CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 agosto 1962
Cassazione n. 11778/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1962 avverso l'ordinanza del 12/07/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania con ordinanza del 12/7/2023 dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto in data 25/6/2020 avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania in data 13/2/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita aggravata. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 544, comma 3, 585, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Ritiene che, avendo riservato il giudice di prime cure nel dispositivo depositato in data 13/2/2020 il termine dì giorni trenta per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544, comma cod. proc. pen., il termine per impugnare è quello previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., pari a giorni quarantacinque, decorrente - tenuto conto del periodo di sospensione dal 8/3/2020 al 11/5/2020 per la pandemia Covid-19 - dal 18/5/2020, con scadenza, dunque, al 2/7/2020. 2.1 In data 9/2/2024 sono pervenute conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato. Ed invero, deve essere innanzitutto evidenziato che non c'è traccia né nel dispositivo del 13/2/2020, né nella motivazione della sentenza (depositata in cancelleria in data 15/2/2020, come si desume inequivocabilmente dal timbro apposto in calce) del termine di giorni trenta che il giudice di primo grado avrebbe riservato, secondo quanto afferma il difensore, per il deposito della motivazione. Dunque, a mente dell'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il termine per proporre impugnazione era pari a giorni trenta e decorreva - ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), primo periodo, cod. proc. pen. - dal 29/2/2020, per cui, tenuto conto della sospensione prevista per la pandemia dal 8/3/2020 al 11/5/2020, è scaduto in data 1/6/2020, dunque, prima che il difensore proponesse l'appello il 25/6/2020. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 22 f