpc circa l’effetto della cassazione parziale della prima sentenza d’appello sulle parti della sentenza dipendenti da quellacassata, nel senso che, la cassazione parziale della suddetta sentenza aveva travolto anche la domanda re stitutoria dipendente dai capi cassati.

Ne consegue, secondo l a ricorrente, l’insussistenza di un giudicato interno sulla questione della mancata prova del pagamento a favore della Iavarone, con la conseguenza che tale domanda restitutoria avrebbe legittimamente potuto riproporsi nel giudizio di rinvio, dovendo essere necessariamente valutata in relazione ai nuovi conteggi disposti dalla Corte territoriale.Al riguardo, la ricorrente rileva che nel giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo proposto dalla Iavarone in ordine alla restituzione della somma di euro 4.167.809,58, pagata dalla PDCM in esecuzione della sentenza di primo grado, il Tribunale investito aveva affermato che il ricorso per cassazione della stessa Iavarone era assorbente in quanto, nel caso di suo accoglimento, sarebbe decaduto anche l’effetto restitutorio della pronuncia impugnata.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cc, 115, c.1, cpc, 324, 394, c.3, 437, c.2, cpc, 111 cost., per aver la Corte d’appelloritenuto formato il giudicato interno con conseguente inammissibilità della domanda di restituzione; in particolare, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia anzitutto affermato che per effetto della relativa pronuncia erano divenute indebite le somme eventualmente pagate in esecuzione della sentenza del Tribunale per la parte eccedente il quantum liquidato, per poi ritenere non possibile ordinare la restituzione di tali somme per mancanza di prova documentale.

A sostegno del motivo, la ricorrente adduce: la non contestazione dell’indebito da parte della controparte (v. comparsa conclusionale in appello); che l’eccezione di pagamento era da intendere quale mera difesa, dunque non assoggettabile al regime delle preclusioni; che il pagamento era stato documentato nel giudizio di rinvio producendo vaglia cambiari; il giudice del rinvio avrebbe dovuto considerare ammissibili i suddetti documenti probatori atteso che il diritto alla restituzione derivavadalla cassazione della prima sentenza d’appello, anche sulla base dell’art. 389 cpc secondo il cui disposto,nel giudizio di rinvio,la restituzione può essere chiesta senza incorrere nel divieto di domande nuove.

Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056, cc, nonché omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, per aver la sentenza impugnatacondannato la PDCM al pagamento di una somma ulteriore a titolo di capitale, la cui prova era acquisita, pur avendo respinto la domanda di restituzione, violando il principio della cd. compensatio lucri cum damno.Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2041, 2056, 2697, 324, 394, cpc, per aver la Corte d’appello ritenuto formatosi il giudicato interno sulla domanda di restituzione, per l’impossibilità di ordinare la restituzione delle somme “eventualmente pagate”, dato l’accertamento del carattere indebito delle somme pagate contenuto nella prima parte della statuizione contenuta nella sentenza impugnata.

La ricorrente evidenzia altresì che la domanda di restituzione era stata proposta in appello e poi documentata nel giudizio di rinvio, sebbene essa sarebbe stata da interpretare, più propriamente, quale eccezionedi compensazione.

Il settimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cc, 324, 394 cpc, per aver la Corte territoriale ritenuto che si fosse formato il giudicato interno sulla domanda di restituzione per la mancata impugnazione in cassazione del rigetto per mancata prova, in quanto tale doglianza non sarebbe stata ammissibile in sede di legittimità, ma proponibile solo al giudice del rinvio, come avvenuto nella specie, considerato altresì che era già stata formulata in appello.

L’ottavo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cc, 324 e 394, cpc, per non aver il giudice di secondo grado considerato la mancata contestazione, da parte della Iavarone, dell’avvenuto pagamento il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e la produzione dei vaglia cambiari nelgiudizio di rinvio, che comunque non era stata tardiva in quanto afferente a documenti formati da terzi, che non rientravano nella disponibilità dell’ente ricorrente che li aveva acquisiti dalla Banca d’Italia.

Il nono motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1124, 2041, 2043, 2056, cc, per aver la Corte d’appello erroneamente calcolato rivalutazione ed interessi nella misura della differenza tra la sorte capitale liquidata dal Tribunale, già paga ta, e quella liquidata nell’impugnata sentenza-senza cioè scomputare dalla base del calcolo le somme pagate- aderendo acriticamente alla ctu che aveva riconosciuto rivalutazione ed interessi con decorrenza dal 31.10.84, anziché dal deposito della sentenza impugnata, in data 29.9.16.

5. Il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale, da esaminare congiuntamente ai motivi dal terzo all’ottavo del ricorso incidentale, poiché tra loro connessi, sono fondati, limitatamente alla questione della cd. compensazione impropria.

Al riguardo va, infatti, rilevato che la Corte d’appello ha affermato la sussistenza di un giudicato interno sulla domanda di restituzione delle somme pagate dall’amministrazione alla espropriata Iavarone, in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto la stessa Corte d’appello ‒ con la sentenza n. 2181/2005, poi cassata da questa Corte ‒ aveva rigettato la domanda di restituzione per mancanza della prova del pagamento.

La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha ritenuto che la prova del pagamento ‒ che l’amministrazione non aveva potuto produrre nel giudizio del 2005 ‒ era stata tardivamente prodotta con la comparsa di costituzione in riassunzione nel giudizio di rinvio, senza alcuna allegazione ‒ che invece vi era stata ‒ dell’impossibilità di produrla in precedenza.

Il giudice di rinvio ha, altresì ritenuto che il Consorzionon avesse interesse a far valere la domanda di restituzione, non avendo il medesimo corrisposto alcunché alla espropriata Iavarone.

5.1. Orbene ‒ fermo restando che, ai sensi dell’art. 1306, primo comma, c.c., il giudicato sulla domanda di restituzione proposta dall’amministrazione non è opponibile al condebitore solidale consorzio Incomir‒ sta di fatto che quest’ultimo non aveva affatto proposto una domanda di restituzione, ma ‒ come si evince dalla sua costituzione nel giudizio di rinvio (trascritta nel ricorso) ‒ aveva chiesto che dell’effettuato pagamento, in esecuzione della sentenza di primo grado, effettuato dall’amministrazione condebitrice, si tenesse conto nella liquidazione del danno.

A tanto il detto consorzio ‒ contrariamente a quanto affermato dal giudice di rinvio ‒ aveva certamente legittimazione ed interesse, atteso che ‒ in tal modo ‒ sarebbe stato obbligato al pagamento di un minore importoalla espropriata .

Deve ‒ per vero ‒ osservarsi che il diritto alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione di una decisione sorge, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., per il solo fatto della cassazione o della riforma della suddetta decisione; ne consegue che, a fronte di una precisa domanda in tal senso della parte risultante vincitrice, i giudici d'appello (o quello di rinvio, in funzione di giudice di appello) sono tenutia disporre la totale restituzione delle somme pagate ‒ in caso di integrale accoglimento dell'appello ‒ o la «compensazione impropria», calcolando la differenza tra i due importi riconosciuti e gli accessori di legge, con determinazione della differenza dovuta da una parte all'altra (Cass.7353/2004; Cass. 30389/2019).

Al riguardo, va osservato che,in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti.

E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo (Cass., n. 33872/22; n. 28568/21).

5.2. Ne consegue che la Corte d’appello ‒ essendo obbligata ad effettuare la «compensazione impropria» ‒ avrebbe dovuto tenere conto della prova del pagamento allegata dall’amministrazione in sede di rinvio, essendo tale documentazione conseguente alla cassazione della sentenza di appello, che aveva comportato il riconoscimento di maggiori somme all’espropriata, individuando diversi criteri di liquidazione del danno (Cass. 27736/2022).

La Corte di rinvio ‒ sebbene l’abbia menzionata ‒ non ha tenuto, peraltro, neppure conto dell’affermazione ‒ contenuta nella sentenza di appello n. 2181/2005 (poi cassata), secondo cui,per effetto della sentenza di appello, parte delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado erano divenute indebite.

Per tanto, se s i era formato il giudicato sulla domanda di restituzione, andava disposta di ufficio la compensazione impropria.

6. Iprimi due motivi del ricorso incidentale sono l’uno inammissibile e l’altro infondato, per le ragioni suesposte in relazione ai corrispondenti motivi del ricorso principale.

7. Infine, i l nono mot ivo (circa l’erroneo calcolo di rivalutazione ed interessi)è assorbito, dovendo tali voci di danno essere rideterminate a seguito dello scomputo delle somme già pagate dall’amministrazione.

8. Per quanto esposto, in accoglimento del terzo, quarto, quinto motivo del ricorso principale, e dei motivi dal terzo all’ottavo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ‒ per nuovo esame ‒ alla Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibili il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale; rigetta il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 22487/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’ MONTANE DELL’IRPINIA- INCOMIR - in liquidazione , i n p ersona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliat a in Roma,presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difende, conprocura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. in Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -Controricorrente- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CIVILE-ora [OSCURATO:PERSONA]-; [OSCURATO:PERSONA];MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE- ora [OSCURATO:PERSONA]-in persona del rispettivi legali rappres. p.t.; -Intimati- -Nonche’- [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE- ora [OSCURATO:PERSONA]-, in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., rappres. e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale elett.te domic., in Roma, in via dei Portoghesi n. 12; -Ricorrente incidentale- -Contro- [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. in Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -Controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’ MONTANE DELL’IRPINIA- INCOMIR - in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore; -Intimato- avverso la sentenza n. 3474/2016, della Corte d’appello di Napoli , depositata il 29/9/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificata nel 1987 [OSCURATO:PERSONA], premesso:di aver richiesto, sin dal dicembre del 1981, al Comune di Lacedonia il rilascio di concessione edilizia per realizzare una moderna azienda per l’allevamento di bovini su terreni di sua proprietà- in parte destinati a tenuta agricola-; che il Ministero per il coordinamento della Protezione Civile aveva disposto l’occupazione in via temporanea e urgente di una parte dei terreni per la superficie di mq 174.080; che il consorzio Incomir, quale concessionario- avendo provveduto all’occupazione il 18.3.83- convenne innanzi al Tribunale di Napoli i predetti enti chiedendo: la restituzione dei terreni oggetto dei due decreti impugnati innanzi al Tar, e il risarcimento dei danni; in subordine, per l’ipotesi di irreversibile trasformazione dei suoli occupati per opere di pubblica utilità, la condanna dei convenuti al pagamento di somma pari al valore dei suoli al momento di tale trasformazione, con rivalutazione ed interessi legali, nonché al risarcimento dei danni per l’impossibilità di realizzare l’azienda agricola e al pagamento dell’indennità d’occupazione illegittima, oltre interessi legali. Si costituirono i convenuti. A seguito di ctu, con sentenza del 20.10.2000, il Tribunale condannò il Ministero per il coordinamento della Protezione Civile a restituire all’attrice mq 13.400 di suolo-come individuati dalla ctu - e a pagarle le somme di lire 1.653.691.215 per l’illegittima occupazione delle aree irreversibilmente trasformate, lire 29.413,000 per il deprezzamento dei suoli da restituire, lire 26.079.320 per risarcire i danni conseguenti all’impossibilità di accedere ad alcuni suoli, lire 13.365.945 per i danni relativi a mq 9774 di suolo rimasto in “enclave”, lire 608.745.591 per indennità di occupazione legittima, lire 36.791.770 per le spese sostenute per realizzare l’azienda agricola, con rivalutazione e interessi legali, lire 700.000.000 a titolo di risarcimento per lucro cessante consistente nell’impossibilità di avviare l’azienda agricola, nonché per refusione delle spese processuali. 2. Il Ministero per il coordinamento del la Protezione Civile propose appello avverso tale sentenza, altro appello fu proposto da [OSCURATO:PERSONA],quale cessionaria del credito acquisito dall’attrice originaria Rossi. Si costituìil consorzio Incomir nel giudizio d’appello proposto dal Ministero, contestando il motivo di gravame relativo alla sua responsabilità e, in subordine, chiedendo la riduzione della somma liquidata a titolo risarcitorio e d’indennità; nel giudizio di appello proposto dalla Iavarone si costituì il Ministero e il consorzio che proposero altresì appello incidentale. Disposta la riunione dei due giudizi,con sentenza del 6.7.05, la Corte territoriale accolse in parte gli appelli e, in parziale riforma della sentenza impugnata, fermo restando la pronuncia di restituzione dei suoli occupati, condannò il Ministero e il consorzio Incomir a pagare alla Iavarone, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 959.309,75 oltre interessi legali dal 20.10.2000 al soddisfo. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso in cassazione; depositaronocontroricorso il Ministero e il consorzio Incomir, entrambi formulando ricorso incidentale. Con sentenza n. 7206/2009, questa Corte accolse tre motivi del ricorso principale e rigettò i motivi di ricorso incidentale, cassando l’impugnata sentenza e rinviando alla Corte d’appello di Napoli per nuovo esame. 4. Nel giudizio di rinvio, incardinato dalla Iavarone innanzi alla Corte d’appellodi Napoli, la appellante ribadì le originarie domande proposte in giudizio dalla dante causa Rossi. A seguito di nuova ctu, la Corte territoriale, con sentenza depositata il 29.9.16, accolse la domanda introduttiva e per l’effetto: dichiarò illegittima ed abusiva l’occupazione degli immobili per cui è causa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per il coordinamento della protezione civile, del Ministero delle Attività produttive e del consorzio Incomir; condannò gli appellati, in solido, a:pagare alla Iavarone il valore delle aree trasformate e di quelle deprezzate, indicate nella relazione del ctu, per la somma complessiva di euro 1.217.139,14; r estituir e le are e indicate in ctu; corrispondere le somme indicate in dispositivo, a titolo d’indennità per occupazione illegittima, per spese di progettazione dell’azienda agricola, per mancata realizzazione della stessa azienda, e a titolo di rivalutazione ed i nteressi, oltre ulteriore rivalutazione dal 10.10.14 alla data della stessa sentenza emessa dal giudice del rinvio, e interessi legali sulle stesse annualmente rivalutate. 5. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione il consorzio Incomir e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il primo ricorso è da considerare il ricorso principale, essendo stato no tificato in data anteriore. [OSCURATO:PERSONA] Il consorzio Incomir ha formulatocinque motivi. 1. Il primo motivo deduce nullità della sentenza ed omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appellodisatteso i principi dettati da questa Corte nella sentenza n. 7206/2009, in ordine ai parametri di stima del valore di mercato dei terreni occupati ai fini del risarcimento del danno da occupazione usurpativa, in relazione alle reali caratteristiche degli immobili e alla possibilità di conseguire, in libera contrattazione, in cui i suoli sarebbero stati considerati agricoli, un prezzo maggiorato in previsione di una variazione della qualificazione dell’area. 1.1. In particolare, il ricorrente si duole che nello stimare il valore di mercato dei suoli, il giudice di secondo grado non abbia rispettato, anzitutto, il criterio del “mercato rilevante” che riguardavanella specie le “grandi superfici” sulle quali realizzare le opere d’infrastruttura propedeutiche alla localizzazione delle iniziative imprenditoriali industriali, atteso che la Corte d’appello, recependo la ctu, aveva considerato le stime di quattro areeinidonee alla comparazione con i beni in questione perchè di superficie limitata. La Corte di merito avrebbe, inoltre, disatteso il criterio della libera contrattazione ed il principio della libertà dell’offerta, dovendo un proprietario di beni situati nell’area in questione tenereconto del vincolo dell’unicità della possibile trattativa riguardante l’intera superficie. Il giudice di rinvio avrebbe altresì disatteso la motivazionedella cassazione circa il prezzo conseguibile in previsione di una variazione della classificazione dell’area in questione come agricola. Di più, la Corte territoriale, nello stimare i terreni, avrebbe applicato erroneamente le tesi di alcuni autori circa le rendite di posizione dei singoli fondi presi in comparazione, del tutto diversi tra loro per le relative superficie, come detto, sicché sarebbe stato erroneo anche il valore medio determinato dal ctu (erroneità di stima desumibile anche dal prezzo della cessione di una limitrofa areada parte dell’originaria proprietaria). 1.2. Il motivo èinammissibile. 1.2.1. Anzitutto, va rilevato che esso è rubricato con riguardo alla nullità della sentenza o del procedimento, ma non viene dedotta ‒ nella illustrazione del motivo ‒ alcuna ragione di nullità, e l’omesso esame di fatti è incongruamente riferito ad atti istruttori (c.t.u.). Invero, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, infatti, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 29/10/2018, n. 27415). Né questa nullità può essere riferita alla motivazione che ‒ nel caso di specie ‒ non è affatto inesistente o apparente, secondo le coordinate interpretative desumibili dall’indirizzo succitato. 1.2.2. Sotto tale profilo, con specifico riferimento al giudizio di rinvio, questa Corte ha osservato che, in caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione ‒ come, almeno in parte, è accaduto nel caso di specie ‒ si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente (Cass., S.U. 18303/2020). Nel caso di specie, peraltro, la sentenza di rinvio non ha affatto fondato la decisione sugli stessi elementi già censurati dalla Cassazione, ma ha allargato la propria indagine, muovendo dalle indicazioni contenute nella sentenza rescindente. La Corte ha, invero, con l’apporto di una nuova c.t.u., accertato il valore di mercato dell’area occupata, senza attribuire rilievo ‒ come sostenuto dal consulente di parte del consorzio, la cui relazione è stata, pertanto, considerata dalla Corte territoriale ‒ alla sua natura agricola, ma neppure a quella edificatoria, come stabilitodalla sentenza rescindente n. 7206/2009. 1.2.3. Del resto, anche successivamente si è stabilito che in tema di occupazione usurpativa ‒ ipotesi ricorrente nella specie ‒ il risarcimento del danno dev'essere commisurato all'integrale valore di mercato del suolo, sulla base delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell'area, in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazionedel territorio. Deve, pertanto, tenersi conto dell'unico criterio discretivo dell'edificabilità legale, posto dall'art. 5 bis, comma 3, della l. n. 359 del 1992 (recepito negli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 327 del 2001), senza che sia consentito alcun ricorso, integrativo o sostitutivo, all'edificabilità di fatto, dovendosi tuttavia precisare che, all'interno della categoria dei suoli inedificabili rivestono valore, anche a fini indennitari, le possibilità di edificazione intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass.23639/2016). 1.2.4. Va soggiunto ‒ quanto al rilievodella pretesa acritica adesione alle conclusioni della c.t.u. ‒ che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 33742/2022; Cass. 1815/2015). Non è, di conseguenza, censurabile ‒ poiché rientra nei poteri del giudice di merito ‒ l’operato della Corte del rinvio, che si è motivatamente riportato alle conclusioni della disposta c.t.u., recependole. In definitiva la censura ‒ sub specie del vizio di mancanza di motivazione ed omesso esame ‒ si risolve in un riesame di merito delle valutazioni operate dalla Corte del rinvio. Al riguardo, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987). 1.3. Per tali considerazioni, il primo motivo va dichiarato inammissibile.2. Il secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 1218,1223,1226, 2697, cc, 112 cpc, nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e la nullità della sentenza impugnata e del giudizio, ex art. 360, nn. 3 e 4, cpc, per aver la Corte d’appello pronunciato sulla questione del risarcimento del danno connesso alla perdita di chance in violazione del principio stabilito dalla cassazione nella sentenza n. 7206/2009, che aveva accolto anche il motivo concernente il diniego del risarcimento per la mancata realizzazione della progettata azienda agricola, perché l’attrice era titolare di vasti terreni di proprietà e dunque avrebbe potuto realizzare l’azienda in altro luogo, e comunque le iniziative economiche non sempre sortiscono i risultati sperati. 2.1. Il ricorrente, assumendo che il risarcimento in esame può essere richiesto solo quando la chance perduta aveva la certezza o l ’elevata probabilità di avveramento, da desumersi da elementi certi ed obiettivi (citando al riguardo Cass., n. 22376/12), si duole del fatto che la Corte territoriale, recependo acriticamente le ctu espletate, e disattendendo quanto stabilito dalla cassazione con la sentenza n.7206/2009, abbia ritenuto certo il danno in questione, escludendo la probabilità di insuccesso dell’attività imprenditoriale, eventualità che invece la cassazione aveva ben tenuto presente nel motivare l’accoglimento del motivo dell’attrice avverso la sentenza d’appello che aveva escluso apoditticamente il risarcimento. 2.2. Pertanto, secondo il ricorrente, da tale erronea premessa interpretativala Corte d’appello avrebbe ritenuto che la programmata azienda avrebbe certamente conseguito un accrescimento del reddito aziendale, sebbene con la riduzione del 50%di quanto stimato dai ctu correlata all’alea imprenditoriale, senza peraltro tener conto dei rilievi critici contenuti nella ctp. Al riguardo, il motivo censura la sentenza impugnata con riguardo aivari criteri utilizzati per la stima della perdita di chance (la remuner azi one del capitale fondiario e del l’opera di direzione prestata dall’imprenditore), lamentando in sostanza errori metodologici, non avendo il giudice del merito, per esempio, considerato che le spese d’investimento non rientrano nel reddito ai fini della quantificazione del danno risarcibile in questione. 2.3. Il motivo è inammissibile. 2.3.1. Anzitutto, va rilevato che, nella sentenza rescindente, questa Corte ha osservato che: “pur volendo ritenere fondate le osservazioni espresse in merito alla possibilità di realizzare l’azienda in questione su altra area dell’attrice, e il rischio d’impresa, simili considerazioni avrebbero dovuto indurre a valutare, quanto meno, i maggiori oneri relativi all’ipotizzato spostamento (considerando altresì che la Rossi aveva chiesto una nuova concessione in base ad un diverso progetto presentato a seguito dell’occupazione subita), e a calcolare la perdita di chance che la prospettata, ma non realizzata azienda, avrebbe determinato, ovvero le chances di successo o di insuccesso che la gestione aziendale avrebbe comportato, a non a negare tout court qualsiasi forma di risarcimento..” 2.3.2. Ora, in tema di risarcimento del danno da perdita di chance, l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario,sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio (Cass. 2261/2022). Inoltre, l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente (Cass. 5641/2018; Cass. 12906/2020). 2.3.3. Nella specie, la Corte d’appello ‒ muovendo da quanto affermato dalla sentenza rescindente, secondo la quale era fondato il settimo motivo «riguardante l’esclusione di qualsiasi risarcimento per la mancata realizzazione dell’azienda agricola» ‒ si è attenuta a tali principi, avendo ampiamente ed adeguatamente motivato sul nesso causale tra occupazione illegittima e danno, tenendo ampiamente conto anche dei pareri espressi dai consulenti di parte, ed ha apprezzato la serietà ed apprezzabilità della possibilità di perdita della chance di conseguire guadagni attraverso l’impresa agricola ‒ la cui costituzione è stata impedita dall’occupazione di urgenza ‒sulla base di diversi elementi, «l’unicità e le connesse potenzialità della progettata azienda nel più ampio comprensorio territoriale interessato»; la richiesta di diverse, successive concessioni edilizie, vanificate dall’occupazione del suolo; le esperienze maturate dalla espropriata nel campo della zootecnia («alla terza generazione di imprenditori»). L'accertamento e la liquidazione di tale perdita di chance, del resto, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se ‒ come nella specie ‒ adeguatamente motivati (Cass. 2737/2015). 2.4. La censurain esame, in quanto involge valutazioni di merito , deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.3. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1292, 1294, 2033, 2055, 2056, 2697, cc, 99,100,102,112, cpc, per aver la Corte d’appello dichiarato inammissibile la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza d i primo grado per difetto d’interesse e legittimazione. Al riguardo, il ricorrente deduce che la Corte non ha esaminato l’eccezione di compensazione “atecnica”, formulata nella comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, quale coobbligato solidale, in ordine all’avvenuto pagamento a favore della cessionaria Iavarone della somma di circa 5 milioni di euro pagata dalla PCDM a seguito della notificazione della sentenza di primo grado in forma esecutiva-eccezione che tendeva ad impedire la locupletazione senza causa della proprietaria-; il ricorrente soggiunge che tale omissione si desume altresì dal riferimento che la Corte di meritoha fatto alla suddetta eccezione come formulata nella comparsa conclusionale del consorzio, mentre essa era stata proposta nella comparsa di costituzione (v. pag. 52). Pertanto, il ricorrente si duole che la Corte territorialeabbia erroneamente considerato tale eccezione di compensazione “ atecnica ” o “impropria” come domanda di restituzione. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 1292 ss., 2055,2697, cc, 99, 112, 394, cpc, nonché nullità della sentenza impugnata, per aver il giudice di secondo grado ritenuto precluso l’esame dell’istanza di restituzione delle somme pagate per la formazione del giudicato interno. Al riguardo, il ricorrente assume che tale giudicato non sarebbe comunque ad esso opponibile, in quanto la necessità di sollevare l’eccezione di compensazione si era necessaria a seguito della sentenza rescindente della Corte di Cassazione del 2009, sicché essa risultava correttamente proposta nel giudizio di rinvio a norma dell’art.394 cpc., anche in virtù dell’art. 389 cpc, secondo cui le domande di restituzione possono essere proposte liberamente senza incorrere nel divieto di domande nuove, e considerando altresì che il giudicato internocui ha fatto riferimento la sentenza impugnata riguardava la sola domanda di restituzione proposta dalla PDCM e non anche l’eccezione del ricorrente. Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 100,112, cpc, 2697 cc, e del principio di non contestazione, nonché la nullità della sentenza impugnata e del procedimento, ex art. 360, nn.3 e 4, cpc, in quanto il giudicato interno, formatosi secondo la Corte d’appelloper la mancata prova dell’avvenuto pagamento, non era opponibile al consorzio che non avrebbe potuto, nel grado d’appello, proporre alcuna domanda o eccezione al riguardo perché ritenuto non legittimato. Il ricorrente si duole altresì che la sentenza impugnata, nel non tener conto dell’eccezione di compensazione, abbia violato il principio di non contestazione, atteso che la controparte non ha mai contestato di aver ricevuto il pagamento in questione. 4. La PDCM ricorre parimenti in cassazione ‒ proponendo ricorso incidentale ‒ avverso la sentenza del 2016, sulla base di otto motivi. Il primo motivo deduce nullità della sentenza ed omesso esame di più fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, per non aver la Corte territoriale risp ettato i criteri dettati dalla C assazione in ordine a lla stima dei terreni occupati, quali: il principio del mercato rilevante, cioè delle grandi superficie sulle quali realizzare le opere d’infrastruttura propedeutiche all’iniziativa imprenditoriale. Il secondo motivo è formulato in maniera del tutto conforme al secondo motivo del ricorso principale. Il terzo ricorso denunzia violazione dell’art. 336 cpc, in quanto la Corte d’appello, nel ritenere la formazione del giudicato interno sul pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado, non ha tenuto conto del fatto che questa Corte , nella sentenza n. 7206/2009, aveva espressamente affermato che “l’annullamento della sentenza impugnata in relazione alla quantificazione del controvalore dei terreni travolgeva anche le statuizioni riguardanti la liquidazione dell’indennità d’occupazione illegittima, restando assorbita ogni questione articolata in relazione a detta indennità”. In particolare, la ricorrente assume che avendo la Corte Suprema cassato la sentenza di appello n. 2181/2005 in ordine ai criteri di risarcimento del danno, era necessariamente stata travoltadalla cassazione di tale sentenza anche la parte della sentenza sul rigetto della domanda di restituzione per difetto di prova. Ciò in quanto tale domanda non costituiva domanda autonoma,essendo al contrario dipendente dal capo principale relativo all’an e al quantum della condanna, atteso che il concetto di restituzione presupponeva la certezza sulle somme da pagare. Pertanto, secondo la ricorrente, la Corte di merito non aveva correttamente applicato l’art. 336 cpc circa l’effetto della cassazione parziale della prima sentenza d’appello sulle parti della sentenza dipendenti da quellacassata, nel senso che, la cassazione parziale della suddetta sentenza aveva travolto anche la domanda re stitutoria dipendente dai capi cassati. Ne consegue, secondo l a ricorrente, l’insussistenza di un giudicato interno sulla questione della mancata prova del pagamento a favore della Iavarone, con la conseguenza che tale domanda restitutoria avrebbe legittimamente potuto riproporsi nel giudizio di rinvio, dovendo essere necessariamente valutata in relazione ai nuovi conteggi disposti dalla Corte territoriale.Al riguardo, la ricorrente rileva che nel giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo proposto dalla Iavarone in ordine alla restituzione della somma di euro 4.167.809,58, pagata dalla PDCM in esecuzione della sentenza di primo grado, il Tribunale investito aveva affermato che il ricorso per cassazione della stessa Iavarone era assorbente in quanto, nel caso di suo accoglimento, sarebbe decaduto anche l’effetto restitutorio della pronuncia impugnata. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cc, 115, c.1, cpc, 324, 394, c.3, 437, c.2, cpc, 111 cost., per aver la Corte d’appelloritenuto formato il giudicato interno con conseguente inammissibilità della domanda di restituzione; in particolare, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia anzitutto affermato che per effetto della relativa pronuncia erano divenute indebite le somme eventualmente pagate in esecuzione della sentenza del Tribunale per la parte eccedente il quantum liquidato, per poi ritenere non possibile ordinare la restituzione di tali somme per mancanza di prova documentale. A sostegno del motivo, la ricorrente adduce: la non contestazione dell’indebito da parte della controparte (v. comparsa conclusionale in appello); che l’eccezione di pagamento era da intendere quale mera difesa, dunque non assoggettabile al regime delle preclusioni; che il pagamento era stato documentato nel giudizio di rinvio producendo vaglia cambiari; il giudice del rinvio avrebbe dovuto considerare ammissibili i suddetti documenti probatori atteso che il diritto alla restituzione derivavadalla cassazione della prima sentenza d’appello, anche sulla base dell’art. 389 cpc secondo il cui disposto,nel giudizio di rinvio,la restituzione può essere chiesta senza incorrere nel divieto di domande nuove. Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056, cc, nonché omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, per aver la sentenza impugnatacondannato la PDCM al pagamento di una somma ulteriore a titolo di capitale, la cui prova era acquisita, pur avendo respinto la domanda di restituzione, violando il principio della cd. compensatio lucri cum damno.Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2041, 2056, 2697, 324, 394, cpc, per aver la Corte d’appello ritenuto formatosi il giudicato interno sulla domanda di restituzione, per l’impossibilità di ordinare la restituzione delle somme “eventualmente pagate”, dato l’accertamento del carattere indebito delle somme pagate contenuto nella prima parte della statuizione contenuta nella sentenza impugnata. La ricorrente evidenzia altresì che la domanda di restituzione era stata proposta in appello e poi documentata nel giudizio di rinvio, sebbene essa sarebbe stata da interpretare, più propriamente, quale eccezionedi compensazione. Il settimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cc, 324, 394 cpc, per aver la Corte territoriale ritenuto che si fosse formato il giudicato interno sulla domanda di restituzione per la mancata impugnazione in cassazione del rigetto per mancata prova, in quanto tale doglianza non sarebbe stata ammissibile in sede di legittimità, ma proponibile solo al giudice del rinvio, come avvenuto nella specie, considerato altresì che era già stata formulata in appello. L’ottavo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cc, 324 e 394, cpc, per non aver il giudice di secondo grado considerato la mancata contestazione, da parte della Iavarone, dell’avvenuto pagamento il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e la produzione dei vaglia cambiari nelgiudizio di rinvio, che comunque non era stata tardiva in quanto afferente a documenti formati da terzi, che non rientravano nella disponibilità dell’ente ricorrente che li aveva acquisiti dalla Banca d’Italia. Il nono motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1124, 2041, 2043, 2056, cc, per aver la Corte d’appello erroneamente calcolato rivalutazione ed interessi nella misura della differenza tra la sorte capitale liquidata dal Tribunale, già paga ta, e quella liquidata nell’impugnata sentenza-senza cioè scomputare dalla base del calcolo le somme pagate- aderendo acriticamente alla ctu che aveva riconosciuto rivalutazione ed interessi con decorrenza dal 31.10.84, anziché dal deposito della sentenza impugnata, in data 29.9.16. 5. Il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale, da esaminare congiuntamente ai motivi dal terzo all’ottavo del ricorso incidentale, poiché tra loro connessi, sono fondati, limitatamente alla questione della cd. compensazione impropria. Al riguardo va, infatti, rilevato che la Corte d’appello ha affermato la sussistenza di un giudicato interno sulla domanda di restituzione delle somme pagate dall’amministrazione alla espropriata Iavarone, in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto la stessa Corte d’appello ‒ con la sentenza n. 2181/2005, poi cassata da questa Corte ‒ aveva rigettato la domanda di restituzione per mancanza della prova del pagamento. La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha ritenuto che la prova del pagamento ‒ che l’amministrazione non aveva potuto produrre nel giudizio del 2005 ‒ era stata tardivamente prodotta con la comparsa di costituzione in riassunzione nel giudizio di rinvio, senza alcuna allegazione ‒ che invece vi era stata ‒ dell’impossibilità di produrla in precedenza. Il giudice di rinvio ha, altresì ritenuto che il Consorzionon avesse interesse a far valere la domanda di restituzione, non avendo il medesimo corrisposto alcunché alla espropriata Iavarone. 5.1. Orbene ‒ fermo restando che, ai sensi dell’art. 1306, primo comma, c.c., il giudicato sulla domanda di restituzione proposta dall’amministrazione non è opponibile al condebitore solidale consorzio Incomir‒ sta di fatto che quest’ultimo non aveva affatto proposto una domanda di restituzione, ma ‒ come si evince dalla sua costituzione nel giudizio di rinvio (trascritta nel ricorso) ‒ aveva chiesto che dell’effettuato pagamento, in esecuzione della sentenza di primo grado, effettuato dall’amministrazione condebitrice, si tenesse conto nella liquidazione del danno. A tanto il detto consorzio ‒ contrariamente a quanto affermato dal giudice di rinvio ‒ aveva certamente legittimazione ed interesse, atteso che ‒ in tal modo ‒ sarebbe stato obbligato al pagamento di un minore importoalla espropriata . Deve ‒ per vero ‒ osservarsi che il diritto alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione di una decisione sorge, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., per il solo fatto della cassazione o della riforma della suddetta decisione; ne consegue che, a fronte di una precisa domanda in tal senso della parte risultante vincitrice, i giudici d'appello (o quello di rinvio, in funzione di giudice di appello) sono tenutia disporre la totale restituzione delle somme pagate ‒ in caso di integrale accoglimento dell'appello ‒ o la «compensazione impropria», calcolando la differenza tra i due importi riconosciuti e gli accessori di legge, con determinazione della differenza dovuta da una parte all'altra (Cass.7353/2004; Cass. 30389/2019). Al riguardo, va osservato che,in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo (Cass., n. 33872/22; n. 28568/21). 5.2. Ne consegue che la Corte d’appello ‒ essendo obbligata ad effettuare la «compensazione impropria» ‒ avrebbe dovuto tenere conto della prova del pagamento allegata dall’amministrazione in sede di rinvio, essendo tale documentazione conseguente alla cassazione della sentenza di appello, che aveva comportato il riconoscimento di maggiori somme all’espropriata, individuando diversi criteri di liquidazione del danno (Cass. 27736/2022). La Corte di rinvio ‒ sebbene l’abbia menzionata ‒ non ha tenuto, peraltro, neppure conto dell’affermazione ‒ contenuta nella sentenza di appello n. 2181/2005 (poi cassata), secondo cui,per effetto della sentenza di appello, parte delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado erano divenute indebite. Per tanto, se s i era formato il giudicato sulla domanda di restituzione, andava disposta di ufficio la compensazione impropria. 6. Iprimi due motivi del ricorso incidentale sono l’uno inammissibile e l’altro infondato, per le ragioni suesposte in relazione ai corrispondenti motivi del ricorso principale. 7. Infine, i l nono mot ivo (circa l’erroneo calcolo di rivalutazione ed interessi)è assorbito, dovendo tali voci di danno essere rideterminate a seguito dello scomputo delle somme già pagate dall’amministrazione. 8. Per quanto esposto, in accoglimento del terzo, quarto, quinto motivo del ricorso principale, e dei motivi dal terzo all’ottavo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ‒ per nuovo esame ‒ alla Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibili il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale; rigetta il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del
Sentenza Cassazione n. 11634/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris