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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33064/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa, per il reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463 del 1983 (convertito in L. n. 638 del 1983).

Il ricorrente formula quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta nullità assoluta della sentenza per vizi formali e anomalie nella redazione del provvedimento giudiziario.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, non essendo stata verificata la regolarità e tempestività della notifica dell'accertamento e l'effettiva conoscenza dell'inadempimento in capo all'imputato.

Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine all'identificazione del soggetto passivo del rapporto contributivo.

Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione nella valutazione delle risultanze probatorie.

Il ricorso è inammissibile.

Con riguardo al primo motivo, si osserva che l'eccezione di nullità assoluta è infondata in quanto relativa a violazioni di norme processuali non relative a nullità assolute o inutilizzabilità patologica.

Le correzioni manoscritte del numero di R.G. e del numero della sentenza integrano meri errori materiali, irrilevanti ai fini della validità del provvedimento, non incidendo sul contenuto decisorio né sull'identificazione dell'atto.

Analogamente, l'indicazione nell'intestazione di un ulteriore nominativo, ove dall'intero tenore della sentenza risulti con certezza l'identità dell'imputato e il procedimento cui la decisione si riferisce, costituisce una mera inesattezza materiale suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen., senza determinare alcuna nullità della sentenza.

Le restanti doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, con riguardo alla conoscenza da parte del ricorrente dell'inadempimento, la Corte ha inferito la sussistenza dell'elemento soggettivo dalla circostanza che la notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta in data 01/02/2021 e sottoscritta dal ricorrente, indicava la corretta denominazione della società nonché il nome del [OSCURATO:PERSONA] quali soggetti destinatari, quest'ultimo nella qualità di legale rappresentante della società destinataria dell'accertamento, e recava, altresì, la precisa indicazione dei periodi in contestazione e dell'ammontare delle retribuzioni e delle quote non versate. 2Infine, i giudici di merito, nel richiamare gli esiti delle risultanze probatorie (teste Imparato e attestazioni delle denunce contributive) hanno operato buon governo del principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Rv. 267781), secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente.

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M¦¦¦¦¦•¦¦¦¦-[OSCURATO:PERSONA] r'''A C t A 08 SET 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] Dou.ssa Kati enzente 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa, per il reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463 del 1983 (convertito in L. n. 638 del 1983). Il ricorrente formula quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta nullità assoluta della sentenza per vizi formali e anomalie nella redazione del provvedimento giudiziario. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, non essendo stata verificata la regolarità e tempestività della notifica dell'accertamento e l'effettiva conoscenza dell'inadempimento in capo all'imputato. Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine all'identificazione del soggetto passivo del rapporto contributivo. Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione nella valutazione delle risultanze probatorie. Il ricorso è inammissibile. Con riguardo al primo motivo, si osserva che l'eccezione di nullità assoluta è infondata in quanto relativa a violazioni di norme processuali non relative a nullità assolute o inutilizzabilità patologica. Le correzioni manoscritte del numero di R.G. e del numero della sentenza integrano meri errori materiali, irrilevanti ai fini della validità del provvedimento, non incidendo sul contenuto decisorio né sull'identificazione dell'atto. Analogamente, l'indicazione nell'intestazione di un ulteriore nominativo, ove dall'intero tenore della sentenza risulti con certezza l'identità dell'imputato e il procedimento cui la decisione si riferisce, costituisce una mera inesattezza materiale suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen., senza determinare alcuna nullità della sentenza. Le restanti doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, con riguardo alla conoscenza da parte del ricorrente dell'inadempimento, la Corte ha inferito la sussistenza dell'elemento soggettivo dalla circostanza che la notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta in data 01/02/2021 e sottoscritta dal ricorrente, indicava la corretta denominazione della società nonché il nome del [OSCURATO:PERSONA] quali soggetti destinatari, quest'ultimo nella qualità di legale rappresentante della società destinataria dell'accertamento, e recava, altresì, la precisa indicazione dei periodi in contestazione e dell'ammontare delle retribuzioni e delle quote non versate. 2Infine, i giudici di merito, nel richiamare gli esiti delle risultanze probatorie (teste Imparato e attestazioni delle denunce contributive) hanno operato buon governo del principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Rv. 267781), secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M¦¦¦¦¦•¦¦¦¦-[OSCURATO:PERSONA] r'''A C t A 08 SET 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] Dou.ssa Kati enzente 3
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