CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25025/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di SORVEGLIANZA diANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, con l’ordinanza in epigrafe del 25febbraio 2026, ha disposto la revoca della misura dell’affidamento in prova alservizio sociale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ratificato il provvedimento disospensione cautelativa della misura ex art. 51-ter ord. pen. emesso dalMagistrato di sorveglianza di Macerata il 6 febbraio 2026.1.1. Il provvedimento era stato assunto a seguito dell’esecuzione, in data 22gennaio 2026, dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcereemessa dal GIP di Ancona in data 7 gennaio 2026 (proc. pen. n. 5073/2025R.G.N.R. reati artt. 73, 74 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990), nell’ambito della quale alVocino si contesta la partecipazione ad una associazione finalizzata allo spacciodi droga, con lo specifico ruolo di custode della sostanza stupefacente e dellearmi dell’organizzazione, nonché la cessione al dettaglio della stessa (capo 1); ifatti associativi sono stati accertati dal 2013 con condotta perdurante sino allarichiesta di misura cautelare e i singoli fatti di cessione, taluno aggravato ai sensidell’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, sono accertati ad aprile-maggio 2024.1.2. Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi emergenti dal provvedimentocautelare modifichino significativamente il quadro delle conoscenze rispetto almomento in cui era stata concessa la misura: all’epoca, il Tribunale ignoraval’esistenza della pendenza giudiziaria, costituente un carico pendente assaigravoso, considerata la natura degli ulteriori reati addebitati. Ha ritenuto talielementi idonei a mutare lo scenario, sia per quanto riguarda la gravosità delcurriculum penale del [OSCURATO:PERSONA], sia per quanto riguarda il rischio di fuga. Tuttavia,ha disposto la revoca della misura “senza colpa”, senza far discendere gli effettipreclusivi dell’art. 58-quater ord. pen: alla luce della valutazione sommaria e allostato degli atti tipica del giudizio di sorveglianza, ha ritenuto gli specifici reatiaddebitati al [OSCURATO:PERSONA] collocati prima dell’inizio della misura dell’affidamento (4luglio 2025), dando atto che la misura si è svolta in maniera corretta, senzaviolazione delle prescrizioni e con atteggiamento collaborativo.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione il difensore delVocino che, con unico motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 47e 51-ter ord. pen. e correlato vizio di motivazione, per contraddittorietà emanifesta illogicità.Il Tribunale dopo aver dato atto che la misura, iniziata il 4 luglio 2025, si èsvolta senza rilievi sino al giorno dell’arresto, come attestato dalla relazioneUEPE, ha nondimeno disposto la revoca dell’affidamento in prova, nonostantel’ordinanza sopravvenuta si fondi su materiale investigativo che attiene alperiodo antecedente la data in cui il Vocino ha iniziato a beneficiare della misura.Benché il provvedimento cautelare ipotizzi l’esistenza di una strutturaassociativa operativa fino al 2018, i fatti riferibili al ricorrente si arrestano almaggio 2014; per il periodo successivo nulla è emerso a carico del ricorrente, ilquale si è emancipato dalla pregressa e occasionale esperienza criminale.Il Tribunale ha quindi omesso di apprezzare gli elementi che attestanoinequivocamente la correttezza del comportamento tenuto dal ricorrente nelcorso dell’esecuzione dell’affidamento in prova, in uno con la positività delpercorso critico intrapreso.Si denuncia l’automatismo col quale il Tribunale ha disposto la revoca inesito all’emissione dell’ordinanza cautelare, in carenza di ponderata valutazionedei nuovi elementi rispetto a quelli presi in esame al momento in cuil’affidamento è stato disposto.3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta del 9 giugno 2026, ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso va dichiarato inammissibile in quanto deduce censure versate infatto, meramente rivalutative e contestative, come tali non consentite in questasede (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).1. Ai sensi dell'art. 47, comma 11, ord. pen. l'affidamento è revocatoqualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizionidettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.É la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, lacostante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto alquale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggettoammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente inrapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.Va infatti ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale, così come ladetenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole intema di prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati e di esitopositivo del percorso di risocializzazione (da ultimo, Sez. 1, n. 6300 del25/11/2025, dep. 2026, S., non mass.; in precedenza, Sez. 1, n. 20478 del12/02/2013, Siddique, Rv. 256078-01; Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli,Rv. 207214-01).In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche unasingola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, convalutazione in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato,cfr. Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153-01; Sez. 1, n. 25640 del21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066-01), la sopravvenuta carenza dei presuppostiper la prosecuzione della prova.La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che l'affidamentoin prova al servizio sociale, al pari del resto di altre misure alternative alladetenzione intramuraria, può essere revocato per il caso in cui sopravvengal'emissione di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessionedel beneficio penitenziario, a condizione che attraverso la valutazione delprovvedimento cautelare siano introdotti nuovi elementi rispetto a quelli presi ine s a m e a l m o m e n t o i n c u i l ' a f f i d a m e n t o è s t a t o d i s p o s t o(Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095-01; conf. Sez. 1, n. 42579del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv. 256701-01; v. anche, Sez. 1, n. 38453 del01/10/2008, Imperatori, Rv. 241308-01 e Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002,Calia, Rv. 221640).Non v'è dunque alcun automatismo tra revoca della misura ed emissione delprovvedimento cautelare, specie quando i fatti posti a fondamento diquest'ultimo siano antecedenti alla decisione di applicazione del beneficiopenitenziario. Occorre che il giudice della sorveglianza provveda a verificare, conun adeguato esame della sopravvenienza cautelare e delle sue ragioni, serilevino elementi di novità capaci di modificare il quadro delle conoscenzeutilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole con l'applicazionedel beneficio (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, cit., in motiv.).2. L'ordinanza impugnata – facendo buon governo dei suddetti principi – hapuntualmente provveduto alla necessaria verifica approfondendo la valutazionedei fatti oggetto della decisione cautelare ed ha sostenuto, con argomentiplausibili, congrui e riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti edadeguatamente valutati, la decisione di revocare la misura dell’affidamento inprova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen., peraltro senza colpa, adimostrazione della compiuta valutazione assolutamente prudenziale e ponderatanell’ambito della quale il Tribunale si è fatto carico di escludere gli effettipreclusivi di cui all’art. 58-quater ord. pen. proprio in considerazione dellacollocazione delle vicende criminose in contestazione alla fase antecedenteall’inizio della revocata misura.In particolare, le condotte contestate al ricorrente – nella compiuta eddi una persistente pericolosità, tali da rendere incongrua qualsiasi prosecuzionedel percorso esterno. Le osservazioni difensive sulla mancata valutazione, daparte del Tribunale, del percorso critico intrapreso che ha condotto il ricorrentead emanciparsi dalla pregressa e “occasionale esperienza delinquenziale” (pag. 5ricorso), appaiono meramente contestative e non scalfiscono la solidità delgiudizio, in quanto tali elementi non risultano idonei a controbilanciare glievidenziati elementi negativi.Con specifico riferimento alla proiezione temporale del provvedimentoimpugnato di revoca della misura dell’affidamento in prova, nella specie assuntocon effetti ex nunc, è stato più volte chiarito da questa Corte, in linea con iprincipi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte cost.,sent. n. 343 del 1987, che il Tribunale di sorveglianza può disporre la revocadella misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato siastato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processorieducativo (da ultimo, Sez. 1, n. 5028 del 25/11/2025, dep. 2026, Astete, nonmass.; conf. già Sez. 1 n. 23943 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477-01).Nel caso in esame, in armonia con i principi sopra enunciati, il Tribunale disorveglianza ha ritenuto, con motivazione esaustiva e lineare, che la condottadell’affidato – globalmente valutata – non meritevole di una revoca ex tuncproprio perché la misura si è svolta in maniera corretta, senza violazione delleprescrizioni e con atteggiamento collaborativa, di cui la fissazione della revocacon effetti ex nunc.3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., al versamento dell’ulteriore somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che ilricorrente non versasse in copia nella determinazione della causa diinammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]