CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12975/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e possa essere riparata per poter tempestivamente riprendere il viaggio interrotto". 3.1.1 Si osserva che il giudice d'appello ha rilevato che, ai fini della legittimità dell'abbandono nel caso di cui all'articolo 541, lettera c), cod. nav., occorre che la nave sia divenuta inabile alla navigazione in modo assoluto, e quindi neppure possa essere riparabile, e che ha invocato al riguardo Cass. 5 febbraio 1975 n. 428, per cui "la innavigabilità della nave va intesa come condizione negativa incidente sulla struttura obiettiva della nave stessa e non come mero difetto di taluna delle condizioni richieste perché la nave sia navigabile a tenore dell'art. 164 cod. nav.". Ad avviso della ricorrente, però, si tratterebbe di una estrapolazione dal complessivo tessuto motivazionale di tale sentenza, che al contrario "induce a ritenere che la non riparabilità menzionata nell'art. 540 lett. a) cod. nav., richiamato nell'art. 541 lett.c) dello stesso codice, non va intesa come «assoluta» ma relativa, come peraltro insito nelle norme citate". La sentenza del 1975 concerneva un caso in cui l'evento che aveva interrotto il viaggio era stato un incendio sulla nave, poi domato. Il primo giudice aveva rigettato le domande, avanzate dall'assicurato, di accertamento della legittimità di abbandono e di condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennità, ritenendo indimostrato che l'incendio avesse causato alla nave un danno tale da giustificare la dichiarazione di abbandono; il giudice d'appello, poi, aveva riformato giudicando legittimo l'abbandono delle merci all'assicuratore indipendentemente dalla prova specifica dell'entità dei danni derivati dall'incendio, reputando di per sé rilevante il fatto che la nave non aveva ripreso il mare per portare a destino le merci entro un tempo ragionevole. L'assicuratore, ricorrendo al giudice di legittimità, aveva denunciato violazione e falsa applicazione dell'articolo 541, lettera c), in relazione all'articolo 540, lettera a), cod. nav., nel senso che tali norme prevederebbero l'abbandono delle merci "condizionato dalla sussistenza degli elementi che legittimano l'abbandono della nave", presupponendo che, per un evento assunto a rischio, questa fosse divenuta irreparabile in senso assoluto o relativo, quello relativo integrato dalla impossibilità di riparazioni sul posto e di trasferire la nave in altro luogo idoneo a effettuarle; e il giudice d'appello avrebbe negato ogni connessione tra l'abbandono delle merci e l'abbandono della nave, escludendo pertanto apoditticamente che tale connessione fosse richiesta dalla polizza assicuratoria, omettendo così di esaminarla. In tal caso, dunque, lo stesso assicuratore ricorrente aveva riconosciuto che l'abbandono potrebbe essere legittimo anche in caso di irreparabilità relativa, e questa Suprema Corte aveva accolto il ricorso rinviando ad altra corte territoriale perché, alla luce della normativa sull'abbandono, vagliasse se lo specifico contratto assicurativo, in deroga o meno alla legge, prescindesse o meno da un determinato grado di innavigabilità quale presupposto del diritto di abbandono e quindi decidesse se nel caso specifico si fosse o meno verificato detto presupposto. 3.1.2 La sentenza n. 428/1975 aveva comunque affermato, in termini dei principi generali della disciplina legale dell'abbandono, che gli articoli 540 e 540 cod. nav., "nel collegare ad un determinato stato della nave (cioè la inabilità alla navigazione) la possibilità di fare abbandono delle merci, fanno riferimento ad una inabilità di un certo grado, il quale è espresso in forma generica dal codice della navigazione (che richiede essere la nave "diventata assolutamentp inabile alla navigazione e non riparabile", art. 540 lett. a))", concludendo che aveva quindi errato la corte di merito ritenendo che "ai fini del giudizio sulla legittimità dell'abbandono delle merci la legge prescinderebbe dal grado di innavigabilità della nave". Pertanto la pronuncia del 1975 avrebbe "semplicemente evocato, quale presupposto per l'abbandono, la sussistenza di un certo grado di innavigabilità della nave", riconoscendo che il codice della navigazione ne fornisce soltanto una individuazione generica con la formula "diventata assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile", e censurando il giudice di merito per avere ritenuto irrilevante qualsiasi esame "sulla concreta possibilità di provvedere tempestivamente alla riparazione dei danni riportati dalla nave, sulla natura e sull'entità di tali danni, sul comportamento del capitano e del proprietario della nave", in tal modo omettendo di considerare il dettato normativo per cui i danni subiti dalla nave devono essere tali da renderla "assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile". Tuttavia, la sentenza n. 428/1975 aveva pure precisato che l'articolo 540, lettera a), richiamato nell'articolo 541, lettera c), "prevede l'abbandono - e quindi è legittimo pure in quei casi di non riparabilità «relativa» - anche per la mancanza in loco dei mezzi necessari alla riparazione, per l'impossibilità della nave di recarsi in altro porto ove siano disponibili e di procurarseli altrove, circostanze che, evidentemente, non riguardano la non riparabilità «assoluta», che, pertanto, non può venire predicata ... sempre necessaria al fine di legittimare l'abbandono delle merci all'assicuratore". L'arresto del 1975, in conclusione, non costituirebbe il "modello della soluzione" resa nella sentenza qui impugnata, ma, al contrario, ne dimostrerebbe la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 540, lettera a), e 541, lettera c) "per avere ritenuto legittimo l'abbandono delle merci all'assicuratore solo nel caso in cui la nave non sia riparabile in modo «assoluto», cioè solo nell'ipotesi di definitiva ed irreversibile impossibilità della nave di riprendere a navigare, anziché in modo «relativo», cioè anche se non è categoricamente escluso che possa riprendere la navigazione, ma non possa farlo - ed è questo che importa davvero - per proseguire tempestivamente il viaggio interrotto". 3.1.3 n giudice d'appello, d'altronde, avrebbe errato riferendo l'avverbio "assolutamente" di cui all'articolo 540, lettera a), richiamato nell'articolo 541, lettera c), anziché soltanto allo stato di innavigabilità (e lo dimostrerebbe la sua inclusione nella qualificazione della nave innavigabile come "divenuta assolutamente inabile alla navigazione"), anche allo stato della nave come "non riparabile", così non considerando che dette norme legittimano l'abbandono non solo se la nave è non riparabile in modo assoluto, ma pure se non lo è in modo relativo "perché non è possibile utilizzare mezzi di riparazione del luogo dove la nave innavigabile si trova, né può venire trasferita in un altro porto ove tali mezzi di riparazione sono utilizzabili, né tali mezzi di riparazione possono procurarsi facendone richiesta altrove". Inoltre l'abbandono sarebbe legittimo anche se entro un determinato tempo di innavigabilità della nave - entro tre mesi se si tratta di merci deperibili o entro sei mesi se non deperibili - non è proseguito il trasporto delle merci ex articolo 541, lettera c), onde l'innavigabilità, pur assoluta, potrebbe venire sopperita, "richiedendo, ai fini della legittimità dell'abbandono, non tanto che la nave non sia riparabile in modo «assoluto», quanto piuttosto che il viaggio interrotto delle merci non possa tempestivamente riprendere ed essere completato, significando, in questo caso, che la locuzione «non riparabile» va interpretata in senso «relativo» ed in connessione alla sorte del carico da portare a destino". 3.1.4 A questo punto si sostiene che l'avere il giudice d'appello trascurato i suddetti casi e comunque che la non riparabilità potrebbe essere relativa ma ugualmente legittimante l'abbandono delle merci emergerebbe "dalle risultanze documentali" scrutinate nella sentenza impugnata- nelle pagine 5-6 e a pagina 9 - che il ricorrente dettagliatamente riporta (ricorso, pagine 19-20), per poi "puntualizzarle" con un'ampia serie di osservazioni fattuali tratte dal compendio probatorio (ricorso, pagine 20-22), e giungere infine ad asserire che la corte avrebbe dovuto, considerata la non riparabilità relativa anziché ritenere necessaria quella assoluta, dichiarare legittimo l'abbandono "perché era stato dimostrato documentalmente che la M/n 'DOUAA A' non poteva tempestivamente riprendere la navigazione per proseguire il viaggio interrotto e completarlo altrettanto tempestivamente, senza incorrere nella violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 540 lett. a) e 541 lett. c) cod. nav. che ha invece commesso", come sarebbe reso evidente dalla conclusione cui la corte è pervenuta, trascurando la rilevanza della non riparabilità relativa e affermando che "sulla base della documentazione acquisita al giudizio non pare potersi dunque ricavare che la nave fosse in condizioni di assoluta innaviga bilità". 3.2 D secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 541 cod.nav. per avere il giudice d'appello ritenuto che i casi di cui alle lettere da a) a d) di tale norma - per cui l'assicurato può abbandonare le merci all'assicuratore ed ottenere l'indennità per perdita totale - "debbano ricorrere cumulativamente, o comunque in concorso", non essendo autonomi/alternativi; si lamenta in particolare che il giudice d'appello, nel caso di cui alla lettera c) della norma, richiamante l'articolo 540 cod.nav., lettera a), abbia ritenuto la necessità della sussistenza sia della innavigabilità della nave sia della perdita o del danneggiamento del carico. Dato atto che "Algio aveva dichiarato l'abbandono delle merci agli assicuratori" ai sensi dell'articolo 541, lettera c), cod.nav., si argomenta nel senso che la legittimità dell'abbandono e la relativa richiesta dell'indennità per perdita totale avrebbero dovuto essere valutate, appunto, solo in riferimento al combinato disposto degli articoli 541, lettera c), e 540, lettera a), cod.nav., senza che fosse necessario il concorso, e ciò anche in riferimento ad elementi che sarebbero evincibili dai documenti prodotti e da precedenti atti difensivi. 3.3 Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo, in relazione al fatto della demolizione della motonave e dell'attestato rilasciato al riguardo dall'[OSCURATO:PERSONA] of Shipping, prodotto agli atti, che dimostrerebbe la innavigabilità e la irreparabilità della nave. 82,2 Si argomenta ampiamente sul contenuto di tale certificazione e sugli effetti fattuali che questo avrebbe apportato, sostenendo che la corte territoriale, se avesse "preso in esame la demolizione della nave ed il documento che l'attesta", si sarebbe "convinta della non riparabilità" della motonave: in particolare "il mancato esame di quel fatto (demolizione) così documentato e del relativo documento (Certificazione dell'[OSCURATO:PERSONA] of Shipping)" avrebbe determinato l'omessa considerazione del fatto decisivo rappresentato dalla demolizione della motonave "poco tempo dopo l'arresto del viaggio". 3.4 II quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3, violazione o falsa applicazione degli articoli 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n.4 c.p.c. "con inosservanza della garanzia costituzionale della necessaria motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali", per avere la sentenza impugnata omesso "di motivare la ritenuta non operatività della polizza assicurativa" per la spedizione sulla motonave egiziana o comunque per avere la sentenza reso una motivazione apparente, che non consente di comprendere il fondamento della decisione. Si riporta pertanto il seguente passo della sentenza d'appello, definito criptico: "Infondata anche la doglianza svolta con il secondo motivo, che è comunque assorbita, in quanto la polizza n. 13112/P stipulata dalla Algio non poteva ritenersi operativa con riferimento alla spedizione sulla motonave DOUAA-A in mancanza di prova della sussistenza delle condizioni di operatività di essa, il cui onere incombeva alla società appellata, che non lo ha assolto" (pagina 10 della sentenza impugnata). Ad avviso della ricorrente, tale frase è meritevole di censure in riferimento ai nn. 3, 4 e 5 dell'articolo 360, primo comma, c.p.c., per cui le vengono dedicati, oltre al presente motivo, anche i successivi motivi quinto, sesto e settimo. In primo luogo, mentre al principio della frase la doglianza rappresentata nel secondo motivo d'appello di Siat è definita "infondata" - e il secondo motivo del gravame aveva lamentato "errata interpretazione e applicazione della polizza assicurativa" -, "subito dopo, nella stessa frase", detta doglianza si dichiara 761.? "assorbita", nonostante che in prosieguo "la Corte di Appello l'ha invece ritenuta 'fondata' affermando che la polizza 'non poteva ritenersi operativa'." La contraddittorietà, dunque, appare evidente, e rende incomprensibile la motivazione. Anche se poi si reputasse refuso l'incipit che qualifica la censura "infondata" pur ritenendola poi fondata, ciò non risolverebbe l'oscurità del ragionamento della corte territoriale, che prosegue affermando che la polizza "non poteva ritenersi operativa con riferimento alla spedizione sulla motonave DOUAA-A in mancanza della prova della sussistenza delle condizioni di operatività", senza però identificare quali condizioni la corte riterrebbe indimostrate; e "in nessun altro punto viene trattato della polizza di assicurazione". Alla luce della giurisprudenza di queste Sezioni Unite (si richiamano gli arresti 22232/2016, 16599/2016 e 8053/2014) sussiste quindi, ad avviso della ricorrente, una "radicale anomalia motivazionale", implicante appunto violazione sia dell'articolo 111, sesto comma, Cost., sia dell'articolo 132, secondo comma, n.4, c.p.c. 3.5 Il quinto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per mancata motivazione in ordine alla ritenuta inoperatività della polizza, o comunque motivazione apparente al riguardo. Si riproduce la frase oggetto di censura nel precedente motivo, sostenendo che "il radicale vizio motivazionale" ivi insito impedisce "il controllo effettivo della correttezza e della logicità della sentenza" sulla questione della polizza. 3.6 D sesto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e discusso, per avere ritenuto che la polizza non fosse operativa, imputando all'attuale ricorrente la mancata prova delle condizioni di operatività, e così omettendo l'esame di alcuni documenti, indicati a pagina 38 del ricorso sub lettere da a) a d). Anche questa censura attiene al passo motivazionale criticato con i motivi quarto e quinto. Si richiama poi quanto aveva addotto l'appellante in ordine alla non operatività della polizza e quel che aveva ribattuto l'attuale ricorrente, riportando ampi stralci di documenti agli atti, oltre a richiamare precedenti atti difensivi e la motivazione della sentenza di primo grado. Si conclude nel senso che, anche quanto all'operatività della polizza, sussisterebbe il medesimo vizio denunciato con il terzo motivo quanto alla innavigabilità e alla non riparabilità della motonave, "nel senso che la Corte ... ha reso la pronuncia sfavorevole ad Algio, e favorevole a Siat, omettendo di esaminare circostanze fattuali tali per cui era certa l'operatività della polizza". 3.7 Il settimo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. per avere il giudice d'appello ritenuto inadempiuto dall'attuale ricorrente l'onere probatorio dell'operatività della polizza assicurativa, senza tenere in conto una serie di produzioni documentali di Algio, che sarebbero decisive. Il riferimento è alla "preventiva comunicazione all'assicuratore di dati completi" della motonave e della sua registrazione di classe e alla successiva emissione del "Certificato di assicurazione" dal 7 ottobre 2010 rilasciato appunto dagli assicuratori. Si richiama ancora il medesimo passo oggetto di censura dei tre precedenti motivi, e si attribuisce alla corte territoriale la violazione dell'articolo 115 c.p.c., per omessa considerazione delle prove; e sempre come nelle precedenti censure si invocano il contenuto del secondo motivo d'appello e la replica che vi aveva opposto l'attuale ricorrente. 3.8 L'ottavo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell'articolo 112 c.p.c., sulla subordinata domanda dell'attuale ricorrente di indennizzo assicurativo per mancata consegna della merce assicurata, essendo stata proposta in primo grado e riproposta in secondo, "in subordine all'azione per abbandono delle merci all'assicuratore, anche l'azione per avaria". Il Tribunale non l'aveva decisa perché aveva accolto la domanda principale; la Corte d'appello, avendo respinto quest'ultima (erroneamente, secondo la ricorrente), avrebbe dovuto accoglierla quale subordinata. Peraltro, negando il presupposto dell'azione di avaria per mancata consegna del carico, cioè l'operatività della polizza assicurativa - e quindi affermando, nell'ambito della frase criticata con i motivi quarto, quinto, sesto e settimo, che "la polizza n. 13112/P stipulata dalla Algio non poteva ritenersi operativa con riferimento alla spedizione sulla motonave DOUAA-A" -, la corte territoriale si è gravemente contraddetta, "perché, contestando che per il trasporto con la M/n DOUAA-A potesse valere l'assicurazione perché la nave non fruiva di classificazione da parte di un ente appartenente allo IACS, cioè con 'la doglianza svolta con il secondo motivo' di appello, STAT aveva contestato per intero, cioè per qualunque rischio, la copertura assicurativa": perciò anche la prima doglianza dell'appellante, ovvero quella relativa all'abbandono della merce, "avrebbe dovuto essere accolta immediatamente, senza bisogno di scrutinare tale abbandono", come invece ha fatto il giudice d'appello nella impugnata sentenza, concludendo tale scrutinio "con il negare non già l'operatività della polizza, bensì la legittimità dell'abbandono della merce". Si argomenta altresì sugli articoli 115, primo comma, 105 e 183, sesto comma, c.p.c. in ordine all'assenza di specifica contestazione da parte di Siat sulla "mancata consegna del carico a destino", asserendo pure che sarebbe stato onere di Siat muovere la contestazione, in modo specifico, e dimostrare la verità del contrario. Si richiama inoltre documentazione prodotta dall'attuale ricorrente, che confermerebbe la mancata consegna, assumendo che quindi l'azione di avaria è "assolutamente fondata". 4. Il primo motivo, come si è visto, censura - in riferimento a pretesa violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 540 e 541 cod. nav. - la corte territoriale per avere ritenuto presupposto del legittimo abbandono delle merci all'assicuratore l'assoluta innavigabilità, tentando, appunto, di relativizzare quest'ultima, e invocando in tal senso l'insegnamento di Cass. 428/1975. Il motivo si presenta manifestamente infondato, e per comprendere ciò è bastante la mera lettura delle inequivoche norme in esso richiamate. L'articolo 541, Abbandono delle merci, non presenta alcuna ambiguità: "L'assicurato può abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi: a) quando le merci sono totalmente perdute; b) quando la nave si presume perita; c) quando nei casi previsti nella lettera a) dell'articolo precedente, dalla data della perdita o dell'innavigabilità della nave sono trascorsi tre mesi per le merci deperibili o sei mesi per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state recuperate ed imbarcate per la prosecuzione del viaggio; d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile". L'articolo 540, Abbandono della nave, stabilisce allora i casi in cui l'assicurato può appunto abbandonare la nave ed esigere l'indennità per totale perdita - id est in casi cui si applica l'articolo 541, lettera c) -, così identificandoli sub a): "quando la nave è perduta, o è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, né la nave può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove". Alla fattispecie della nave perduta, qui non pertinente, si aggiungono dunque altre due fattispecie di abbandono. La prima, fattispecie di natura oggettiva/assoluta, concerne a sua volta due ipotesi: la nave "è divenuta assolutamente inabile alla navigazione" - evidentemente per i danni sofferti, qualunque ne sia la causa - e la nave è "non riparabile" - anche qui, evidentemente la causa di ciò si ravvisa nei danni sofferti -. La seconda, fattispecie per così dire relativizzante in rapporto alle concrete situazioni fattuali, concerne la non riparabilità non derivante esclusivamente dai danni sofferti, bensì dall'ambiente in cui la nave si trova e da cui non può neppure spostarsi per essere riparata: ovvero, "quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, né la nave può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove". Questo inequivoco dettato, perfettamente rapportabile al principio in claris non fit interpretati°, non potrebbe certo essere inficiato neppure dalla interpretazione della giurisprudenza di legittimità cui a torto si riferisce la ricorrente; e comunque la remota pronuncia invocata - Cass. sez. 1, 5 febbraio 1975 n. 428 - non è sostenibile che davvero se ne distolga, in quanto tra l'altro insegna che, in caso di assicurazione marittima di merci, "ai fini della legittimità dell'abbandono delle merci all'assicuratore nel caso previsto dall'art. 541 lettera C) del codice della navigazione ... è necessario che la nave su cui le merci sono caricate, se non sia addirittura perduta, sia divenuta inabile alla navigazione, e che l'innavigabilità raggiunga un certo grado: il quale è espresso nella forma generica dell'innavigabilità assoluta e non riparabilità dal codice della navigazione (attraverso il riferimento all'art 540 lettera a)". Nel caso in esame, allora, la vicenda non è palesemente riconducibile ad alcuna delle fattispecie sopra illustrate. La nave, infatti, è pacifico che fu rimorchiata in un porto siriano e che emerse la sua riparabilità tramite la sostituzione dell'albero motore; e poiché non era stata addotta l'impossibilità di reperirlo in quel porto o di farvelo pervenire e neppure - di contro all'esito dell'accertamento che aveva dimostrato tale possibilità - di procedere alla riparazione, corretta deve qualificarsi la decisione del giudice d'appello, che infondatamente il motivo in esame censura svolgendo considerazioni su una pretesa rilevanza di ciò che definisce riparabilità relativa, fuoriuscendo peraltro dai confini del paradigma normativo. Il ragionamento adottato dalla corte territoriale risulta, invero, del tutto conforme al combinato disposto degli articoli 541, lettera c) e 540, lettera a), osservando che "è stato provato che la motonave..., successivamente ai danni intervenuti al motore dopo la partenza da Damietta (Egitto) e dopo il rimorchio della stessa a Tartous (Siria) avvenuto il 14 e 15 ottobre 2010..., era divenuta inabile alla navigazione, ma non è stata fornita la prova della sua irreparabilità, secondo quanto prescritto dagli artt. 541, lett. c), e 540, lett. a), Cod.Nav.": e a questo rilievo il giudice d'appello fa seguire una valutazione propria della cognizione di merito in ordine agli elementi probatori, ritenendoli tali appunto da escludere la sussistenza della irreparabilità della nave e della perdita del carico. Il motivo, pertanto, si presenta privo di consistenza. 5. Il secondo motivo attribuisce alla corte territoriale una interpretazione cumulativa o comunque in concorso di tutte le fattispecie indicate dall'articolo 541, nelle lettere da a) a d). Si è dinanzi a un asserto nutrito di alcune estrapolazioni artificiose, avendo il giudice d'appello, con l'affermazione appena riportata a proposito del motivo precedente, correlato soltanto ai fini della sua valutazione "quanto prescritto dagli artt. 541, lett. c), e 540, lett. a), Cod. Nav.": il che, logicamente, non può essere superabile o comunque eludibile tramite le estrapolazioni suddette, onde il motivo è privo di consistenza. 6. Il terzo motivo si incentra sul preteso omesso esame del fatto della demolizione della motonave e della certificazione di tale demolizione, non centrando, però, alcun fatto dirimente, e dunque sussumibile nel paradigma dell'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., in quanto la demolizione, di per sé, non risulta affatto essere derivata da un accertamento di innavigabilità operato congiuntamente dalle parti interessate e concordato nel suo esito, id est con la partecipazione all'accertamento suddetto della compagnia assicuratrice. Non a caso, pure nell'atto d'appello Siat aveva rilevato che, a suo avviso, la nave non era affetta da innavigabilità assoluta e che erano stati gli armatori a decidere di demolirla, ciò non potendo gravare appunto sugli assicuratori della merce. 7.1 A partire dal quarto motivo, il ricorso censura un passo assai significativo della sentenza impugnata, che pertanto nuovamente si riporta, quale nucleo delle doglianze: "Infondata anche la doglianza svolta con il secondo motivo, che è comunque assorbita, in quanto la polizza n. 13112/P stipulata dalla Algio non poteva ritenersi operativa con riferimento alla spedizione sulla motonave DOUAA-A in mancanza di prova della sussistenza delle condizioni di operatività di essa, il cui onere incombeva alla società appellata, che non lo ha assolto" (pagina 10 della sentenza impugnata). Premesso che il secondo motivo d'appello, nel settore motivazionale della sentenza impugnata denominato "Svolgimento del processo", era stato sinteticamente indicato dalla corte territoriale come denunciante "errata interpretazione e applicazione della polizza assicurativa", deve rilevarsi che la corte, dopo avere dedicato tutte le argomentazioni motivazionali fino ad allora elaborate in riferimento al primo motivo - a sua volta definito, nello "Svolgimento del processo", denunciante "omessa valutazione della sussistenza dei presupposti legali per l'abbandono della merce agli assicuratori; errata applicazione dei principi in materia assicurativa; omessa valutazione del danno occorso alla merce" -, e altresì dopo avere introdotto la parte strettamente motivazionale con la enunciazione: "L'appello si profila fondato e meritevole di accoglimento", enuncia la frase oggetto delle censure qui congiuntamente vagliate, che costituisce invece l'ultimo periodo dedicato alla regiudicanda prima del dispositivo (l'ultimo periodo precedente il dispositivo in termini di mera collocazione concerne l'accessorio profilo delle spese), ed è davvero radicalmente incomprensibile per l'intreccio di contraddittorietà che ictu °cui/ presenta. 7.2 Se l'appello doveva essere ritenuto fondato come si preannunciava - e infatti il primo motivo era stato accolto, e nel dispositivo si sarebbe poi affermata una "totale riforma" della sentenza del Tribunale - non è appunto comprensibile l'incipit della frase: "Infondata anche la doglianza svolta con il secondo motivo...". Successivamente, tuttavia, la frase prosegue con una sintetica illustrazione che però disegna una fondatezza, e quindi con stridente contraddittorietà: "Infondata ... in quanto la polizza ... non poteva ritenersi operativa con riferimento alla spedizione sulla motonave DOUAA-A in mancanza della prova della sussistenza delle condizioni di operatività di essa, il cui onere incombeva alla società appellata, che non lo ha assolto". Anche qualora si intendesse l'incipit "infondata" frutto di un mero refuso in luogo di "fondata", ciò non acquisirebbe alcun elemento di comprensibilità superiore, dato che la frase diverrebbe soltanto un'affermazione ciecamente apodittica di cui non si trasparirebbe minimamente il fondamento: la polizza "non poteva ritenersi operativa" per "mancanza della prova della sussistenza delle condizioni di operatività": quali condizioni di operatività non sarebbero state provate non è affatto dato sapere. 7.3 La motivazione - è indiscutibile - costituisce lo strumento di trasparenza per il fondamento della decisione, ed è perciò esattamente l'opposto, sotto il profilo logico prima che giuridico, delle affermazioni apodittiche. Nella inaccettabile natura apodittica cadono, ovviamente, anche gli incomprensibili intrecci generati dalle contraddittorietà evidenti; ma anche se, si ripete, nel caso in esame vi fosse un mero refuso, rimarrebbe completamente affetta dalla natura apodittica, e quindi dall'assoluta apparenza/carenza, - la motivazione della pronuncia in relazione al secondo motivo d'appello: motivazione che, infatti, tale non è, in quanto nulla esterna e nulla dunque svela e spiega del percorso accertatorio strutturato e poi seguito per pervenire alla decisione, che deve invece apertamente motivarsi in conformità con i fatti realmente sussistenti e il diritto realmente applicabile (cfr., tra gli arresti massimati, S.U. 3 novembre 2016 n. 22232, Cass. sez. L, 25 ottobre 2018 n.27112, Cass. sez. 5, ord. 23 maggio 2019 n. 13977 e Cass. sez. L, ord. 14 febbraio 2020 n.3819). 7.4 Ad abundantiam ormai, si nota altresì la presenza di un ulteriore elemento incomprensibile nella introduzione nel periodo in esame, nell'inciso per cui la seconda censura d'appello sarebbe 'assorbita': assorbita per quali ragioni non si comprende, in quanto, mentre il primo motivo riguardava l'azione per abbandono delle merci all'assicuratore, come esattamente rileva la ricorrente era stata presentata pure, in subordine, l'azione di avaria. E mentre all'azione per abbandono si era dedicata fino a questa frase la motivazione, non è allora comprensibile come potesse essere assorbita un'azione posta in collocazione gradata rispetto a quella esercitata per prima, id est come l'esito della prima azione potesse rendere insussistenti le condizioni di operatività della polizza "a tutto campo", e quindi anche in rapporto a questa ulteriore species di tutela. L'assoluta incomprensibilità della motivazione strettamente congiunta alla assoluta genericità del suo apodittico asserto (la polizza non era operativa per difetto di prova che lo fosse) assorbe dunque, per logica prima ancora che per diritto, pure la prospettazione dell'esistenza di una omessa pronuncia relativa alla domanda subordinata, veicolata nell'ottavo motivo. 8. In conclusione risultano fondati, del gruppo dei motivi che dal quarto prende le mosse, il quarto e il quinto motivo, gli altri essendone assorbiti. Pertanto, disattesi i primi tre motivi, accolti invece il quarto e il quinto e assorbiti