CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21349/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
brina Serrelli;Numero registro generale 3318/2019Numero sezionale 5008/2026Numero di raccolta generale 21349/2026Data pubblicazione 23/06/20261. La società ha riassunto il giudizio, ai sensi dell’art. 63 d.lgs.546/1992, a seguito della sentenza n. 16791/2016 con la quale la Cortedi cassazione aveva annullato con rinvio, per difetto di motivazione, lasentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.278/2011, che aveva rigettato l’appello proposto dalla contribuenteavverso la ripresa a tassazione ai fini IRPEFG per l’anno 2003 di unasopravvenienza attiva di euro 229.704,03.2. L’Agenzia delle entrate, infatti, con l’avviso di accertamento n.RCD030500558 aveva recuperato a tassazione sopravvenienze attiveper euro 229.704,00, risultanti dalle scritture contabili e relative arapporti di debito/credito con la società [OSCURATO:PERSONA] ComunicationS.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ai sensi degli artt. 55t.u.i.r. e 14 l. 289/2002, non sussistendo alcuna delle ipotesi previsteper la regolarizzazione delle scritture contabili.2. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, quale giudice delrinvio, ha accolto l’appello proposto dalla società ritenendo fondatol’assunto dell’Ufficio con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 14 l.289/2002, poiché la sopravvenienza non sembrava trovare la suaderivazione da errori nella contabilizzazione ovvero dalla registrazionedi operazioni fittizie o dalla sopravvalutazione dei relativi valori, edinvece escludendo l’ipotesi contestata di cui all’art. 55 t.u.i.r., in quantol’importo di euro 229.704,00 doveva in realtà considerarsi il frutto diun semplice effetto contabile derivante dalla sopravvenutainsussistenza di una passività iscritta nel precedente esercizio 2002,che non poteva essere considerata componente positiva del redditomancando il collegamento con spese oggetto di precedente deduzione.3. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, articolando unsolo motivo.Numero registro generale 3318/2019Numero sezionale 5008/2026Numero di raccolta generale 21349/2026Data pubblicazione 23/06/2026La società, nonostante la notifica via p.e.c. in data 18/1/2019 aidifensori, non ha depositato controricorso.4. In data 13/5/2026 l’Agenzia delle entrate ha depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 55 del t.u.i.r., nella versione ratione temporisapplicabile, e dell’art. 14 della legge 289/2002.La ricorrente rileva che la società [OSCURATO:SOCIETA], poi incorporatadalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., intratteneva rapporti commercialicon la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dichiarata fallita nell’anno 2003;che la società [OSCURATO:SOCIETA]. vantava nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. crediti per euro 299.910.00 e debiti per euro220.704,00, iscritti nello stato patrimoniale chiuso al 31 dicembre2002, e che procedeva a dedurre la perdita su crediti derivante dallaeliminazione del credito vantato verso la società fallita per impossibilitàdi recupero ed a contabilizzare l’eliminazione del debito attraverso laappostazione nel conto economico di sopravvenienze attive da condonoai sensi dell’art. 14 della legge 289/2002, nonostante l’assenza di errorida contabilizzazione o la registrazione di operazioni fittizie ovvero lasopravvalutazioni di valori.Invece, secondo la prospettazione dell’Agenzia delle entrate, lasopravvenienza attiva per l’eliminazione della posta passiva, al paridella perdita su crediti, doveva essere considerata ai fini del redditotassabile.2. Il motivo è fondato.2.1. [OSCURATO:PERSONA] regionale ricostruiva i rapporticommerciali intercorsi tra la società [OSCURATO:SOCIETA]., incorporata poidalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e la società AttikaNumero registro generale 3318/2019Numero sezionale 5008/2026Numero di raccolta generale 21349/2026Data pubblicazione 23/06/2026Telecomunications, divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, ed evidenziava chela società [OSCURATO:SOCIETA] nello stato patrimoniale chiuso al 31/12/2002 avevaiscritto tre poste patrimoniali: la prima pari ad euro 299.910,73 relativaal credito verso la società [OSCURATO:PERSONA], la seconda pari ad euro229.704,13 relativa al debito verso la stessa società e la terza relativaalla nota di credito accantonata in bilancio in luogo del residuo per leprestazioni telefoniche, essendo venuta meno la possibilità dellasocietà debitrice di pagare la società [OSCURATO:SOCIETA]; successivamente,nell’anno 2003 quest’ultima società, ritenendo applicabili le prescrizioninormative ai sensi dell’art. 14 l. 289/2002 aveva eliminato le partitecreditorie e debitore operando l’appostazione nel conto economico disopravvenienze passive ed attive derivanti dal condono previsto perl’eliminazione di attività/passività fittizie inesistenti o indicate per valorisuperiori a quelli effettivi.[OSCURATO:PERSONA] nella sentenza impugnata,pur avendo riconosciuto la fondatezza dell’assunto esposto dall’Ufficionell’avviso di accertamento, in quanto la sopravvenienza attiva nonpoteva essere ricondotta all’art. 14, comma 3, l. 289/2002, comeinvece ritenuto dalla società, riteneva insussistente la violazionedell’art. 55 t.u.i.r., nella versione ratione temporis applicabile. A talriguardo, osservava che la somma di euro 229.704,00 derivava dallasopravvenuta insussistenza di una passività iscritta nel precedenteesercizio 2002 che non poteva essere considerata quale componentepositiva di reddito per la mancanza del collegamento con spese oggettodi precedente deduzione.[OSCURATO:PERSONA], in sostanza, ritenevainsussistente il presupposto normativamente richiesto dal richiamatoart. 55 t.u.i.r., trattandosi di costi mai dedotti fiscalmente in precedentiperiodi di imposta.Numero registro generale 3318/2019Numero sezionale 5008/2026Numero di raccolta generale 21349/2026Data pubblicazione 23/06/20262.2. Tanto premesso, si osserva che l’art. 14, comma 3, l.289/2002 consente ai soggetti indicati nel comma 1 di procedere allaeliminazione delle attività o delle passività fittizie, inesistenti o indicateper valori superiori a quelli effettivi; dette variazioni non comportanoemergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazionedel reddito d'impresa né la deducibilità di quote di ammortamento oaccantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.L’art. 55, comma 1, t.u.i.r., nella versione ratione temporisapplicabile, prevede che si considerano sopravvenienze attive i ricavi oaltri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o dipassività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altriproventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorsoa formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenutainsussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte inbilancio in precedenti esercizi.Si tratta di ipotesi differenti, dovendosi escludere dall’ambitoapplicativo dell’art. 55 del d.P.R. 917/1986 e, quindi, dal novero dellesopravvenienze attive costituenti reddito di impresa quellecorrispondenti a passività fittizie e, cioè, inesistenti.Più in particolare, l’art. 55 t.u.i.r. qualificacome sopravvenienza attiva da iscrivere in bilancio anche lasopravvenuta insussistenza di passività iscritte in precedenti esercizi,ovvero esistenti al momento della loro iscrizione e poi venute meno perfatti sopravvenuti, ipotesi da tenersi distinta rispettoalla passività fittizia, cioè inesistente, che come tale non può essereequiparata alle altre passività iscritte nei precedenti esercizi in quantoessa rileva al momento della sua eliminazione per decisionediscrezionale del contribuente (Cass. sez. 5, 2/8/2017, n.19219) cheprovvede alla regolarizzazione delle scritture contabili.Numero registro generale 3318/2019Numero sezionale 5008/2026Numero di raccolta generale 21349/2026Data pubblicazione 23/06/2026In definitiva, in tema di redditi di impresa, per attività o passivitàfittizie devono intendersi le rappresentazioni contabili false sin dalmomento della loro iscrizione in bilancio e per attività o passivitàinesistenti quelle in origine rispondenti a situazioni reali, che tuttavianel corso degli esercizi hanno perso consistenza, pur continuando afigurare nel patrimonio dell'impresa.Non può, dunque, procedersi alla regolarizzazione delle scritturecontabili di cui all’art. 14 l. 289/2002 laddove le postecreditorie/debitorie sono effettive e reali, come accertato nel giudiziodi merito.2.3. Nel caso di specie, pertanto, se la società [OSCURATO:SOCIETA] ha dedottola perdita sul credito di euro 299.910,00 vantato nei confronti dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] spa, dichiarata fallita nel 2003, eliminando cosìla posta attiva, al tempo stesso non poteva contabilizzare laeliminazione del suo debito attraverso la apposizione nel contoeconomico di sopravvenienze attive da condono ai sensi dell’art. 14della l. 289/2002, poiché valori effettivi e, quindi, non derivanti daerrori di contabilizzazione o da registrazione di operazioni fittizie o dasopravvalutazioni di valori: come la perdita su crediti derivante dallaeliminazione del credito, la sopravvenienza attiva derivante dal venirmeno del debito doveva essere ritenuta rilevante ai fini delladeterminazione del reddito di cui all’art. 55 t.u.i.r. in quanto derivantedalle precedenti operazioni commerciali registrate tra le parti -il cuiassetto era stato travolto dall’intervenuto fallimento della societàGlobal [OSCURATO:SOCIETA].- secondo il loro valore effettivo.Ed infatti, secondo l’orientamento pacifico della Corte, lasopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedentiesercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 55,comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, si realizza in tutti i casi in cui,per qualsiasi ragione, e dunque indipendentemente dal sopraggiungereNumero registro generale 3318/2019Numero sezionale 5008/2026Numero di raccolta generale 21349/2026Data pubblicazione 23/06/2026di eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, unaposizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata,ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, come liberazionedi riserve, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, inriferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio edacquista certezza (Cass. sez. 5, 23/01/2020, n. 1508, 09/08/2022, n.24580).Si era verificato nell’anno 2003, e cioè in un esercizio successivo aquello di imputazione, un evento oggettivo ed idoneo ad estinguere concertezza il costo o il debito registrato, evento conseguente al fallimentodella società che intratteneva i rapporti commerciali con la societàverificata e costituito dalla deduzione della perdita sul credito vantatodalla società [OSCURATO:SOCIETA], che ha prodotto l’eliminazione del credito neiconfronti della società fallita e quindi una riduzione dell’imponibilefiscale, e, contemporaneamente, dalla eliminazione del debito verso lasocietà fallita in relazione ai medesimi rapporti commerciali intercorsiin precedenza attraverso la appostazione al conto economico disopravvenienze attive che, non potendo rientrare nell’ambito dell’art.14 l. 289/2002, costituivano specularmente componenti positivi davalutare ai fini della determinazione del reddito di impresa (cfr. Cass.16/10/2025, n. 27592, Cass. 09/02/2023, n. 3901, con riferimentoalla necessità -per la configurabilità di una sopravvenienza attivaimputabile- dell’esistenza di un evento oggettivo idoneo ad estinguerecon certezza il costo o il debito registrato nell’anno di riferimento).[OSCURATO:PERSONA] ha quindi errato laddove, puraffermando la sussistenza nell’anno 2003 della sopravvenienza attivapari ad euro 229.704,00, corrispondente al debito iscritto nelprecedente esercizio 2002, ha escluso l’ipotesi dell’art. 55 t.u.i.r.contestata dall’Ufficio in quanto risultava “carente il presuppostoNumero registro generale 3318/2019Numero sezionale 5008/2026Numero di raccolta generale 21349/2026Data pubblicazione 23/06/2026normativamente richiesto dal richiamato art. 55, vale a dire ilcollegamento con spese oggetto di precedente deduzione”.In sostanza, secondo l’argomentazione del giudice del rinvio,poiché si trattava di costi che non avevano dato luogo ad unabbattimento della base imponibile in periodi di imposta precedenti inquanto mai dedotti fiscalmente non potevano costituire sopravvenienzaInvece, non soltanto va considerato che, con riferimento allamedesima annualità, l’eliminazione del credito vantato nei confrontidella fallita aveva condotto ad una riduzione dell’imponibile, ma chel’art. 55 t.u.i.r. qualifica come sopravvenienza attiva da iscrivere inbilancio proprio la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte inprecedenti esercizi, ovvero esistenti al momento della loro iscrizione epoi venute meno per fatti sopravvenuti, situazione perfettamentesovrapponibile a quella in contestazione.3. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata nella partein cui non ha riconosciuto sussistente l’ipotesi di cui all’art. 55 t.u.i.r.per l’importo di euro 229.704,00, con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio per il riesame nel merito e per laconsequenziale statuizione sulle spese. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18 giugno 2026Il PresidenteValentino Lenoci