CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22108/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del legalerappresentante, [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]/ricorrente incidentale-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pt, [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pt, [OSCURATO:SOCIETA]. inRisoluzione, in persona del legale rappresentante pt, Banca PopolareNumero registro generale 5146/2017Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 22108/2026Data pubblicazione 27/06/2026Societa' Cooperativa, fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] BPM Società perAzioni, in persona del legale rappresentante pt, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pt, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pt, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pt, [OSCURATO:SOCIETA]., fusa perincorporazione in [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantept, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pt,Banca di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. per Azioni, in persona del legalerappresentante pt, [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantept, [OSCURATO:SOCIETA]., fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. consocio unico, in persona del legale rappresentante pt, [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante pt, [OSCURATO:SOCIETA]. in C.P. inLiquidazione, in persona del legale rappresentante pt, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pt, [OSCURATO:SOCIETA]. inpersona del legale rappresentante pt, [OSCURATO:SOCIETA]., fusa perincorporazione in [OSCURATO:SOCIETA].-in Liquidazione, in persona dellegale rappresentante pt-intimateavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia-Sezione distaccata di Catania, n. 2934/2016, depositata il 10/08/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 2934/17/16 depositata il 10/08/2016, laCommissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione distaccata diCatania - in riforma della sentenza n. 585/2011, con cui la CTP di Cataniaaveva accolto il ricorso proposto dalla Società di Gestione per il RealizzoS.p.a. (SGR) in liquidazione avverso l’avviso di liquidazione emesso perl’importo di 402.155,00 euro, relativo all’imposta di registro applicata allaNumero registro generale 5146/2017Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 22108/2026Data pubblicazione 27/06/2026sentenza n. 1538/2006 del Tribunale di Catania, in base all’aliquotaproporzionale dell’1%, ex art. 8, lett. c), della Tariffa parte prima, allegataal d.P.R. n. 131/1986 - accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate di Catania, ritenendo che la statuizione con cui “il Giudiceconsente il “subingresso” di un soggetto ad un altro nella titolarità di uncredito concorsuale già ammesso al passivo in seno ad una procedurafallimentare, sconta la sola imposta fissa soltanto nell’ipotesi in cui il giàcitato provvedimento del giudice abbia già scontato (a sua volta) l’impostaproporzionale di Registro in misura dell’1 percento: ciò allo scopo dievitare un’ingiusta duplicazione”. Il giudice d’appello rilevava all’uopo che,in forza del disposto dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, “l’interprete èvincolato a privilegiare, nell’individuazione della struttura del rapportogiuridico tributario, la sostanza sulla forma, cioè il dato giuridico realeconseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici,rispetto a ciò che è formalmente enunciato” e che l’avvenuta ammissionedi un credito allo stato passivo “non dispensa il nuovo soggetto creditoredall’onere di produrre istanza di insinuazione ai sensi dell’art. 101 dellaLegge Fallimentare”, anche nel caso della cessione del credito, sorgendol’esigenza di una previa verifica “diretta all’individuazione del soggetto cherappresenta il nuovo creditore, all’accertamento e quantificazione delcredito ceduto, nonché alla valutazione della legittimità dell’atto (e relativaprocedura) di cessione”. Non essendo, nel caso di specie, il provvedimentodi ammissione al passivo fallimentare stato sottoposto a registrazione, inquanto “(non configurava il presupposto della controversia civile previstadall’art. 8, comma 1, della tariffa in argomento) poiché al Giudicedell’ammissione non è stata sottoposta la richiesta di una composizione diopposti interessi tra gli stessi creditori o con la curatela, e pertanto non èentrato nel merito di vicende giudiziarie, processuali o fallimentari”, lasentenza tassata non poteva scontare la sola imposta fissa. [OSCURATO:PERSONA] affermava inoltre che detta sentenza costituiva “unNumero registro generale 5146/2017Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 22108/2026Data pubblicazione 27/06/2026provvedimento di natura autoritativa che definisce i termini delprocedimento a suo tempo sottoposto alla competente AutoritàGiurisdizionale” relativo ad una “azione di accertamento costitutivo, concui la medesima società fa valere un proprio diritto” e che “ha determinatoil titolo in ragione del quale viene modificato lo stato passivo”, compresatra gli atti dell’[OSCURATO:PERSONA] di accertamento di diritti a contenutopatrimoniale ex art. 8, comma 1, lett. c.), della Tariffa parte prima,allegata al d.P.R. n. 131/1986, assoggettata all’imposta proporzionaledell’1%. La CTR rigettava inoltre l’eccezione di illegittimità dell’attoimpugnato per vizi della sottoscrizione.2. Avverso la sentenza della CTR di Palermo proponevano ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quali ex socie dellaSocietà Gestione per il [OSCURATO:SOCIETA]., cessata il 21/12/2012.3. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.4. Si costituiva altresì con controricorso e contestuale ricorsoincidentale anche la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., quale ex sociadella estinta [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:SOCIETA]..5. Le altre ex socie della [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:SOCIETA]., purcitate in giudizio, rimanevano intimate.6. Le ricorrenti principali e la ricorrente incidentale depositavanomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente disattesa la richiesta, avanzata dalle ricorrentiprincipali, di trattazione della causa in pubblica udienza, per la qualequesto Collegio, nell'esercizio dei propri poteri valutativi discrezionali(Cass., S.U., n. 14437/2018; Cass. S.U. n. 8093/2020), ritiene nonsussistano i presupposti, valutate le ragioni della richiesta, motivata sullaNumero registro generale 5146/2017Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 22108/2026Data pubblicazione 27/06/2026scorta della prospettata rilevanza, nella decisione del caso in esame, delladedotta applicabilità “anche a fattispecie pregresse” dell’art. 115 dellalegge fallimentare come modificato dall’art. 105 del d.lgs. n. 5/2006,integrato dall’art. 8 del d.lgs. n. 169/2007 (che esclude, ricorrendo lecondizioni ivi previste, la necessità di una nuova insinuazione al passivodel cessionario del credito già ammesso). Invero, a prescindere dallapossibilità di applicazione retroattiva della norma come modificata,riconosciuta da talune pronunce della giurisprudenza di legittimità, essanon potrebbe comunque trovare applicazione nel caso in esame, in quantola sostituzione del creditore cessionario al cedente nello stato passivo, alladata di entrata in vigore della suddetta modifica normativa era già statadisposta in virtù di una sentenza, di cui vanno pertanto individuati naturaed effetti, al fine di stabilire le modalità di tassazione di tale attogiudiziario.1. 1. Ciò posto, con il primo motivo le ricorrenti principali deducono la“nullità della sentenza in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.”, per avere laCTR riconosciuto alla sentenza del Tribunale di Catania n. 170/2006 lanatura di “accertamento costitutivo”, sebbene l’intervenuta modifica dellalegge fallimentare avesse escluso la necessità della insinuazione tardiva incaso di cessione dei crediti già ammessi al passivo e fosse del tuttosuperfluo procedere ad una nuova verifica del credito, ovedocumentalmente provata l’avvenuta cessione, atteso che, in tal caso, erasufficiente la comunicazione al Curatore degli atti-presupposto dellaintervenuta cessione, condizione soddisfatta dalla SGR mediante latrasmissione dell’[OSCURATO:PERSONA] e degli atti esecutivi della cessione. Rilevanoinoltre le ricorrenti che questa Corte aveva riconosciuto l’applicabilità delnuovo meccanismo previsto dall’art. 115, comma 2, della leggefallimentare anche ai fallimenti regolati dalla disciplina previgente (Cass.n. 15660/2011 e n. 17036/2011) e che, non essendo necessario un attodecisorio ai fini della sostituzione del creditore nello stato passivo,Numero registro generale 5146/2017Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 22108/2026Data pubblicazione 27/06/2026risultava ab origine insussistente il presupposto della tassazione,coerentemente con quanto affermato dal giudice d’appello, laddove avevarilevato che di per sé l’insinuazione al passivo non costituisce un “attodecisorio del giudizio o di una fase dello stesso”. Evidenziano le ricorrentiche la sentenza tassata aveva riconosciuto la mera sostituzione di uncreditore ad un altro (SGR a [OSCURATO:PERSONA]) nel passivo della liquidazionecoatta amministrativa del [OSCURATO:PERSONA] di Catania,per il medesimo importo per il quale [OSCURATO:PERSONA] risultava già ammessaal passivo, senza operare una valutazione del credito, con conseguenteesclusione di effetti costitutivi della sentenza. Detta sostituzione, secondole ricorrenti, trovava la propria causa nella sentenza di omologazione delconcordato preventivo con cessione dei beni che, attraverso l’[OSCURATO:PERSONA] il 2 agosto 1993, aveva trasferito l’intero patrimonio diconfronti del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta e che in merito allaammissibilità al passivo di tale credito non sussisteva alcunacontestazione, tanto che lo stato passivo non era stato impugnato ed eradivenuto definitivo. Pertanto, se il decreto di ammissione al passivo noncostituiva controversia civile riconducibile alla previsione dell’art. 8 dellaTariffa parte prima, allegata al TUR, anche la mera sostituzione delnominativo del creditore era da ritenersi esclusa dall’applicazionedell’imposta di registro. Tanto premesso le ricorrenti assumono la nullitàdella sentenza “per non essersi pronunciata sul petitum formulato dalleparti”.2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce“violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art.37 deld.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della lett. c) dell’art. 8, comma 1, Parteprima della Tariffa allegata al predetto decreto in relazione al n.3, primocomma, dell’art. 360 c.p.c. e all’art. 62 del D.LGS. 31 dicembre 1992, n.546”, avendo la CTR erroneamente ritenuto che la sentenza accertativaNumero registro generale 5146/2017Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 22108/2026Data pubblicazione 27/06/2026del subentro del cessionario nella titolarità di crediti già ammessi allo statopassivo contenga un “accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”,mentre la sentenza tassata del Tribunale di Catania n. 170/2006 nonriconosce l’esistenza di un nuovo diritto patrimoniale in precedenza nonriconosciuto, poiché ammette l’insinuazione allo stato passivo di un creditogià ammesso, limitandosi ad accertare l’identità del nuovo titolare di undiritto la cui esistenza è già stata precedentemente accertata. Pertanto,non si configura “il presupposto dell’imposta di registro, che può ritenersirealizzato soltanto nel caso in cui l’atto soggetto a registrazione comportiuna nuova manifestazione di capacità contributiva” e quindi accertil’esistenza di un credito di un determinato ammontare (evenienza giàesclusa dalla giurisprudenza di legittimità nel caso in cui la sentenzariconosca la natura privilegiata di un credito già ammesso allo statopassivo, così incidendo esclusivamente sul profilo qualitativo del credito enon sul suo ammontare, già determinato, unitamente al titolo, per effettodel decreto di ammissione).I due motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto strettamenteconnessi, condividendo la censura relativa alla natura giuridica attribuitadalla CTR alla sentenza tassata, non avente ad oggetto, per entrambe leparti, un accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e segnatamentedi un credito, sebbene tale censura risulti erroneamente ricondotta dallericorrenti principali al paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.invece che a quello di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., correttamenteindividuato dalla ricorrente incidentale in relazione alle norme delle qualideduce la violazione e la falsa applicazione.Detto errore di qualificazione del motivo non si ritiene però sufficientea determinarne l’inammissibilità, alla luce del contenuto sostanziale dellecensure svolte. A tal proposito, va rilevato che, sebbene il ricorso percassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamentepreviste dall'art. 360, comma 1, c.p.c., debba essere articolato in specificiNumero registro generale 5146/2017Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 22108/2026Data pubblicazione 27/06/2026motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una dellecinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, non èperò necessaria l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi,prevalendo sul dato della formale indicazione delle norme violate e delvizio dedotto, nonché sulla configurazione formale della rubrica delmotivo, il contenuto sostanziale del ricorso (Cass. SU, n. 17931/2013;Cass., n. 4036/2014; Cass., n. 25557/2017; Cass. n. 17842/2024),essendo solo l'esposizione delle ragioni della impugnazione che chiarisce equalifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass., n.14026/2012). Poiché con il primo motivo del ricorso principale si censura,in sostanza, la natura di accertamento costitutivo attribuita dal giudiced’appello alla sentenza tassata, limitatasi invece a riconoscere “la merasostituzione della società SGR in luogo di [OSCURATO:PERSONA]” e, per l’effetto, siafferma l’illegittimità dell’avvenuta tassazione dell’atto come effettuatadall’Agenzia delle Entrate (ossia ai sensi dell’art. 8, lett. c) della Tariffaparte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986), il motivo principale variqualificato nei medesimi termini di quello incidentale.Orbene, i motivi sono fondati nei termini sotto esposti.L’antefatto della fattispecie in esame è costituito dall’intervenutoacquisto da parte di SGR – società costituita dai maggiori creditori diconcordato preventivo instaurata su domanda della debitrice – di tutti ibeni di [OSCURATO:PERSONA], compresi i crediti già ammessi al passivo daquest’ultima vantati nei confronti del [OSCURATO:PERSONA](CAI) di Catania in liquidazione coatta amministrativa. Intervenutol’acquisto, nell’ambito della suddetta procedura di concordato preventivo,dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] da parte della SGR (nelle more estintasi), lacessionaria, con ricorso proposto al Tribunale di Catania ex artt. 101 e 209della legge fallimentare vigenti ratione temporis, premesso di averacquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] il credito di lire 77.867.986.183 ammessoNumero registro generale 5146/2017Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 22108/2026Data pubblicazione 27/06/2026allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa delCAI di [OSCURATO:PERSONA], chiedeva che “venisse riconosciuta la titolaritàdei crediti indicati in narrativa in capo alla [OSCURATO:PERSONA] per il Realizzos.p.a. e, per l’effetto, disposta in favore di quest’ultima ad opera delCommissario Liquidatore la modifica soggettiva dello stato passivo dellaprocedura di liquidazione coatta amministrativa del Cai di Catania-Messina…”. Tale domanda veniva riunita a quella già proposta nelmedesimo giudizio dal CAI, il quale aveva chiesto di: ”ritenere e dichiarareche il debito di esso Cai nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si era ridotto di lire42.209.811,607; ritenere e dichiarare che esso Consorzio aveva dirittoall’abbattimento del 61% previsto da tutti gli atti della procedura diconcordato preventivo cui è soggetta [OSCURATO:PERSONA]; conseguentementeritenere e dichiarare che nulla deve il [OSCURATO:PERSONA]; ritenere e dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] ha assuntol’obbligo di accollo dei debiti di esso Cai nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] diSicilia e [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro per complessive lire 7.505.364.405….in via subordinata, qualora il preteso rapporto in contestazione fosse statoceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. ritenere e dichiarare che nulla è dovuto allapredetta [OSCURATO:PERSONA] e conseguentemente, dichiarare che la S.G.R.s.p.a., quale cessionaria, dovrà attenersi alle predette risultanze contabilie non avrà quindi diritto ad essere ammessa al passivo della procedura diesso consorzio; in via ancor più subordinata, nell’ipotesi in cui dovesseritenersi la sussistenza di un credito in favore di [OSCURATO:PERSONA], ritenere edichiarare che la pretesa della società cessionaria di essere ammessa allostato passivo potrà essere realizzata secondo le regole della procedura diliquidazione coatta amministrativa e nei limiti di quanto residuerebbedovuto dal Consorzio alla cedente [OSCURATO:PERSONA], con la conferma degliobblighi e dei diritti spettanti ad esso Consorzio….”.La sentenza, dopo aver precisato che le domande del Consorzioavevano ad oggetto l’accertamento negativo di un credito (per essersiNumero registro generale 5146/2017Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 22108/2026Data pubblicazione 27/06/2026estinto o ridotto) già ammesso allo stato passivo della liquidazione coattaamministrativa del CAI, non impugnato e pertanto definitivo, rigettava ladomanda del Consorzio per difetto di interesse ad agire, atteso che, nelfallimento come nella liquidazione coatta amministrativa (stante ilrichiamo contenuto nell’art. 213 l.f all’art. 96 l.f.), il decreto di cui all’art.96 l.f., se non impugnato, preclude, nell’ambito fallimentare, ogniquestione relativa all’esistenza e all’entità del credito ammesso,all’efficacia del titolo da cui deriva e all’esistenza delle cause diprelazione. Quanto alla domanda proposta dalla SGR, premesso chequest’ultima aveva documentato la propria qualità di cessionaria delcredito di [OSCURATO:PERSONA], già ammesso allo stato passivo della liquidazionecoatta amministrativa del CAI e, ritenuta la necessità della domanda diinsinuazione tardiva della cessionaria, non essendo irrilevante per ildebitore la concreta individuazione del soggetto creditore, il Tribunale diCatania, con la medesima sentenza tassata, ammetteva la SGR allo statopassivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del CAI diCatania-Messina, “nei limiti in cui risulta già ammesso il credito dellaOrbene, è evidente che la suddetta sentenza si sia limitata adaccertare il subingresso della SGR alla [OSCURATO:PERSONA] nel credito diquest’ultima nei confronti del CAI, già ammesso al passivo nella proceduradi liquidazione coatta amministrativa, senza compiere alcun accertamentoin ordine all’an, al quantum e al titolo di tale credito, accertamento che,invero, sarebbe stato comunque precluso. Infatti, questa Corte ha piùvolte rilevato che sebbene il decreto di approvazione dello stato passivocontemplato dall’art. 96 l.f., non impugnato, non abbia efficacia extrafallimentare o efficacia positiva di giudicato sostanziale, esso preclude,nell'ambito del procedimento fallimentare, ogni questione relativaall'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui derivae all'esistenza di cause di prelazione (Cass. n. 3830/01; n. 19940/06).Numero registro generale 5146/2017Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 22108/2026Data pubblicazione 27/06/2026Va, pertanto, escluso che la sentenza in questione abbia natura diaccertamento costitutivo o di accertamento di un diritto a contenutopatrimoniale, limitandosi semplicemente a prendere atto dell’intervenutacessione del credito e quindi del nuovo soggetto titolare, determinando,per l’effetto, quella che l’art. 115 della legge fallimentare, come modificatodal d.lgs. n. 5/2006, definisce una mera “rettifica formale” dello statopassivo, a conferma che il subingresso del cessionario, realizzando lamera sostituzione soggettiva di un creditore ad un altro e non implicandoalcun accertamento sull’entità e sul titolo del credito già ammesso, nonpuò apportare alcuna modifica sostanziale allo stato passivo.Questa Corte, d’altro canto, anche quando ha affermato la necessitàdella domanda di insinuazione tardiva al passivo da parte del cessionario(antecedentemente alla modifica dell’art. 115 l.f.), ha chiarito che laverifica che il giudice in tal caso compie è finalizzata al mero controllodella validità e dell’efficacia dell’atto di cessione, escludendosi qualsiasiinterferenza con la verifica compiuta nei confronti del precedente titolaredel credito, dal momento che l’accertamento effettuato nei confronti delcessionario non ha ad oggetto il credito già ammesso (v. Cass., n.6469/1998).Quanto alla individuazione del regime di tassazione applicabile allasentenza in esame, va innanzitutto ribadito che, a prescindere dallapossibilità di applicazione retroattiva dell’art. 115 della l.f. comemodificato dal d.l. n. 5/2006, riconosciuta da talune pronunce dellagiurisprudenza di legittimità (Cass., n. 10454/14; Cass., n. 15660/11), nelcaso di specie la sostituzione del creditore cessionario al cedente nellostato passivo non è stata effettuata utilizzando la procedura introdottadalla suddetta modifica normativa, ma in forza della sentenza delTribunale di Catania. Pertanto, non è sostenibile che, in ragione dellasuperfluità dell’accertamento giudiziario in presenza delle condizioni di cuiall’art. 115 l.f. come modificato, la sentenza dovrebbe essere esonerataNumero registro generale 5146/2017Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 22108/2026Data pubblicazione 27/06/2026dall’imposta di registro, trattandosi di un atto giudiziario, emesso peraltroprima dell’entrata in vigore della suddetta modifica normativa, che devescontare l’imposta di registro in base agli effetti dallo stesso prodotti,secondo quanto previsto dall’art. 37 TUR e dall’art. 8 della Tariffa parteprima allegata, che modula l’imposizione esclusivamente e tassativamentesulla scorta del contenuto decisorio e quindi degli effetti prodotti dagli attigiudiziari indicati.Orbene, non essendosi verificata, in virtù della sentenza tassata, laproduzione di alcun effetto reale o obbligatorio, né avendo l’accertamentoavuto ad oggetto il titolo o l’entità del credito ceduto, né essendo statoaccertato un ulteriore credito o un credito di ammontare diverso da quelloammesso, rimasto inalterato dal punto di vista quantitativo e qualitativo esemplicemente imputato ad altro soggetto (cessionario), l’atto giudiziarioin questione, siccome meramente ricognitivo di un credito preesistente enon integrante, perciò, un “accertamento di diritti a contenutopatrimoniale”, non è tassabile ai sensi dell’art. 8, lett. c), della Tariffa,parte Prima. Trattasi di assunto più volte ribadito da questa Corte nei casidi pronunce meramente ricognitive di crediti preesistenti e non accertativedi diritti di credito (Cass., n. 6819/2024, che richiama Cass. nn.10588/07; 14146/13; 21310/13; 22253/20; Cass., n. 11841/2022; Cass.n. 22072/22), relativamente alle quali è stata stabilita la sottoposizionedell’atto all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi della lett. d)dell’art. 8 della Tariffa parte prima, allegata al TUR, atteso chel’ammontare ed il titolo rappresentano gli unici aspetti rilevanti ai finidell’imposta di registro, nella specie, senza contestazioni, determinati pereffetto del provvedimento di ammissione.Ritiene questo Collegio - aderendo al più recente orientamento dellagiurisprudenza di legittimità che, in tema di tassazione della sentenza (purmeramente ricognitiva) emessa in sede di opposizione allo stato passivo,ha superato un precedente contrario orientamento (v. Cass. n. 14146/13;Numero registro generale 5146/2017Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 22108/2026Data pubblicazione 27/06/202635442 e 35443 del 2021, 37386/21, Cass. n. 22253/2020) - che non siadi ostacolo all’imposizione fissa il fatto che il decreto di ammissione delcredito allo stato passivo non sia stato già sottoposto a tassazioneproporzionale (giustificandosi, in tal caso, secondo il precedenteorientamento, la tassazione in misura fissa della pronuncia giudizialesull’opposizione, onde escludere una inammissibile doppia imposizione). Atal proposito, questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che il precedenteindirizzo “debba essere rivisto proprio là dove instaura un collegamentoimpositivo necessitato e condizionante tra la sentenza in sede diopposizione allo stato passivo ed il decreto di ammissione dei crediti. Vainfatti osservato che: - un simile collegamento, comportante (con ilpassaggio del prelievo dalla misura fissa a quella proporzionale) effettipratici propriamente impositivi, non si rinviene nella disciplina dell’impostadi registro e non sembra ritraibile sul piano prettamente ermeneutico; -l’esigenza di evitare, se del caso anche in via applicativa ed interpretativa,una doppia imposizione della medesima fattispecie non può originare unpiù gravoso prelievo sulla sentenza ex art.98 l. fall., dal momento che ilregime di tassazione proprio di quest’ultima è quello autonomamenteprevisto dall’art.8 tariffa lett. d) cit., in modo tale che la misura fissa trovafondamento e giustificazione direttamente in questa previsione tariffaria, enon, indirettamente, nell’esigenza di evitare effetti distorsivi in accordocon l’imposizione di atti diversi; - l’imposta di registro, proprio perché‘imposta d’atto’, trova il proprio presupposto esclusivo appunto nell’atto,per giunta da considerarsi nella sua specifica autonomia edautosufficienza, ad esclusione di ogni rilevanza con atti diversi, esterni ecollegati (da ultimo, sent. C. Cost. nn.158/20 e 39/21 con riguardo allariqualificazione ex art.20 TUR). Principio, questo, che a maggior ragioneva applicato in relazione alla tassazione degli atti non negoziali magiudiziali, la cui imposizione muove esclusivamente e tassativamente dalcontenuto decisorio e dispositivo da essi espresso secondo le tipologie diNumero registro generale 5146/2017Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 22108/2026Data pubblicazione 27/06/2026effetti previste per tariffa. Del resto certamente esterno e contingente (ecome tale insuscettibile di condizionare il regime di tassazione dellasentenza ex art.98 l. fall.) è il fatto che il decreto del giudice delegato siastato effettivamente e concretamente imposto in misura proporzionale(come per legge), fermo restando che rientra nella discrezionalità dellegislatore (con il solo limite dell’arbitrio e della palese irragionevolezza)l’individuazione tanto delle fattispecie e degli atti imponibili, quanto dellamisura dell’imposizione partitamente su ciascuno di essi applicabile, senzache quest’ultima possa variare in ragione di elementi diversi da quelliadottati per tariffa dal legislatore stesso.”(Cass. n. 6819/2024, nonchéCass. n. 22072/22). Sotto quest’ultimo profilo, è stato inoltrecondivisibilmente rilevato che nel caso dell’amministrazione straordinaria edella liquidazione coatta amministrativa neppure è previsto un decreto diammissione al passivo del giudice delegato, ma solo un provvedimentoamministrativo, non qualificabile come “atto giudiziario”, contenentel’elenco dei crediti ammessi, predisposto dal commissario straordinarioovvero da un commissario liquidatore. “In modo tale che, ragionando intermini di collegamento tra i due atti costituiti dal provvedimento diammissione al passivo e dalla sentenza in opposizione, quest’ultimaverrebbe ad essere tassata in maniera diversa (fissa o proporzionale) aseconda delle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta oamministrazione straordinaria) nell’ambito delle quali sia resa; il checontrasta con l’impostazione tariffaria unitaria del tributo e con la specificaprevisione ex art.8 cit. il quale non opera alcuna distinzione di questo tipo(Cass. n. 32604/19; 29383/20; 16783/21), avendo unicamente a mentegli effetti giuridici del decisum (“non recanti trasferimento, condanna oaccertamento di diritti a contenuto patrimoniale”)” (v. Cass. n. 6819/2024cit.).Trattasi di principi e conclusioni senz’altro trasponibili al caso inesame, in cui proprio gli effetti dell’atto giudiziario in questione (che nonNumero registro generale 5146/2017Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 22108/2026Data pubblicazione 27/06/2026accerta un credito ma la mera modifica del soggetto creditore, nonincidendo sull’an e sul quantum del credito trasferito e già ammesso alpassivo) e la natura di imposta d’atto dell’imposta di registro, ribadita dalGiudice delle leggi, escludono la tassabilità della sentenza secondol’aliquota prevista, invece, per gli atti di accertamento a contenutopatrimoniale, nonché la modificabilità del regime impositivo previsto dallalettera d) dell’art. 8 della Tariffa parte prima, per gli atti “non recantitrasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenutopatrimoniale”, quale quello di specie, come mera conseguenza dellamancata tassazione di un altro atto (decreto di ammissione al passivo),che nel caso della liquidazione coatta amministrativa nemmeno ha naturagiudiziaria.Rientrando la sentenza in questione tra gli atti “non recantitrasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenutopatrimoniale”, di cui alla lettera d) dell’art. 8 della Tariffa parte prima,allegata al TUR, rimane assorbita la questione di legittimità costituzionalesollevata dalla ricorrente incidentale nella memoria illustrativa, in viasubordinata, ossia laddove si fosse riconosciuta alla sentenza tassata lanatura di sentenza di accertamento di un diritto a contenuto patrimonialee non si fosse ritenuto applicabile, in tal caso, l’art. 8, comma 1, letterac), della Tariffa parte prima, allegata al TUR, come risultante “a seguitodello ius superveniens recato dalla …sentenza della Corte Costituzionale13 luglio 2017, n. 177, per il fatto che tale preteso accertamento di dirittia contenuto patrimoniale riguarderebbe comunque crediti relativi adoperazioni rientranti nel campo di applicazione dell’IVA e, come tale,sarebbe comunque soggetto alla sola imposta di registro” (questione,peraltro, introdotta solo in memoria illustrativa).3. Con il secondo motivo del ricorso principale si deducono la“violazione e falsa applicazione degli artt. 1-20-41-43-49 del d.P.R.131/1986 e dell’art. 8 della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, inNumero registro generale 5146/2017Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 22108/2026Data pubblicazione 27/06/2026relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.”, non fornendo la sentenzatassata una base imponibile certa, in quanto il credito veniva quantificatosolo per relationem.4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la B.N.L., laddove lasentenza impugnata non venisse annullata per il primo motivo, ne chiedecomunque l’annullamento per “violazione e falsa applicazione delcombinato disposto degli artt. 41, 43 e 49 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e della lett. c) dell’art. 8, comma 1, Parte I della Tariffa allegata alpredetto decreto in relazione al n. 3, primo comma, dell’art. 360 c.p.c. eall’art. 62 del D.LGS. 31 dicembre 1992, n. 546.”, non recando l’attotassato l’indicazione dell’importo dei crediti da assoggettare all’imposta diregistro.I motivi, da trattare congiuntamente in quanto volti a denunciare ilmedesimo vizio, risultano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo delricorso principale e del ricorso incidentale, atteso che la accertatasottoposizione dell’atto ad imposta fissa rende ininfluente la questionerelativa alla individuazione della base imponibile.In accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del primomotivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, conrinvio alla Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia-Sez. distaccata di Catania, in diversa composizione, per larideterminazione dell’imposta dovuta in applicazione dei principi di dirittosopra indicati e per la regolamentazione anche delle spese del presentegiudizio. A tal proposito va evidenziato che “il processo tributario èannoverabile tra quelli di ‘impugnazione-merito’, in quanto diretto ad unadecisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, siadell'accertamento dell'Ufficio, con la conseguenza che qualora il giudicetributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali,ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'attoimpositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e,Numero registro generale 5146/2017Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 22108/2026Data pubblicazione 27/06/2026operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurlaalla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (v., tra lemolte, Cass.18 ottobre 2024 n.27098; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27574;Cass., 19 novembre 2014, n. 24611; Cass., 21 novembre 2013, n.26157).” (Cass. S.U. n. 3625/25).accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo delricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia-Sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]