CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 agosto 1975
Cassazione n. 12054/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1975 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ›,/ Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale dì pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto a non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne o sono state sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è stato sorpreso, in numerose occasioni, in compagnia di soggetti aventi la qualità sopra indicata; che, con il primo e principale motivo di ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] reitera, in sede dì legittimità, una censura che, già avanzata nella competente sede di merito, è stata disattesa dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici di merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ìpotìzzato; che, a fronte di una motivazione esaustiva, ancorché sintetica, il ricorrente si pone in un'ottica di sterile confutazione, proponendo la tesi della episodicità e fugacità dei rapporti con persone i cui precedenti penali e giudiziari gli erano, a suo dire, ignoti, che í giudici di merito hanno disatteso sulla scorta di considerazioni di assoluta linearità, dando atto (cfr., in specie, pagg. 3-4) della abitualità delle frequentazioni e delle ragioni che inducono a ritenere che egli fosse perfettamente a conoscenza della caratura criminale dei soggetti con cui sì accompagnava; che analogo giudizio deve essere riservato alla residua doglianza, vertente sull'applicazione della recidiva e sul riconoscimento della sua equivalenza rispetto alle concesse circostanze attenuanti generiche; che, con riferimento al primo profilo, la sentenza impugnata si palesa ineccepibile laddove ritiene che, avuto riguardo alle pregresse condanne, alcune delle quali relative al medesimo reato qui contestato, quello di più recente accertamento rappresenta l'espressione di una rinnovata e rafforzata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], persona che, rimasta in pratica immune dall'effetto deterrente conseguente alle precedenti condanne, ha poi continuato imperterrita a delinquere; che tale conclusione, appare, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, conforme alla ratio che presiede all'istituto della recidiva, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità che, in caso di sua applicazione facoltativa, impone al giudice di dar conto, se del caso con argomentazione succinta o implicita, del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo /// delinquenziale già avviato (in questo senso, cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782); che parimenti incensurabile in sede di legittimità, è, dati i presupposti testé delineati, un esito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. in termini di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, in vista della determinazione di un trattamento sanzionatorio mitigato, per altro verso, dalla quantificazione della pena base in misura pari al minimo edittale e dall'applicazione di un modesto aumento, ragionevolmente rispondente alle circostanze del caso concreto, a titolo di continuazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore Il fr side