CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 16461/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Trapani avverso la sentenza emessa il 20/04/2022 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 aprile 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, censurando con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione ex artt.' 85, 88 cod. pen., 603, comma 2, cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi in merito: a) alla richiesta di acquisizione di una sentenza emessa dal Tribunale di Trapani il 13 maggio 2021, allegata ad una memoria depositata nell'udienza del 21 ottobre 2021, con la quale l'imputato era stato assolto dai reati ascrittigli perché ritenuto non imputabile per vizio totale di mente; b) alla richiesta, proposta in via subordinata, di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per svolgere una perizia medico-legale al fine di accertare la incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, per l'esistenza di un vizio totale di mente. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 22 febbraio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 24 febbraio 2023 il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso, con l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto, risultando dal verbale dell'udienza del 21 ottobre 2021 che la Corte d'appello, al fine di acquisire il parere del Procuratore generale in ordine alla su indicata richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ebbe a rinviare la decisione nella successiva udienza, senza pronunciarsi, tuttavia, in relazione alla, potenzialmente rilevante, questione dell'eccepito difetto di imputabilità per vizio totale di mente. Né alcun riferimento emerge, all'interno della motivazione della sentenza impugnata, ad eventuali statuizioni decisorie in ordine alla richiesta effettuata con la documentata memoria difensiva presentata in sede di gravame. 2. Giova richiamare, al riguardo, il principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di giudizio d'appello, l'allegazione dell'imputato in ordine alla sussistenza di un vizio totale di mente può essere legittimamente effettuata anche soltanto mediante una memoria difensiva, senza necessità che già sia stata dedotta con i motivi d'impugnazione o con i motivi nuovi, dal momento che incombe sul giudice di merito il dovere di dichiarare anche d'ufficio la mancanza delle condizioni di imputabilità, in caso di evidenza della prova della totale infermità di mente (Sez. 1, n. 11774 del 17/02/2021, Aparo, Rv. 280863). 3. Sulla base delle su esposte considerazioni si impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in data 8 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]