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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43942/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio della motivazione relativa all'affermazione della propria responsabilità penale in ordine ai «principi deduttivi utilizzati» dalla Corte di appello di Roma, nonché all'interpretazione del «contenuto delle intercettazioni telefoniche attraverso l'individuazione di singole frasi e/o proposizioni sganciate dalla complessiva azione o contesto in cui le stesse venivano profferite»; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve non già nella deduzione di un travisamento di una prova, bensì nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto; Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio della motivazione relativa all'affermazione della propria responsabilità penale in ordine ai «principi deduttivi utilizzati» dalla Corte di appello di Roma, nonché all'interpretazione del «contenuto delle intercettazioni telefoniche attraverso l'individuazione di singole frasi e/o proposizioni sganciate dalla complessiva azione o contesto in cui le stesse venivano profferite»; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve non già nella deduzione di un travisamento di una prova, bensì nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto; Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ott
Sentenza Cassazione n. 43942/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris