CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 40113/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione ed alla mancata determinazione della pena base nel minimo edittale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, ove si sottolinea che lo scostamento dal minimo edittale della pena base irrogata, era giustificato dai plurimi precedenti penali dell'imputato, significativi della sua attitudine alla prevaricazione e sintomatici di una elevata pericolosità sociale); che, in ogni caso, la doglianza relativa alla asserita disparità del trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente, rispetto a quello applicato al coimputato giudicato separatamente, è manifestamente infondata avuto riguardo alla ragionevolezza dell'iter argomentativo che ha giustificato il differente trattamento (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839) (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il