Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21033/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Perugia del 22 gennaio 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Perugia il 21 dicembre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 16.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Castiglion del Lago il 23 gennaio 2021.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato gli accertamenti di P.G., da cui è emerso che Braholli è stato trovato in possesso di un non irrisorio quantitativo di cocaina custodita in un cassetto della sua abitazione e già suddivisa in due distinti involucri, essendo stati rinvenuti nel medesimo cassetto gli strumenti per la pesatura e il confezionamento della droga.

Il quadro probatorio è stato corroborato dalle dichiarazioni di due soggetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno riferito di aver acquistato, nel dicembre 2020, cocaina dall'imputato.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha rimarcato l'inserimento dell'imputato in contesti criminali non trascurabili, come desumibile dal dato ponderale (36 grammi di cocaina), dalla disponibilità degli strumenti utilizzati per l'attività di spaccio (bilancino di precisione, involucri di plastica, medicinale usato per tagliare la droga), oltre che dalle due pregresse condanne riportate dell'imputato per il medesimo reato.

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole dell'applicazione della recidiva, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato (pag. 7 della sentenza impugnata), in maniera non irragionevole, che la condotta per cui si è proceduto è sintomatica della maggiore pericolosità dell'imputato, in ragione sia dell'omogeneità dei fatti rispetto ai due precedenti penali, sia della vicinanza temporale tra le condotte illecite.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Perugia del 22 gennaio 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Perugia il 21 dicembre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 16.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Castiglion del Lago il 23 gennaio 2021. Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato gli accertamenti di P.G., da cui è emerso che Braholli è stato trovato in possesso di un non irrisorio quantitativo di cocaina custodita in un cassetto della sua abitazione e già suddivisa in due distinti involucri, essendo stati rinvenuti nel medesimo cassetto gli strumenti per la pesatura e il confezionamento della droga. Il quadro probatorio è stato corroborato dalle dichiarazioni di due soggetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno riferito di aver acquistato, nel dicembre 2020, cocaina dall'imputato. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha rimarcato l'inserimento dell'imputato in contesti criminali non trascurabili, come desumibile dal dato ponderale (36 grammi di cocaina), dalla disponibilità degli strumenti utilizzati per l'attività di spaccio (bilancino di precisione, involucri di plastica, medicinale usato per tagliare la droga), oltre che dalle due pregresse condanne riportate dell'imputato per il medesimo reato. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole dell'applicazione della recidiva, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato (pag. 7 della sentenza impugnata), in maniera non irragionevole, che la condotta per cui si è proceduto è sintomatica della maggiore pericolosità dell'imputato, in ragione sia dell'omogeneità dei fatti rispetto ai due precedenti penali, sia della vicinanza temporale tra le condotte illecite. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 21033/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris