CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 25931/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26488-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza n. 754/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la conclusione scritta del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo, e per il rigetto del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 23.2.2000 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Salerno per sentirli condannare alla demolizione di un balcone, realizzato a distanza irregolare dalla proprietà dell’attore, e di un serbatoio di gasolio ubicato nel cortile di proprietà dell’attore medesimo, nonché al risarcimento del danno. I convenuti si costituivano, resistendo alla domanda e formulavano domanda riconvenzionale di usucapione. Con sentenza n. 2367/2014 il Tribunale, qualificata la domanda principale ex art. 905 c.c., la respingeva, ritenendo non conseguita la prova della proprietà del cortile in capo all’attore. Dichiarava inoltre inammissibile la domanda di violazione delle distanze tra costruzioni, ritenendo che essa fosse stata formulata tardivamente solo con la comparsa conclusionale. Dichiarava infine implicitamente rinunciata la domanda riconvenzionale di usucapione. Con la sentenza impugnata, n. 754/2017, la Corte di Appello di Salerno dichiarava inammissibile l’intervento in appello di [OSCURATO:PERSONA], al quale nel corso di causa l’originario attore aveva ceduto la nuda proprietà del proprio cespite, per mancata documentazione del suo titolo di acquisto, ed accoglieva in parte il gravame principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannando gli originari convenuti all’arretramento del balcone alla distanza di metri cinque dalla parete del fabbricato antistante. Confermava invece il rigetto della domanda di eliminazione del serbatoio e rigettava l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], respingendo la domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione dai medesimi spiegata in prime cure e ritenuta, erroneamente, rinunciatadal primo giudice. Ad avviso della Corte distrettuale, erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la domanda originaria concernesse la sola violazione delle distanze per le vedute ex art. 905 c.c., e non invece anche la violazione delle distanze tra fabbricati, poiché la corretta interpretazione dell’originaria domanda giudiziale induceva a ritenere che fosse stata dedotta anche tale ultima violazione. La Corte campana affermava poi che, nella specie, la violazione delle distanze tra edifici era stata appurata nella C.T.U. disposta nel corso di giudizio di primo grado, e concludeva pertanto per l’accoglimento dell’appello del Frasca e la condanna degli appellati alla parziale rimozione del balcone. La Corte di merito riteneva inoltre che le deduzioni degli appellanti, volte a dimostrare la titolarità del cortile e basate sul fatto che quest’ultimo era fisicamente suddiviso in due parti, una delle quali pertinenziale rispetto alla proprietà degli appellanti medesimi, fossero inefficaci ai fini dell’accertamento della proprietà medesima, non sussistendo in concreto elementi per affermare la natura pertinenziale di una porzione di cortile rispetto alla proprietà Frasca. Su questi presupposti, la domanda di rimozione del serbatoio veniva rigettata. Infine, la Corte salernitana rigettava l’appello incidentale spiegato da Cerrone e Vicinanza, per mancanza di prova in punto di usucapione. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso e ricorso incidentale, a sua volta affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza pubblica, ambo le parti hanno depositato memoria. Il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con le quali ha invocato l’accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo, ed il rigetto del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti principali lamentano che la Corte di Appello abbia statuito su una domanda diversa da quella formulata dall’attore Frasca nel suo atto introduttivo. Quest’ultimo, infatti, aveva proposto domanda ai sensi dell’art. 905 c.c., lamentando l’illecita realizzazione di uno sporto che consentiva la prospezione sul suo cortile e l’esercizio, quindi, di una veduta diretta; solo in comparsa conclusionale, invece, aveva introdotto il diverso tema della distanza tra le costruzioni, che –secondo i ricorrenti– cos tituiva domanda nuova, inammissibile perché dedotta tardivamente. La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha interpretato la domanda proposta dal Frasca, rilavando che lo stesso aveva chiesto la condanna dei “… convenuti a rimuovere immediatamente sia lo sporto edificato a distanza irregolare dalla proprietà dell’istante, che il serbatoio interrato per gasolio” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), ed ha ritenuto che in detta ampia formulazione fosse ricompresa tanto la domanda ex art. 905 c.c., che quella di accertamento della costruzione in violazione della distanza minima tra i fabbricati. Tale operazione ermeneutica, fondata su un presupposto non implausibile, non è utilmente censurabile in Cassazione, dovendosi, sul punto, ribadire il principio secondo cui “L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria” (Cass. Sez. U , Sentenzan. 3041 del 13/02/2007 , Rv. 594291 ). Il procedimento interpretativo riservato al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione soltanto: “… a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto delladomanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020 , Rv. 658078 ). Fattispecie, questa, che non ricorre nel caso di specie, poiché i ricorrenti on contestano il modo con cui l’interpretazione della domanda è stata condotta, ma soltanto il suo risultato finale. La censura, di conseguenza, va dichiarata inammissibile perché essa attinge essenzialmente un accertamento di merito. Con il secondo motivo, i ricorrenti principali lamentano l’erronea applicazione, da parte della Corte di merito, della normativa di cui al D.M. n. 1444 del 1968 in tema di distanza minima tra i fabbricati. Il giudice salernitano, in particolare, non avrebbe considerato che, nel caso di specie, l’immobile dei ricorrenti era stato danneggiato in occasione del sisma del 1980 e che esso era stato dunque semplicemente demolito e ricostruito, secondo un progetto debitamente autorizzato, che non aveva comportato alcuna modifica rispetto alla situazione preesistente. La normativa di cui al D.M. dianzi richiamato, dunque, non avrebbe dovuto essere applicata, in presenza di un intervento qualificabile in termini di risanamento conservativo ed in assenza di prova che, all’esito della ristrutturazione, il nuovo edificio era risultato eccedente, per sagoma, volume e superficie, rispetto a quello preesistente. La censura è inammissibile. Il fatto che l’immobile degli odierni ricorrenti fosse stato danneggiato in occasione del terremoto del 1980, e che lo stesso fosse stato ricostruito in seguito a detto evento, costituisce un tema che non emerge dalla lettura della sentenza impugnata. Né i ricorrenti indicano, nella censura in esame, in quale momento del giudizio di merito, e con quale atto o documento, esso sarebbe stato ritualmente introdotto. La doglianza, di conseguenza, difetta di specificità, dovendosi ribadire, sul punto, il principio secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame” (Cass. Sez.3, Sentenza n. del 09/04/2013 , Rv. 625839; conf. Cass. Sez.5, Sentenza n. del 15/07/2015 Rv. 636120; Cass. Sez.6-1, Ordinanza n. del 27/07/2017 Rv. 645334; Cass. Sez.L, Sentenza n. del 04/03/2014 Rv. 630291). In difetto di tale indicazione, l’argomento deve essere considerato nuovo e, come tale, inammissibile in sede di legittimità. Con il terzo motivo, i ricorrenti principali lamentano la violazione dell’art. 91 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente regolato le spese del giudizio di merito. La censura è infondata. La Corte di Appello ha accolto in parte l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dagli appellati, odierni ricorrenti, ed ha regolato le spese compensandole per i 2/3 e ponendo il residuo terzo a carico degli odierni ricorrenti, avendo cura di giustificare tale decisione in riferimento alla soccombenza reciproca venutasi a creare all’esito del doppio grado di merito. Sul punto, va evidenziato che la Corte distrettuale ha regolato le spese dei due gradi di giudizio in coerenza con i principi enunciati da questa Corte, secondo cui il governo delle spese del giudizio, quando il giudice di seconde cure riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, va operato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass.Sez. 3 , Ordinanza n. del 12/04/2018 , Rv. 648466). Né è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 20/12/2017 , Rv.646611; nonché Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 24/01/2013, Rv.624926 e Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. del 31/03/2017, Rv.643477). In definitiva, dunque, il ricorso principale va rigettato. Passando all’esame dei motivi del ricorso incidentale, con il primo di essi i ricorrenti incidentali lamentano la violazione del regolamento comunale di Acerno, che prevederebbe il rispetto di una distanza maggiore rispetto a quella in concreto applicata dal giudice di merito. Il motivo è inammissibile. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che gli odierni ricorrenti incidentali avevano dedotto, come motivo di appello, la violazione delle distanze legali, e la Corte distrettuale, in accoglimento del gravame, sul punto, ha condannato gli odierni ricorrenti principali ad arretrare lo sporto da essi realizzato, posto a metri lineari 3,5 dalla parete del fabbricato Frasca, sino al rispetto della distanza di metri lineari 5. Il fatto che gli odierni ricorrenti incidentali avessero invocato anche il rispetto della maggiore distanza prevista dal regolamento comunale di Acerno non risulta dalla sentenza impugnata, né viene indicato, nel motivo in esame, il momento processuale e la modalità con cui la tematica sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito. Analogamente a quanto già esposto in relazione allo scrutinio del secondo motivo del ricorso principale, dunque, la doglianza va ritenuta inammissibile perché nuova. Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali lamentano la violazione dell’art. 39 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 890 c.c., perché la Corte di Appello non avrebbe applicato, in relazione al serbatoio di gasolio oggetto di causa, la distanza minima di metri lineari 40 dalle case di abitazione, prevista per garantire l’incolumità dei loro abitanti. La censura è inammissibile. In particolare, essa è inammissibile per gli stessi motivi già esposti in relazione al precedente motivo: anche in questo caso, infatti, la doglianza propone argomenti che non emergono dalla lettura della sentenza impugnata, senza aver cura di indicare il momento processuale, e la modalità concreta, con cui essi sarebbero stati introdotti nel giudizio di merito In ogni caso, il motivo non si confronta in modo adeguato con la ratio della decisione, poiché la Corte distrettuale ha operato, per quel che concerne in particolare il cortile sotto il quale giace la cisterna di cui si discute, un duplice accertamento. In particolare, il giudice di merito ha da un lato concluso che non era stata conseguita la prova dell’appartenenza della corte anche agli odierni ricorrenti incidentali; e, dall’altro lato, ha comunque affermato che “… si osserva essere emerso dalla prova testimoniale che lo stesso [il serbatoio, n.d.r.] non è in funzione e si trova lì da numerosi anni” (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Questa affermazione esprime una valutazione di non pericolosità del manufatto e non è attinta in modo specifico dal motivo in esame. Con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali si dolgono della ravvisata inammissibilità dell’intervento spiegato, in appello, dal [OSCURATO:PERSONA], al quale l’originario attore, [OSCURATO:PERSONA], aveva in corso di causa ceduto la nuda proprietà dell’immobile oggetto di causa. Ad avviso dei ricorrenti, il titolo di acquisto del [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, era stato depositato nel giudizio di merito. La censura è inammissibile. Risulta dalla sentenza impugnata che “Deve essere dichiarato inammissibile l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] non essendo stato documentato il suo titolo di acquisto” (cfr. pag. 5). La diversa affermazione contenuta nel motivo in esame non si confronta in modo adeguato con la statuizione della Corte di Appello, giacché i ricorrenti incidentali non si curano di indicare in quale momento del giudizio di merito il documento, che oggi producono in uno al loro ricorso incidentale, sarebbe stato effettivamente allegato agli atti del giudizio di merito, né indicano, o riportano, alcun atto o documento idoneo a comprovare tale eventuale deposito. Anche questo motivo, dunque, come già il secondo del ricorso principale ed i primi due del ricorso incidentale, difetta del necessario grado di specificità. Infine, con il quarto ed ultimo motivo, i ricorrenti incidentali si dolgono del governo delle spese operato dalla Corte territoriale. Detta censura è inammissibile per gli stessi motivi già esposti in occasione dello scrutinio del terzo motivo del ricorso principale. In definitiva, anche il ricorso incidentale va rigettato. Alla luce della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate per intero tra le parti. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, tanto da parte dei ricorrenti principali che di quelli incidentali, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte dei ricorr