CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 09107/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 7445 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito Contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente; per la cassazione del decreto del Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia-sezione staccata di Brescia, n. 457/2021, depositato in data 15 marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], in data 19 maggio 2021 notificava, a mezzo pec, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia-sezione staccata di Brescia, n. 457/2021, depositato in data 15 marzo 2021, emesso in sede di reclamo nel procedimento per gratuito patrocinio, con il quale l’istanza per l’accesso al gratuito patrocinio veniva respinta in quanto generica e scevra di specifiche contestazioni alle motivazioni posta a fondamento della pronuncia di rigetto. Con il ricorso, il Canesi lamenta l’incompetenza del presidente della CTR della Lombardia - sezione distaccata di Brescia e l’omesso esame del motivo di annullamento unitamente alla apparente motivazione del provvedimento. Il Ministero dell’economia si è costituito iscrivendo la causa a ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso , benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 26 marzo 2022, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso -ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 c.p.c. (esercitabile ora, alla stregua della riformulazione di tale norma operata dal d.lgs. n. 149 del 2022, con l’immediato deposito del medesimo controricorso). Ciò trova giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre, ai sensi dell’art. 387 c.p.c., il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass. Sez. 6-L, n. 27571 del 2020; Sez. 1, n. 3193 del 2016; Sez. 6- L, n. 29297 del 2011; Sez. 3, n. 21969 del 2008; Sez. 2, n. 6824 del 1988). La sentenza n. 4500 del 1988 di queste Sezioni Unite, peraltro, chiarì che, qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, l’ammissibilità del controricorso dell'intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l'improcedibilità del ricorso per effetto dell'omissione del deposito, postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata, onere che risulta nella specie assolto, atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere in memoria una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l'effettiva proposizione (conforme, più di recente, Cass. Sez. 3, n. 10810 del 2011). 2. Le spese seguono la soccombenza. La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve, altresì, rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma. Anche in tal caso, invero, non può dirsi escluso dalla legge l’obbligo di versare il contributo unificato iniziale, né rileva, peraltro, che esso non sia stato in concreto versato dal ricorrente, avendo comunque provveduto al pagamento (o, eventualmente, prenotato a debito il relativo importo, nei casi di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 115 del 2002) il controricorrente “diligente”. L’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 individua la parte che per prima si costituisce in giudizio come tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato, senza che possa così distinguersi, nel giudizio di cassazione, tra le posizioni del ricorrente o del controricorrente (salvo il criterio del pagamento dell’autonomo contributo cui siano poi tenute le altre parti ai sensi del comma 3 della stessa norma). L’importo versato a titolo di contributo unificato dal controricorrente, che abbia richiesto l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso non depositato, può essere recuperato in sede di regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza. Ricorre, del resto, anche in ipotesi di dichiarazione di improcedibilità del ricorso notificato e non depositato, la funzione, propria dell’obbligo tributario del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di ristorare l'amministrazione della Giustizia dall'aver essa dovuto impegnare le limitate risorse dell'apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento. L’improcedibilità del ricorso per cassazione notificato e non depositato postula comunque lo svolgimento di un grado del giudizio rivelatosi del tutto superfluo e giustifica il maggior costo fiscale del servizio. In definitiva, la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma( S.U. n. 20621 del 17/07/2023). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese sostenute dal Ministero che liquida in euro 4.305,00, oltre spese prenotare a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma