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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26905/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 206/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro E21 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimata – -avverso la sentenza n. 156 3 /20 20 emessa dalla CTR Cala bria il 15/07/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto Avviso accertamento rettifica rendita catastale terreno –Pala eolica – Costo singolo aerogeneratore

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi E21 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva rettificato la rendita catastale relativa ad un terreno su cui era stata collocata una pala eolica.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che condivisibilmente la CTP aveva ritenuto il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento per aver richiamato, ai fini della determinazione del valore dell’aerogeneratore, un sito privato che non consentiva un adeguato apprezzamento degli elementi caratterizzanti la redditualità della pala eolica.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

La [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dalrelatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, in combinato disposto con l’art. 2 d.l. n. 16/1993, conv. in l. n. 75/1993, e con il d.m.n. 701/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, essendo stato l’avviso di accertamento emesso nell’ambito di una procedura Docfa, l’obbligo di motivazione doveva ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile.

2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.l. n. 16/1993, conv. in l. n. 75/1993, del d.m. n. 701/1994, dell’art. 61 d.P.R.n. 1142/1949 e dell’art. 10 r.d.l. n. 652/1939, conv. in l. n. 1249/1939, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto che la stima economica dovesse riguardare la redditività dell’impianto, anzichéil suo costo.

3. Il primo motivo è fondato.

Rappresenta un orientamento consolidato in seno a questa Sezione quello secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga, come nel caso di specie, in seguito alla procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, in l. n. 75 del 1993 e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta "procedura DOCFA"), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica del valore economico dei beni classati; in caso contrario, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 12497 del 16/06/2016; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 12389 del 21/05/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018).

Orbene, la Commissione tributaria provinciale, prima, e quella regionale, poi, hanno annullato per difetto di motivazione l’atto di classamento immobiliare, senza specificare se il diverso classamento rispetto alla richiesta del contribuente sia stato conseguenza di una diversa valutazione dei medesimi fatti posti a base della proposta di variazione, nel qual caso la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe stata sufficiente, o se invece quel diverso classamento si sia fondato sulla ponderazione di fatti diversi da quelli indicati nella richiesta, nel qual caso la motivazione del provvedimento sarebbe stata insufficiente.

4. Anche il secondo motivo si rivela fondato.

La CTR ha ritenuto il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento per aver richiamato, ai fini della determinazione del valore dell’aereogeneratore, un sito privato che non consentiva un adeguato apprezzamento degli elementi caratterizzanti la redditualità della pala eolica.

A tal fine ha affermato che “essendo la redditività dell’impianto una parte essenziale e determinante del classamento, tale da determinare la notevole rettifica rispetto a quanto contenuto nel docfa, la motivazione, sul punto, avrebbe dovuto essere particolarmente puntuale e dettagliata, non potendosi desumere la suddetta redditività dalla mera prospettazione contenuta in un sito privato”.

In tal guisa ragionando, la CTR ha dato per scontato che l’Ufficio abbia proceduto alla determinazione della rendita catastale dell’aerogeneratore sulla base del criterio reddituale.

Tuttavia, come è chiaramente desumibile dall’avviso di accertamento trascritto, in ossequio al principio di autosufficienza, a pagina 3 del ricorso, il criterio adottato per il calcolo della rendita catastale è stato quello del valore di costo di un singolo aerogeneratore.

In caso di classamento di immobili con destinazione speciale (opifici), infatti, l'attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura DOCFA è determinata, ex art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in l. n. 1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale (Sez. 5, Ordinanza n. 7854 del 16/04/2020).

In ogni caso, la CTR ha annullato l'avviso sovrapponendo la motivazione- discorso con la motivazione sostanziale laddove i due concetti sono e avrebbero dovuto essere tenuti distinti: la motivazione discorso è l'enunciato delle ragioni a base dell'atto; la motivazione sostanziale attiene al merito delle ragioni esternate; la presenza ed effettività della motivazione discorso vanno verificata alla stregua di quanto disposto dall'art. 7 della l. 212/2000; l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa in modo da poter valutare sia l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur ; sotto questo profilo la Corte con enunciazione riferita ad un caso di avviso di accertamento Irpef ma di valenza generale, ha stabilito che è legittimamente motivato per relationem l'avviso di accertamento facente rinvio a dati pubblicati su un sito internet "e, quindi, agevolmente conoscibili" dal contribuente destinatario dell'avviso (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 593 del 15/01/2021).

La motivazione sostanziale è l'insieme effettivo delle ragioni di fatto e di diritto enunciate nell'atto ossia "il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo' (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14904 del 2022 , resa in analoga controversia tra le stesse parti, concernente avviso di accertamento motivato per relationem, quanto all’attribuzione del valore dell’aerogeneratore, al medesimo sito internet).

Nel caso di specie la motivazione-discorso, per relationem tramite rinvio allo stessosito internet, era rispettosa del disposto dell'art. 7 l. 212/2000.

Non atteneva alla motivazione discorso e non era sindacabile sotto il profilo del rispetto dell'obbligo motivazionale la questione dell'affidabilità del sito (in quanto sito privato).

La CTR ha errato nel ritenere il contrario.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Calabria.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Calabria in differe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 206/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro E21 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimata – -avverso la sentenza n. 156 3 /20 20 emessa dalla CTR Cala bria il 15/07/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto Avviso accertamento rettifica rendita catastale terreno –Pala eolica – Costo singolo aerogeneratore 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi E21 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva rettificato la rendita catastale relativa ad un terreno su cui era stata collocata una pala eolica. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che condivisibilmente la CTP aveva ritenuto il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento per aver richiamato, ai fini della determinazione del valore dell’aerogeneratore, un sito privato che non consentiva un adeguato apprezzamento degli elementi caratterizzanti la redditualità della pala eolica. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dalrelatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, in combinato disposto con l’art. 2 d.l. n. 16/1993, conv. in l. n. 75/1993, e con il d.m.n. 701/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, essendo stato l’avviso di accertamento emesso nell’ambito di una procedura Docfa, l’obbligo di motivazione doveva ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile. 2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.l. n. 16/1993, conv. in l. n. 75/1993, del d.m. n. 701/1994, dell’art. 61 d.P.R.n. 1142/1949 e dell’art. 10 r.d.l. n. 652/1939, conv. in l. n. 1249/1939, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto che la stima economica dovesse riguardare la redditività dell’impianto, anzichéil suo costo. 3. Il primo motivo è fondato. Rappresenta un orientamento consolidato in seno a questa Sezione quello secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga, come nel caso di specie, in seguito alla procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, in l. n. 75 del 1993 e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta "procedura DOCFA"), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica del valore economico dei beni classati; in caso contrario, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 12497 del 16/06/2016; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 12389 del 21/05/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018). Orbene, la Commissione tributaria provinciale, prima, e quella regionale, poi, hanno annullato per difetto di motivazione l’atto di classamento immobiliare, senza specificare se il diverso classamento rispetto alla richiesta del contribuente sia stato conseguenza di una diversa valutazione dei medesimi fatti posti a base della proposta di variazione, nel qual caso la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe stata sufficiente, o se invece quel diverso classamento si sia fondato sulla ponderazione di fatti diversi da quelli indicati nella richiesta, nel qual caso la motivazione del provvedimento sarebbe stata insufficiente. 4. Anche il secondo motivo si rivela fondato. La CTR ha ritenuto il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento per aver richiamato, ai fini della determinazione del valore dell’aereogeneratore, un sito privato che non consentiva un adeguato apprezzamento degli elementi caratterizzanti la redditualità della pala eolica. A tal fine ha affermato che “essendo la redditività dell’impianto una parte essenziale e determinante del classamento, tale da determinare la notevole rettifica rispetto a quanto contenuto nel docfa, la motivazione, sul punto, avrebbe dovuto essere particolarmente puntuale e dettagliata, non potendosi desumere la suddetta redditività dalla mera prospettazione contenuta in un sito privato”. In tal guisa ragionando, la CTR ha dato per scontato che l’Ufficio abbia proceduto alla determinazione della rendita catastale dell’aerogeneratore sulla base del criterio reddituale. Tuttavia, come è chiaramente desumibile dall’avviso di accertamento trascritto, in ossequio al principio di autosufficienza, a pagina 3 del ricorso, il criterio adottato per il calcolo della rendita catastale è stato quello del valore di costo di un singolo aerogeneratore. In caso di classamento di immobili con destinazione speciale (opifici), infatti, l'attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura DOCFA è determinata, ex art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in l. n. 1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale (Sez. 5, Ordinanza n. 7854 del 16/04/2020). In ogni caso, la CTR ha annullato l'avviso sovrapponendo la motivazione- discorso con la motivazione sostanziale laddove i due concetti sono e avrebbero dovuto essere tenuti distinti: la motivazione discorso è l'enunciato delle ragioni a base dell'atto; la motivazione sostanziale attiene al merito delle ragioni esternate; la presenza ed effettività della motivazione discorso vanno verificata alla stregua di quanto disposto dall'art. 7 della l. 212/2000; l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa in modo da poter valutare sia l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur ; sotto questo profilo la Corte con enunciazione riferita ad un caso di avviso di accertamento Irpef ma di valenza generale, ha stabilito che è legittimamente motivato per relationem l'avviso di accertamento facente rinvio a dati pubblicati su un sito internet "e, quindi, agevolmente conoscibili" dal contribuente destinatario dell'avviso (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 593 del 15/01/2021). La motivazione sostanziale è l'insieme effettivo delle ragioni di fatto e di diritto enunciate nell'atto ossia "il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo' (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14904 del 2022 , resa in analoga controversia tra le stesse parti, concernente avviso di accertamento motivato per relationem, quanto all’attribuzione del valore dell’aerogeneratore, al medesimo sito internet). Nel caso di specie la motivazione-discorso, per relationem tramite rinvio allo stessosito internet, era rispettosa del disposto dell'art. 7 l. 212/2000. Non atteneva alla motivazione discorso e non era sindacabile sotto il profilo del rispetto dell'obbligo motivazionale la questione dell'affidabilità del sito (in quanto sito privato). La CTR ha errato nel ritenere il contrario. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Calabria. P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Calabria in differe
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