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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 45742/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Avezzano condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro mille di multa, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d Igs. n. 286 del 1998.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], muovendo rilievi che lamentano violazioni di legge in punto di affermazione della responsabilità in relazione alla mancata applicazione dell'esimente del giustificato motivo (primo motivo), nonché in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000 (secondo motivo).

3. Le doglianze svolte in entrambi i motivi enunciano principi di cui non possono dimostrare minimamente la violazione, posto che non si confrontano con l'iter motivazionale della sentenza (pag. 3 e 4) che ha trattato entrambi i temi, rappresentando le appropriate considerazioni in diritto e le precise valutazioni in fatto in forza delle quali gli assunti difensivi non erano recepibilì.

A fronte di ciò il ricorso oppone inammissibili rivalutazioni di altri elementi.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Avezzano condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro mille di multa, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d Igs. n. 286 del 1998. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], muovendo rilievi che lamentano violazioni di legge in punto di affermazione della responsabilità in relazione alla mancata applicazione dell'esimente del giustificato motivo (primo motivo), nonché in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 (secondo motivo). 3. Le doglianze svolte in entrambi i motivi enunciano principi di cui non possono dimostrare minimamente la violazione, posto che non si confrontano con l'iter motivazionale della sentenza (pag. 3 e 4) che ha trattato entrambi i temi, rappresentando le appropriate considerazioni in diritto e le precise valutazioni in fatto in forza delle quali gli assunti difensivi non erano recepibilì. A fronte di ciò il ricorso oppone inammissibili rivalutazioni di altri elementi. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]