CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25307/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/9/2021 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; lette per la ricorrente le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 settembre 2021 la Corte d'appello di Trieste, provvedendo sulla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 20 luglio 2018 del Tribunale di Udine, con la quale la stessa era stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 674 cod. pen. (ascrittole per aver lanciato all'interno del giardino di un edificio eretto in condominio una bottiglia contenente liquido infiammabile; in Udine il 30 dicembre 2015), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per essere detto reato estinto per prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata, con la quale era anche stata disposta la confisca di quanto in sequestro. 2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. In primo luogo, ha denunciato la violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, a causa della mancata rinnovazione in grado d'appello dell'esame del teste [OSCURATO:PERSONA], della cui deposizione erano state sottolineate nell'atto d'appello incongruenze e contraddizioni, anche con riferimento a quanto emergente dalla annotazione di polizia giudiziaria del 30 dicembre 2015, anche alla luce del contrasto tra detta deposizione e quanto riferito dal teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero imposto un rinnovato e approfondito esame delle risultanze istruttorie da parte della Corte d'appello, anche sulla base dell'esame delle fotografie rinvenute dalla ricorrente successivamente alla presentazione dell'impugnazione e di cui era stata chiesta l'acquisizione nel corso del giudizio di secondo grado. 2.2. In secondo luogo, ha lamentato la manifesta illogicità e l'insufficienza della motivazione, nella parte relativa alla valutazione delle prove, sia a causa della mancata considerazione delle prove di cui era stata chiesta l'acquisizione nel giudizio di appello, costituite dalle suddette fotografie rappresentanti la ricorrente nel centro di Udine la sera del 30 dicembre 2015 tra le 18.20 e le 19.00 e dalla schermata del suo telefono cellulare attestanti l'ora dello scatto di tali fotografie; sia per la omessa considerazione delle contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del suddetto teste Corcione e del contrasto tra queste e quelle del teste Cocomazzi, oltre che del tempo trascorso tra i fatti contestati e le perquisizioni eseguite nella abitazione e nella automobile della ricorrente. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando che con lo stesso si sollecita una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità in presenza di una causa di estinzione del reato. oc • [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La ricorrente, pur denunciando violazioni di disposizioni di legge processuale, per l'omessa rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio d'appello, e vizi della motivazione, nella parte relativa alla valutazione delle prove, in realtà sollecita, come si ricava dalla stessa lettura di entrambi i motivi di ricorso, tutti incentrati sull'analisi e la valutazione delle prove, una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, e propone censure alla motivazione della sentenza impugnata anch'esse precluse, avendo ormai da tempo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (così Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275, nella cui motivazione si è precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale; conf. Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 2015, Riotto, Rv. 262277; nonché Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810, e Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, Vitolo, Rv. 274465). Ancora, si è ritenuto che in sede di legittimità non sia consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio di legittimità, sia quando, come nel caso in esame, sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento impugnato (così Sez. 5, n. 588 del 4/10/2013 dep. il 2014, Zambonini, Rv. 258670). Va aggiunto che le Sezioni Unite, nella ricordata sentenza 35490/2009, Tettamanti, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno, tra l'altro, affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'articolo 129, comma 2, cod. proc. pen. è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Il controllo demandato al giudice deve dunque appartenere più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento". L'evidenza richiesta da detta disposizione presuppone dunque la manifestazione di una verità processuale talmente chiara e obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione a un accertamento immediato, concretizzandosi pertanto in un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia. Quando le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni tutte logicamente corrette, l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. non può venire in considerazione come violazione di legge, né l'eventuale vizio di motivazione è deducibile in cassazione, poiché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato (così già le risalenti Sez. 5, 24.6.1996, Battaglia; Sez. 6, 9.2.1995, Cardillo). A tale condivisibili principi si è attenuta la Corte d'Appello di Trieste, laddove ha affermato che non vi sono motivi per prosciogliere l'imputata, richiamando la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado, in base alla quale è stata ritenuta la penale responsabilità della ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 674 cod. pen. sulla base della deposizione del teste oculare Corcione (che aveva visto l'imputata, riconoscendola anche in dibattimento, lanciare una bottiglia contenente liquido infiammabile nel giardino condominiale, avvertendo immediatamente i Carabinieri che, intervenuti sul luogo, avevano rinvenuto il reperto); della inattendibilità del teste della difesa Cocomazzi; del sequestro nei confronti della ricorrente di materiali infiammabili (ritenuti non compatibili con le attività hobbistiche della Stefanutti); dei contrasti insorti tra la ricorrente e alcuni condomini. Tale ricostruzione è stata contestata dalla ricorrente sul piano del merito, proponendo censure non consentite in sede di legittimità, in ordine alla valutazione delle prove, e, comunque, certamente precluse in presenza di una causa di estinzione del reato, non essendo volte a dimostrare il mancato rilievo di una causa di proscioglimento emergente incontestabilmente e con assoluta e immediata evidenza dagli atti, come necessario in presenza di una causa di estinzione del reato, bensì a ottenere una non consentita rivisitazione degli elementi di prova onde conseguirne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che non è manifestamente illogica e non è dunque sindacabile, tantomeno sul piano valutativo, nel giudizio di legittimità. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito in questa sede delle censure alle quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del