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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28330/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale e le conclusioni formulate; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 febbraio 2021 la Corte di Appello di Lecce ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione subita in custodia cautelare in carcere, nel periodo compreso tra il 18 novembre 2014 ed il 5 luglio 2016, in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., dal quale è stato assolto dal Tribunale di Lecce, con la formula 'per non avere commesso il fatto', con contestuale revoca della misura cautelare.

2. L'ordinanza di rigetto ha ritenuto la sussistenza di una colpa grave dell'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 1^ cod. proc. pen., sinergica all'applicazione della misura, consistita nell'avere il medesimo tenuto una serie di contatti equivoci con il fratello [OSCURATO:PERSONA], appartenente al sodalizio mafioso capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], costituente una costola del clan [OSCURATO:PERSONA], mentre quegli trovava in carcere, in quanto condannato per avere partecipato ad altra associazione, facente capo al medesimo clan, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] si era collegato con il fratello detenuto via Internet, attraverso l'utilizzo di account con falsi nominativi, facendogli pervenire messaggi relativi ad attività illecite, riferendo all'esterno del carcere comunicazioni affidategli, mantenendo, inoltre, con il germano comunicazioni telefoniche e personali sempre facendo ricorso ad un linguaggio criptico.

Il provvedimento richiama, altresì, un episodio, documentato durante un colloquio, che aveva visto [OSCURATO:PERSONA] consegnare a Marco un piccolo oggetto- costituito da una pen drive, contenente istruzioni da recapitare ai sodali- invitando a nasconderlo per la presenza di telecamere nella stanza.

Secondo l'ordinanza, dunque, l'equivocità dei contatti ben poteva ex ante rappresentare la sussistenza della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio in cui operava il fratello, anche perché la sentenza di merito non nega la materialità dei fatti e la veste di portavoce assunta dal ricorrente in relazione ad attività illecite, ma assolve il medesimo per la scarsa chiarezza di alcune intercettazioni e per l'impossibilità di individuare alcune delle persone cui si fa riferimento nelle conversazioni.

A ciò, il giudice della riparazione aggiunge che il ricorrente, avvalendosi della facoltà di non rispondere, ha omesso di fornire chiarimenti utili a giustificare i contatti intercorsi con il fratello, attraverso account falsi, semplicemente dichiarando di non ricordare i fatti.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione.

4. Con la doglianza lamenta la violazione della legge processuale penale in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale operato un'indebita interpretazione degli atti processuali, di cui travisa il contenuto.

Sottolinea che non è stato tenuto in considerazione il rapporto familiare intercorrente fra Marco ed [OSCURATO:PERSONA], manifestando un evidente pregiudizio rispetto ad un comportamento del tutto lineare tenuto dal primo, solo perché il fratello era organicamente inserito in un clan mafioso, senza, peraltro, confrontarsi con l'accertamento contenuto nella sentenza di assoluzione, né con il comportamento processuale dell'istante, privo di qualsivoglia connotazione dolosa o colposa.

Richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di equa riparazione, conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Premesso che la cognizione del giudice di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione a seguito di ingiusta detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, va ricordato che elemento connotante il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del quadro probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore.

L'esame della condotta dell'imputato deve, nondimeno, essere valutata ex ante per verificare se essa abbia costituito nel rapporto di causa- effetto, pur in presenza di un errore dell'autorità procedente, il presupposto della falsa apparenza dell'illecito penale (cfr. (Sez.

Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664; Sez.

Un. 26.6.2002, [OSCURATO:PERSONA]).

Occorre cioè chiedersi se nell'ingenerare l'errore in cui è incorso il giudice del merito, rimediato dalla successiva sentenza di assoluzione in sede di legittimità, abbia giocato un ruolo la condotta tenuta da colui che richiede la riparazione, tale da contribuire con dolo o colpa grave alla falsa apparenza dell'illecito penale.

3. La Corte territoriale si fa carico di dare risposta al quesito, precisamente individuando i comportamenti tenuti da [OSCURATO:PERSONA], consistiti nel mantenere con il fratello, appartente a sodalizio mafioso, rapporti ambigui, non giustificati dal mero rapporto familiare, perché connotati da modalità equivoche, quali l'uso di account con nomi di fantasia, e comunque inerenti a comunicazioni, aventi ad oggetto attività illecite, da riportare a soggetti esterni al carcere.

La materialità di questi fatti, come mette bene in evidenza il giudice della riparazione, è stata accertata dalla sentenza di assoluzione, che ha escluso la responsabilità penale del ricorrente sulla base di considerazioni diverse, non essendo stati identificati i destinatarii delle notizie che [OSCURATO:PERSONA] doveva riportare.

Ciò però non elimina il significato gravemente colposo sia della condotta extraprocessuale, tenuta dall'istante, che si è comunque prestato a fare da portavoce per il fratello in relazione ad attività criminali.

4. E' pur vero che il provvedimento impugnato fa riferimento anche alla condotta processuale tenuta da [OSCURATO:PERSONA], addebitandogli di non avere fornito chiarimenti utili a diversamente orientare le indagini, avvalendosi della facoltà di non rispondere, circostanza non più valutabile ai sensi della novella di cui alla

I. 188/2021 che ha modificato l'art. 314 cod. proc. pen., impedendo di attribuire significato ostativo al silenzio dell'indagato, nondimeno, la motivazione regge anche se privata di siffatto passaggio, perché sono chiariti plurimi comportamenti extraprocessuali che hanno contribuito ad indurre in errore il giudice della cautela sulla sussistenza del reato.

5. Le argomentazioni cui l'ordinanza fa ricorso, dunque, appaiono sostanzialmente condivisibili, poiché principio di autoresponsabilità, che incombe su ciascuno, impedisce di ricorrere alla regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non solo in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma anche a fronte di una condotta consapevole che -valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza- sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria (cfr. Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri).

E' pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che pur non integrando il reato, ponga in essere -per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari- una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (ancora Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri).

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cosi de i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale e le conclusioni formulate; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 febbraio 2021 la Corte di Appello di Lecce ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione subita in custodia cautelare in carcere, nel periodo compreso tra il 18 novembre 2014 ed il 5 luglio 2016, in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., dal quale è stato assolto dal Tribunale di Lecce, con la formula 'per non avere commesso il fatto', con contestuale revoca della misura cautelare. 2. L'ordinanza di rigetto ha ritenuto la sussistenza di una colpa grave dell'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 1^ cod. proc. pen., sinergica all'applicazione della misura, consistita nell'avere il medesimo tenuto una serie di contatti equivoci con il fratello [OSCURATO:PERSONA], appartenente al sodalizio mafioso capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], costituente una costola del clan [OSCURATO:PERSONA], mentre quegli trovava in carcere, in quanto condannato per avere partecipato ad altra associazione, facente capo al medesimo clan, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] si era collegato con il fratello detenuto via Internet, attraverso l'utilizzo di account con falsi nominativi, facendogli pervenire messaggi relativi ad attività illecite, riferendo all'esterno del carcere comunicazioni affidategli, mantenendo, inoltre, con il germano comunicazioni telefoniche e personali sempre facendo ricorso ad un linguaggio criptico. Il provvedimento richiama, altresì, un episodio, documentato durante un colloquio, che aveva visto [OSCURATO:PERSONA] consegnare a Marco un piccolo oggetto- costituito da una pen drive, contenente istruzioni da recapitare ai sodali- invitando a nasconderlo per la presenza di telecamere nella stanza. Secondo l'ordinanza, dunque, l'equivocità dei contatti ben poteva ex ante rappresentare la sussistenza della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio in cui operava il fratello, anche perché la sentenza di merito non nega la materialità dei fatti e la veste di portavoce assunta dal ricorrente in relazione ad attività illecite, ma assolve il medesimo per la scarsa chiarezza di alcune intercettazioni e per l'impossibilità di individuare alcune delle persone cui si fa riferimento nelle conversazioni. A ciò, il giudice della riparazione aggiunge che il ricorrente, avvalendosi della facoltà di non rispondere, ha omesso di fornire chiarimenti utili a giustificare i contatti intercorsi con il fratello, attraverso account falsi, semplicemente dichiarando di non ricordare i fatti. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione. 4. Con la doglianza lamenta la violazione della legge processuale penale in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale operato un'indebita interpretazione degli atti processuali, di cui travisa il contenuto. Sottolinea che non è stato tenuto in considerazione il rapporto familiare intercorrente fra Marco ed [OSCURATO:PERSONA], manifestando un evidente pregiudizio rispetto ad un comportamento del tutto lineare tenuto dal primo, solo perché il fratello era organicamente inserito in un clan mafioso, senza, peraltro, confrontarsi con l'accertamento contenuto nella sentenza di assoluzione, né con il comportamento processuale dell'istante, privo di qualsivoglia connotazione dolosa o colposa. Richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di equa riparazione, conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Premesso che la cognizione del giudice di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione a seguito di ingiusta detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, va ricordato che elemento connotante il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del quadro probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore. L'esame della condotta dell'imputato deve, nondimeno, essere valutata ex ante per verificare se essa abbia costituito nel rapporto di causa- effetto, pur in presenza di un errore dell'autorità procedente, il presupposto della falsa apparenza dell'illecito penale (cfr. (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664; Sez. Un. 26.6.2002, [OSCURATO:PERSONA]). Occorre cioè chiedersi se nell'ingenerare l'errore in cui è incorso il giudice del merito, rimediato dalla successiva sentenza di assoluzione in sede di legittimità, abbia giocato un ruolo la condotta tenuta da colui che richiede la riparazione, tale da contribuire con dolo o colpa grave alla falsa apparenza dell'illecito penale. 3. La Corte territoriale si fa carico di dare risposta al quesito, precisamente individuando i comportamenti tenuti da [OSCURATO:PERSONA], consistiti nel mantenere con il fratello, appartente a sodalizio mafioso, rapporti ambigui, non giustificati dal mero rapporto familiare, perché connotati da modalità equivoche, quali l'uso di account con nomi di fantasia, e comunque inerenti a comunicazioni, aventi ad oggetto attività illecite, da riportare a soggetti esterni al carcere. La materialità di questi fatti, come mette bene in evidenza il giudice della riparazione, è stata accertata dalla sentenza di assoluzione, che ha escluso la responsabilità penale del ricorrente sulla base di considerazioni diverse, non essendo stati identificati i destinatarii delle notizie che [OSCURATO:PERSONA] doveva riportare. Ciò però non elimina il significato gravemente colposo sia della condotta extraprocessuale, tenuta dall'istante, che si è comunque prestato a fare da portavoce per il fratello in relazione ad attività criminali. 4. E' pur vero che il provvedimento impugnato fa riferimento anche alla condotta processuale tenuta da [OSCURATO:PERSONA], addebitandogli di non avere fornito chiarimenti utili a diversamente orientare le indagini, avvalendosi della facoltà di non rispondere, circostanza non più valutabile ai sensi della novella di cui alla I. 188/2021 che ha modificato l'art. 314 cod. proc. pen., impedendo di attribuire significato ostativo al silenzio dell'indagato, nondimeno, la motivazione regge anche se privata di siffatto passaggio, perché sono chiariti plurimi comportamenti extraprocessuali che hanno contribuito ad indurre in errore il giudice della cautela sulla sussistenza del reato. 5. Le argomentazioni cui l'ordinanza fa ricorso, dunque, appaiono sostanzialmente condivisibili, poiché principio di autoresponsabilità, che incombe su ciascuno, impedisce di ricorrere alla regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non solo in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma anche a fronte di una condotta consapevole che -valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza- sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). E' pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che pur non integrando il reato, ponga in essere -per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari- una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (ancora Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi de i
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