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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18764/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare e della relativa SIM card, con restituzione degli oggetti all'imputato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., il G.U.P. del Tribunale di Torino applicava a Marco GIACALONE la pena concordata di due anni di reclusione e 1.000,00 euro di multa per i reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina.

Per quel che qui rileva, il G.U.P. disponeva, contestualmente, ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen., la confisca del telefono cellulare e della relativa scheda SIM di proprietà dell'imputato, ritenendo che questi li avesse utilizzati per mantenere il possesso dell'arma attraverso le chat vocali inviate alla moglie; pertanto, ometteva di disporre la restituzione dei suddetti beni in sequestro, in quanto la libera disponibilità degli stessi avrebbe potuto costituire un incentivo, in termini di aiuto concreto o stimolo psicologico, alla reiterazione criminosa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un. unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca facoltativa del suddetto telefono cellulare e della relativa scheda SIM.

Evidenzia la difesa che, nelle chat cui faceva riferimento la sentenza impugnata, il GIACALONE, che si era allontanato dalla casa coniugale e si era trasferito in un altro centro cittadino, aveva più volte chiesto alla moglie di restituirgli la pistola solo perché riteneva che il di lei nuovo compagno e il suocero potessero fargli del male per questioni legate all'impresa familiare di cui i coniugi facevano parte.

Tanto premesso, il G.U.P. avrebbe erroneamente disposto la confisca del citato telefono cellulare, il cui utilizzo, del tutto occasionale, sarebbe dovuto al solo fatto che il GIACALONE aveva timore di riavvicinarsi all'abitazione coniugale, in cui la moglie ospitava il nuovo compagno e il padre.

Il ricorrente, inoltre, avrebbe potuto inviare messaggi vocali alla moglie da un qualsiasi dispositivo e non necessariamente dal proprio telefono cellulare, sicché quest'ultimo non sarebbe qualificabile come bene strumentale all'esecuzione del reato.

Infine, sarebbe illogica l'affermazione secondo cui la confisca del telefono cellulare precluderebbe il rischio di reiterazione del reato, atteso che l'oggetto sequestrato era del tutto fungibile rispetto ai reati contestati, vieppiù se si considera che il GIACALONE era entrato in possesso della pistola molto tempo prima dei fatti di causa.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del telefono cellulare e della relativa SIM card disponendone la restituzione all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre prendere le mosse dal principio enunciato da Sez.

U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348, secondo il quale la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. 2.

Ciò premesso, rilevato che, nel caso di specie, la confisca facoltativa disposta non era stata oggetto di accordo tra le parti, il giudice di merito avrebbe dovuto esporre le ragioni giustificanti l'applicazione di tale misura di sicurezza in riferimento agli specifici beni sottoposti a sequestro, motivando sulla circostanza che la libera disponibilità dei beni, per la natura e le modalità del reato, potesse costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa contestata e giudicata (Sez. 2, n. 6618 del 21/1/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454; Sez. 4, n. 11982 del 14/2/2007, Indelicato e altri, Rv. 236282).

In altri termini e in sostanza, incombeva al giudice del "patteggiamento" il dovere motivazionale di indicare gli elementi capaci di dimostrare lo stretto collegamento intercorrente tra la detenzione delle cose sequestrate (poi confiscate) e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa.

3. Nel caso in esame, il G.U.P. del Tribunale di Torino non ha assolto siffatto onere, in quanto non ha fornito alcuna motivazione, se non ricorrendo a sterili e neutre formule di stile, sull'esistenza di un nesso di strumentalità necessaria tra il telefono cellulare e la SIM card confiscati e i reati in materia di armi e ricettazione ascritti all'imputato, e, soprattutto, sulle ragioni in base alle quali la libera disponibilità di quegli specifici oggetti potesse costituire un incentivo, in termini di aiuto concreto o stimolo psicologico, alla reiterazione degli indicati reati.

4. Le esposte considerazioni impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del telefono cellulare e della scheda SIM, statuizione che va eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del telefono cellulare e della scheda SIM, statuizione che elimina.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare e della relativa SIM card, con restituzione degli oggetti all'imputato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., il G.U.P. del Tribunale di Torino applicava a Marco GIACALONE la pena concordata di due anni di reclusione e 1.000,00 euro di multa per i reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina. Per quel che qui rileva, il G.U.P. disponeva, contestualmente, ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen., la confisca del telefono cellulare e della relativa scheda SIM di proprietà dell'imputato, ritenendo che questi li avesse utilizzati per mantenere il possesso dell'arma attraverso le chat vocali inviate alla moglie; pertanto, ometteva di disporre la restituzione dei suddetti beni in sequestro, in quanto la libera disponibilità degli stessi avrebbe potuto costituire un incentivo, in termini di aiuto concreto o stimolo psicologico, alla reiterazione criminosa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un. unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca facoltativa del suddetto telefono cellulare e della relativa scheda SIM. Evidenzia la difesa che, nelle chat cui faceva riferimento la sentenza impugnata, il GIACALONE, che si era allontanato dalla casa coniugale e si era trasferito in un altro centro cittadino, aveva più volte chiesto alla moglie di restituirgli la pistola solo perché riteneva che il di lei nuovo compagno e il suocero potessero fargli del male per questioni legate all'impresa familiare di cui i coniugi facevano parte. Tanto premesso, il G.U.P. avrebbe erroneamente disposto la confisca del citato telefono cellulare, il cui utilizzo, del tutto occasionale, sarebbe dovuto al solo fatto che il GIACALONE aveva timore di riavvicinarsi all'abitazione coniugale, in cui la moglie ospitava il nuovo compagno e il padre. Il ricorrente, inoltre, avrebbe potuto inviare messaggi vocali alla moglie da un qualsiasi dispositivo e non necessariamente dal proprio telefono cellulare, sicché quest'ultimo non sarebbe qualificabile come bene strumentale all'esecuzione del reato. Infine, sarebbe illogica l'affermazione secondo cui la confisca del telefono cellulare precluderebbe il rischio di reiterazione del reato, atteso che l'oggetto sequestrato era del tutto fungibile rispetto ai reati contestati, vieppiù se si considera che il GIACALONE era entrato in possesso della pistola molto tempo prima dei fatti di causa. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del telefono cellulare e della relativa SIM card disponendone la restituzione all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre prendere le mosse dal principio enunciato da Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348, secondo il quale la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. 2. Ciò premesso, rilevato che, nel caso di specie, la confisca facoltativa disposta non era stata oggetto di accordo tra le parti, il giudice di merito avrebbe dovuto esporre le ragioni giustificanti l'applicazione di tale misura di sicurezza in riferimento agli specifici beni sottoposti a sequestro, motivando sulla circostanza che la libera disponibilità dei beni, per la natura e le modalità del reato, potesse costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa contestata e giudicata (Sez. 2, n. 6618 del 21/1/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454; Sez. 4, n. 11982 del 14/2/2007, Indelicato e altri, Rv. 236282). In altri termini e in sostanza, incombeva al giudice del "patteggiamento" il dovere motivazionale di indicare gli elementi capaci di dimostrare lo stretto collegamento intercorrente tra la detenzione delle cose sequestrate (poi confiscate) e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa. 3. Nel caso in esame, il G.U.P. del Tribunale di Torino non ha assolto siffatto onere, in quanto non ha fornito alcuna motivazione, se non ricorrendo a sterili e neutre formule di stile, sull'esistenza di un nesso di strumentalità necessaria tra il telefono cellulare e la SIM card confiscati e i reati in materia di armi e ricettazione ascritti all'imputato, e, soprattutto, sulle ragioni in base alle quali la libera disponibilità di quegli specifici oggetti potesse costituire un incentivo, in termini di aiuto concreto o stimolo psicologico, alla reiterazione degli indicati reati. 4. Le esposte considerazioni impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del telefono cellulare e della scheda SIM, statuizione che va eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del telefono cellulare e della scheda SIM, statuizione che elimina. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2
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