CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 11818/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 14 dicembre 2023 dal GIP del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GUP del Tribunale di Perugia, con la sentenza impugnata, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di rapina meglio precisato in rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge penale per erronea qualificazione giuridica dovendo la condotta rientrare nell'ambito della fattispecie di furto con strappo. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. (Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021 Cc. (clep. 16/04/2021 ) Rv. 281116 - 01) Ed invero nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie, poiché dalla lettura del capo d'imputazione emerge con evidenza che la violenza era stata esercitata nei confronti della persona allo scopo di impossessarsi del bene e non sul bene stesso. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della Causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 6 marzo 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D la Borsellino DEPOSiTA SECONDA IL 20 MAR.