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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 23560/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di M. Pignatelli; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti con il ricorso avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e art. 116, commi 15 e 17 d.

Igs. 285/1992 altro, con i quali si denuncia la omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva e la misura dell'aumento di pena per la continuazione tra reati, sono manifestamente infondati essendo stata applicata la pena minima prevista per il reato di resistenza con aumento di mesi tre e ulteriore aumento di mesi due di reclusione per la contravvenzione di cui all'art. 116, commi 15 e 17 d.

Igs. 285/1992 anch'esso contestato con la recidiva nel biennio, decisioni adeguatamente motivate valorizzando i precedenti penali dell'imputato e le condotte illecite successive come ulteriore sintomo della sua pericolosità sociale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] latrice [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di M. Pignatelli; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti con il ricorso avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e art. 116, commi 15 e 17 d. Igs. 285/1992 altro, con i quali si denuncia la omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva e la misura dell'aumento di pena per la continuazione tra reati, sono manifestamente infondati essendo stata applicata la pena minima prevista per il reato di resistenza con aumento di mesi tre e ulteriore aumento di mesi due di reclusione per la contravvenzione di cui all'art. 116, commi 15 e 17 d. Igs. 285/1992 anch'esso contestato con la recidiva nel biennio, decisioni adeguatamente motivate valorizzando i precedenti penali dell'imputato e le condotte illecite successive come ulteriore sintomo della sua pericolosità sociale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] latrice [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23560/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris