CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 08440/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che, con il provvedimento impugnato, pronunciato in data 17 ottobre 2023, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha disposto la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA] il 9 maggio 2023 con decorrenza dall'inizio della misura. Rilevato che il ricorso denuncia il vizio di motivazione dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto che il comportamento dell'interessato potesse giustificare la revoca ex tunc, sebbene l'unica condotta valutabile era rappresentata dalla falsa denuncia di furto di un'autovettura ed era stata oggetto di confessione. Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Ser, 2, n. 19411 del :L2/03/2019, Furlan, Rv. 276062) e prospetta genericamente un vizio motivazionale che non emerge dal provvedimento impugnato, il quale, infatti, ha dato adeguato e coerente conto della conclusione alla quale è pervenuto, avendo giustificato la revoca ex tunc in base alla gravità del comportamento posto in essere dall'interessato a pochi mesi dalla concessione della misura, ossia l'esercizio di un'attività di subnoleggio di autoveicoli all'oscuro dell'UEPE e la simulazione del reato di furto di un autoveicolo, confessata quando era ormai emerso un quadro di evidenza probatoria. Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.