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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12508/2026

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Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’EmiliaRomagna n. 1842 del 2018, depositata il 10 luglio 2018, non notificata.Numero registro generale 34901/2018Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 12508/2026Data pubblicazione 04/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di SimonaCaserta, socia di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dell’avviso diaccertamento THH054B04195 con cui le veniva imputato pro quota l’utileextracontabile derivante dal maggior reddito conseguito nell’anno diimposta 2009 dalla società a ristretta base partecipativa, attraversol’occultamento degli introiti e la deduzione indebita dei costi dell’attività digestione di discoteche e sale da ballo.2.

La CTP di Modena aveva accolto il ricorso della contribuente inconsiderazione della dichiarazione di nullità da parte della CTP di Pordenone,con la sentenza n. 110 del 2015, dell’avviso di accertamento emesso neiconfronti della società cancellata dal registro delle imprese l’8 maggio 2014,subito dopo la notificazione del processo verbale di constatazione conclusivodelle indagini della Guardia di Finanza.3.

La CTR dell’Emilia-Romagna, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate,aveva accolto il gravame e aveva sottolineato che la pronuncia della CTP diPordenone non aveva annullato l’avviso di accertamento sociale cheneanche era stato impugnato dalla società, ma si era limitata ad accoglierel’eccezione di incompetenza mentre la cancellazione della società, comefatto ascrivibile agli stessi soci, non era circostanza ostativaall’accertamento dell’evasione fiscale nei loro confronti.4.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a tre motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116c.p.c. e degli articoli 295 e 337 c.p.c. in relazione al travisamento di un fattoNumero registro generale 34901/2018Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 12508/2026Data pubblicazione 04/05/2026che ove correttamente percepito avrebbe comportato la necessità dellasospensione del processo.

La CTR avrebbe, infatti, male inteso il contenutodella sentenza della CTP di Pordenone di annullamento dell’avviso diaccertamento sociale, appellata innanzi alla CTR di Trieste, e avrebbe cosìviolato la disciplina della sospensione necessaria del processo relativoall’impugnazione dell’avviso di accertamento del socio in attesa delpassaggio in giudicato della sentenza di annullamento dell’accertamentosociale a definizione della causa pregiudicante.1.1.

Il motivo è infondato con riferimento alla censura relativa allaviolazione della disciplina sulla sospensione del processo che assorbe ogniquestione in ordine all’eventuale erronea interpretazione da parte della CTRdel contenuto della sentenza della CTP di Pordenone n. 110 del 2015.1.2.

La Corte, nell’ordinanza n. 29900 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ripercorrendo gliapprodi giurisprudenziali più recenti sulla natura del rapporto dipregiudizialità configurabile tra il giudizio di impugnazione dell’avviso diaccertamento sociale e il giudizio di impugnazione degli avvisi diaccertamento emessi nei confronti dei soci per l’imputazione del relativoreddito da partecipazione, ha chiarito che: «In tema di accertamento deiredditi di capitale, l'indipendenza dei procedimenti relativi alla società dicapitali a ristretta base partecipativa ed al singolo socio, in considerazionedella diversità soggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari, escludela “obbligatorietà necessaria” della sospensione ex art. 295 c.p.c. di quellorelativo al socio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessanei confronti della società, non potendo il socio, terzo rispetto alla società,essere pregiudicato, in violazione del diritto di difesa, da un giudicato chedefinisca un giudizio al quale non abbia partecipato o non sia stato messoin grado di partecipare; diversamente, la diretta conseguenzialità delladeterminazione del reddito del socio da quanto accertato in capo alla societàdiscendente dalla comunanza di presupposti fattuali, e, dunque, la relazionein termini di pregiudizialità-tecnica tra i rapporti, comportando l’estensioneNumero registro generale 34901/2018Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 12508/2026Data pubblicazione 04/05/2026degli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla societàsu quello relativo al socio, si concilia, sul piano processuale, con lasospensione facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., delgiudizio relativo al socio allorquando quello pregiudicante relativo allasocietà sia stato definito con sentenza non passata in giudicato e con laconseguenziale risoluzione dell’eventuale sopravvenuto un conflitto tragiudicati ai sensi dell’art. 336, secondo comma, c.p.c.».1.3.

Pertanto, anche ammesso che sia ancora pendente il giudizio diappello sulla sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento sociale,dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, non sussistono ipresupposti per la sospensione necessaria del giudizio pregiudicante, aisensi dell’art. 295 c.p.c., mentre la valutazione della ricorrenza deipresupposti per la sospensione facoltativa del giudizio, ai sensi dell’art. 337comma 2 c.p.c., è rimessa alla discrezionalità della CTR su apposita enecessaria istanza di parte che la ricorrente non ha neanche dedotto di averformulato.Non sussiste, pertanto, la lamentata violazione della disciplina sullasospensione del processo né l’interesse della ricorrente all’esame del motivorelativo all’erronea interpretazione della sentenza della CTP di Pordenoneavente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento sociale.2.

Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39comma 1 lett. b) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c.

La CTRavrebbe, infatti, errato nel ritenere applicabili le norme richiamate anchenel procedimento nei confronti della socia, pur in palese mancanzadell’accertamento del maggior reddito in capo alla società, ed avrebbeviolato, in particolare, la disciplina della ripartizione dell’onere della provaconfondendo la posizione della socia con quella della società e gravandolaillegittimamente dell’onere di contestare i costi non inerenti e la deduzionedei costi risultanti da fatture per operazioni inesistenti o di contrastare iNumero registro generale 34901/2018Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 12508/2026Data pubblicazione 04/05/2026risultati dell’indagine della Guardia di Finanza oltre che di provare di nonaver goduto della distribuzione degli utili extracontabili.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Secondo i principi fondamentali espressi dalla giurisprudenza dellaCorte, nell’ambito delle società di capitali a ristretta compaginepartecipativa, l’accertamento sociale di un maggior reddito di impresaoccultato al fisco e l’accertamento nei confronti del singolo socio che nederiva per effetto dell’imputazione presuntiva pro quota dell’utileextracontabile sono atti di accertamento autonomi ancorché connotati daun rapporto di pregiudizialità logica connessa al fatto che la determinazionedel reddito della società è presupposto logico dell’attribuzione pro quotadell’utile extracontabile al socio.2.3.

L’attribuzione al socio di società di capitale a ristretta basepartecipativa degli utili extracontabili si fonda sulla presunzione semplice dimatrice giurisprudenziale, formulata ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d.)d.P.R. n. 600 del 1973, della loro distribuzione in proporzione all’entità dellapartecipazione sociale, tratta dalla massima di esperienza per cui in senoad una ristretta compagine sociale ciascun socio è in condizioni dicontrollare la gestione sociale e, quindi, di conoscere e partecipare airisultati dell’esercizio anche occultati al fisco, a cui consegue l’onere per ilcontribuente della prova contraria.Infatti, «Secondo il costante orientamento di questa Corte, l’art. 39, primocomma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione didi capitali a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell'oneredella prova a carico del contribuente (Cass. n. 20851 del 26/10/2005; conf.Cass. n. 1924 del 29/01/2008; Cass. n. 18032 del 24/07/2013; Cass. n.10679 del 04/04/2022).

Tale presunzione opera con riferimento allo stessoesercizio in cui gli utili sono stati realizzati (Cass. n. 25468 del 18/12/2015)e anche in assenza di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza dellaNumero registro generale 34901/2018Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 12508/2026Data pubblicazione 04/05/2026base sociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione deisoci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza diutili extrabilancio (Cass. n. 24572 del 18/11/2014).» (Cass. n. 21158 del2024; Cass. n. 18764 del 2024; Cass. n. 26473 del 2024).

E l’assetto dellapresunzione semplice derivante dall’art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600del 1973 non è intaccato dalla previsione dell’art. 7 comma 5 bis del d. lgs.n. 546 del 1992, come modificato per i giudizi introdotti dal 16 settembre2022, che delinea le regole di riparto dell’onere probatorio tra Agenzia delleEntrate e contribuente, ricalcando le regole già previste dalla normativatributaria sostanziale, essenzialmente dando continuità al regime comedelineato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18764 del 2024).2.4.

La presunzione di distribuzione pro quota tra i soci degli utiliextracontabili nella società di capitali a ristretta base partecipativa operasul piano soggettivo quale che sia la conformazione giuridica assunta daisingoli soci, persone fisiche o società, e sul piano oggettivo in relazione almaggior reddito di impresa della società, comunque, accertato sia conriferimento all’occultamento di componenti positivi, derivante dalla mancatacontabilizzazione di introiti, sia con riferimento all’indebita deduzione dicosti, derivante dalla contabilizzazione di componenti negativedisconosciute (Cass. n. 15274 del 2025).2.5.

La presunzione in questione ha natura di presunzione semplice chepuò essere superata dal contribuente con la prova contraria anchepresuntiva, dell’inesistenza del maggior reddito di impresa accertato in capoalla società o della mancata distribuzione dell’utile extracontabile che nederiva per effetto del suo reinvestimento o destinazione ad altri scopiovvero, comunque, attraverso la prova della mancata percezione della suaparte per essere rimasto estraneo alla ripartizione dell’utile extracontabile.Da ultimo, infine, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto al socioanche la possibilità di dare la prova della sua estraneità alla gestione econduzione sociale per far cadere la presunzione di distribuzione pro quotaNumero registro generale 34901/2018Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 12508/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell’utile extracontabile tratta dalle caratteristiche comuni dicomportamento all’interno della ristretta compagine sociale (Cass. n. 26473del 2024; Cass n. 18764 del 2024).2.6.

Non è, invece, sufficiente a vincere la presunzione di distribuzionedell’utile extracontabile l’allegazione da parte del socio della mancanza diprova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società.Infatti, «Per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degliutili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta basepartecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegaregenericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamentonei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivoconseguimento, da parte della società, di tali utili (Cass. Sez. 5, ordinanzan. 33976 del 19/12/2019).» (Cass. n. 15274 del 2025).2.7.

Nel caso di specie la CTR si è attenuta ai principi richiamati laddove,dapprima, ha ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento del reddito dellasocietà con il metodo induttivo a fronte dell’inattendibilità delle scritturecontabili della società e delle risultanze della documentazione extracontabilesequestrata in ordine all’evasione fiscale, perpetrata per lo più attraverso lamancata contabilizzazione dei corrispettivi percepiti in contanti, ladeduzione di costi non inerenti e la detrazione di fatture relative adoperazioni inesistenti.

E, poi, ha formulato la presunzione di distribuzionepro quota ai soci dell’utile extracontabile, in applicazione dell’art. 39 comma1 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973, trattandosi di società a ristretta basepartecipativa, e ha gravato la socia, che si era limitata ad allegare lamancanza di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società,dell’onere di fornire la prova contraria dimostrando che “il denaro non èstato distribuito bensì impiegato per qualche scopo”.Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge lamentate.3.

Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. eNumero registro generale 34901/2018Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 12508/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell’art. 42 comma 2 d.P.R. n. 600 del 1973.

La CTR sarebbe, infatti,incorsa nel vizio di extra petizione perché avrebbe fatto riferimento, neldefinire l’impugnazione dell’avviso di accertamento della socia, ad elementinon risultanti dalla motivazione dell’atto impositivo impugnato “bensì daisuccessivi scritti difensivi dell’Ufficio” e tratti, in particolare, dall’avviso diaccertamento sociale.3.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art.366 comma 1 n. 6 c.p.c., che esige, a pena di inammissibilità, la specificaindicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali e dei documentisu cui si fonda con l’illustrazione del loro contenuto rilevante ai fini dellavalutazione della censura.3.2.

Il ricorrente che richiede la cassazione della sentenza impugnata peraver pronunciato, in violazione dell’art. 112 c.p.c., utilizzando elementicostitutivi della pretesa fiscale non esposti nella motivazione dell’attoimpositivo oggetto di causa ha l’onere di indicare specificamente i fatti postia fondamento della decisione non risultanti dall’avviso di accertamento,riportando il contenuto degli atti processuali successivi da cui sarebbe statitratti, nella parte indispensabile a consentire alla Corte di verificare lafondatezza della doglianza.3.3.

Nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad affermaregenericamente che la sentenza impugnata avrebbe posto a fondamentodella decisione elementi costitutivi della pretesa fiscale non illustrati nellamotivazione dell’atto impositivo ma in “successivi scritti difensividell’Ufficio” senza individuare i fatti in questione e senza riportare ilcontenuto dell’avviso di accertamento e della parte degli scritti difensividell’Ufficio rilevante al fine di valutare la novità delle allegazioni.

Peraltro,la censura pare riferita agli elementi costitutivi della fattispecie impositivaenucleati nella motivazione dell’avviso di accertamento sociale che sono, invirtù del rapporto di pregiudizialità logica, elementi essenziali anchedell’avviso di accertamento nei confronti del socio.Numero registro generale 34901/2018Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 12508/2026Data pubblicazione 04/05/20264.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.5.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.6.

Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a caricodella ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, unulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez.

U. n. 4315del 2020).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento afavore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 5.600 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 22.4.2026.Il PresidenteROBERTA CRUCITTI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’EmiliaRomagna n. 1842 del 2018, depositata il 10 luglio 2018, non notificata.Numero registro generale 34901/2018Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 12508/2026Data pubblicazione 04/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di SimonaCaserta, socia di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dell’avviso diaccertamento THH054B04195 con cui le veniva imputato pro quota l’utileextracontabile derivante dal maggior reddito conseguito nell’anno diimposta 2009 dalla società a ristretta base partecipativa, attraversol’occultamento degli introiti e la deduzione indebita dei costi dell’attività digestione di discoteche e sale da ballo.2. La CTP di Modena aveva accolto il ricorso della contribuente inconsiderazione della dichiarazione di nullità da parte della CTP di Pordenone,con la sentenza n. 110 del 2015, dell’avviso di accertamento emesso neiconfronti della società cancellata dal registro delle imprese l’8 maggio 2014,subito dopo la notificazione del processo verbale di constatazione conclusivodelle indagini della Guardia di Finanza.3. La CTR dell’Emilia-Romagna, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate,aveva accolto il gravame e aveva sottolineato che la pronuncia della CTP diPordenone non aveva annullato l’avviso di accertamento sociale cheneanche era stato impugnato dalla società, ma si era limitata ad accoglierel’eccezione di incompetenza mentre la cancellazione della società, comefatto ascrivibile agli stessi soci, non era circostanza ostativaall’accertamento dell’evasione fiscale nei loro confronti.4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a tre motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116c.p.c. e degli articoli 295 e 337 c.p.c. in relazione al travisamento di un fattoNumero registro generale 34901/2018Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 12508/2026Data pubblicazione 04/05/2026che ove correttamente percepito avrebbe comportato la necessità dellasospensione del processo. La CTR avrebbe, infatti, male inteso il contenutodella sentenza della CTP di Pordenone di annullamento dell’avviso diaccertamento sociale, appellata innanzi alla CTR di Trieste, e avrebbe cosìviolato la disciplina della sospensione necessaria del processo relativoall’impugnazione dell’avviso di accertamento del socio in attesa delpassaggio in giudicato della sentenza di annullamento dell’accertamentosociale a definizione della causa pregiudicante.1.1. Il motivo è infondato con riferimento alla censura relativa allaviolazione della disciplina sulla sospensione del processo che assorbe ogniquestione in ordine all’eventuale erronea interpretazione da parte della CTRdel contenuto della sentenza della CTP di Pordenone n. 110 del 2015.1.2. La Corte, nell’ordinanza n. 29900 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ripercorrendo gliapprodi giurisprudenziali più recenti sulla natura del rapporto dipregiudizialità configurabile tra il giudizio di impugnazione dell’avviso diaccertamento sociale e il giudizio di impugnazione degli avvisi diaccertamento emessi nei confronti dei soci per l’imputazione del relativoreddito da partecipazione, ha chiarito che: «In tema di accertamento deiredditi di capitale, l'indipendenza dei procedimenti relativi alla società dicapitali a ristretta base partecipativa ed al singolo socio, in considerazionedella diversità soggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari, escludela “obbligatorietà necessaria” della sospensione ex art. 295 c.p.c. di quellorelativo al socio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessanei confronti della società, non potendo il socio, terzo rispetto alla società,essere pregiudicato, in violazione del diritto di difesa, da un giudicato chedefinisca un giudizio al quale non abbia partecipato o non sia stato messoin grado di partecipare; diversamente, la diretta conseguenzialità delladeterminazione del reddito del socio da quanto accertato in capo alla societàdiscendente dalla comunanza di presupposti fattuali, e, dunque, la relazionein termini di pregiudizialità-tecnica tra i rapporti, comportando l’estensioneNumero registro generale 34901/2018Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 12508/2026Data pubblicazione 04/05/2026degli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla societàsu quello relativo al socio, si concilia, sul piano processuale, con lasospensione facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., delgiudizio relativo al socio allorquando quello pregiudicante relativo allasocietà sia stato definito con sentenza non passata in giudicato e con laconseguenziale risoluzione dell’eventuale sopravvenuto un conflitto tragiudicati ai sensi dell’art. 336, secondo comma, c.p.c.».1.3. Pertanto, anche ammesso che sia ancora pendente il giudizio diappello sulla sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento sociale,dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, non sussistono ipresupposti per la sospensione necessaria del giudizio pregiudicante, aisensi dell’art. 295 c.p.c., mentre la valutazione della ricorrenza deipresupposti per la sospensione facoltativa del giudizio, ai sensi dell’art. 337comma 2 c.p.c., è rimessa alla discrezionalità della CTR su apposita enecessaria istanza di parte che la ricorrente non ha neanche dedotto di averformulato.Non sussiste, pertanto, la lamentata violazione della disciplina sullasospensione del processo né l’interesse della ricorrente all’esame del motivorelativo all’erronea interpretazione della sentenza della CTP di Pordenoneavente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento sociale.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39comma 1 lett. b) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. La CTRavrebbe, infatti, errato nel ritenere applicabili le norme richiamate anchenel procedimento nei confronti della socia, pur in palese mancanzadell’accertamento del maggior reddito in capo alla società, ed avrebbeviolato, in particolare, la disciplina della ripartizione dell’onere della provaconfondendo la posizione della socia con quella della società e gravandolaillegittimamente dell’onere di contestare i costi non inerenti e la deduzionedei costi risultanti da fatture per operazioni inesistenti o di contrastare iNumero registro generale 34901/2018Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 12508/2026Data pubblicazione 04/05/2026risultati dell’indagine della Guardia di Finanza oltre che di provare di nonaver goduto della distribuzione degli utili extracontabili.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Secondo i principi fondamentali espressi dalla giurisprudenza dellaCorte, nell’ambito delle società di capitali a ristretta compaginepartecipativa, l’accertamento sociale di un maggior reddito di impresaoccultato al fisco e l’accertamento nei confronti del singolo socio che nederiva per effetto dell’imputazione presuntiva pro quota dell’utileextracontabile sono atti di accertamento autonomi ancorché connotati daun rapporto di pregiudizialità logica connessa al fatto che la determinazionedel reddito della società è presupposto logico dell’attribuzione pro quotadell’utile extracontabile al socio.2.3. L’attribuzione al socio di società di capitale a ristretta basepartecipativa degli utili extracontabili si fonda sulla presunzione semplice dimatrice giurisprudenziale, formulata ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d.)d.P.R. n. 600 del 1973, della loro distribuzione in proporzione all’entità dellapartecipazione sociale, tratta dalla massima di esperienza per cui in senoad una ristretta compagine sociale ciascun socio è in condizioni dicontrollare la gestione sociale e, quindi, di conoscere e partecipare airisultati dell’esercizio anche occultati al fisco, a cui consegue l’onere per ilcontribuente della prova contraria.Infatti, «Secondo il costante orientamento di questa Corte, l’art. 39, primocomma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione didi capitali a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell'oneredella prova a carico del contribuente (Cass. n. 20851 del 26/10/2005; conf.Cass. n. 1924 del 29/01/2008; Cass. n. 18032 del 24/07/2013; Cass. n.10679 del 04/04/2022). Tale presunzione opera con riferimento allo stessoesercizio in cui gli utili sono stati realizzati (Cass. n. 25468 del 18/12/2015)e anche in assenza di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza dellaNumero registro generale 34901/2018Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 12508/2026Data pubblicazione 04/05/2026base sociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione deisoci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza diutili extrabilancio (Cass. n. 24572 del 18/11/2014).» (Cass. n. 21158 del2024; Cass. n. 18764 del 2024; Cass. n. 26473 del 2024). E l’assetto dellapresunzione semplice derivante dall’art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600del 1973 non è intaccato dalla previsione dell’art. 7 comma 5 bis del d. lgs.n. 546 del 1992, come modificato per i giudizi introdotti dal 16 settembre2022, che delinea le regole di riparto dell’onere probatorio tra Agenzia delleEntrate e contribuente, ricalcando le regole già previste dalla normativatributaria sostanziale, essenzialmente dando continuità al regime comedelineato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18764 del 2024).2.4. La presunzione di distribuzione pro quota tra i soci degli utiliextracontabili nella società di capitali a ristretta base partecipativa operasul piano soggettivo quale che sia la conformazione giuridica assunta daisingoli soci, persone fisiche o società, e sul piano oggettivo in relazione almaggior reddito di impresa della società, comunque, accertato sia conriferimento all’occultamento di componenti positivi, derivante dalla mancatacontabilizzazione di introiti, sia con riferimento all’indebita deduzione dicosti, derivante dalla contabilizzazione di componenti negativedisconosciute (Cass. n. 15274 del 2025).2.5. La presunzione in questione ha natura di presunzione semplice chepuò essere superata dal contribuente con la prova contraria anchepresuntiva, dell’inesistenza del maggior reddito di impresa accertato in capoalla società o della mancata distribuzione dell’utile extracontabile che nederiva per effetto del suo reinvestimento o destinazione ad altri scopiovvero, comunque, attraverso la prova della mancata percezione della suaparte per essere rimasto estraneo alla ripartizione dell’utile extracontabile.Da ultimo, infine, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto al socioanche la possibilità di dare la prova della sua estraneità alla gestione econduzione sociale per far cadere la presunzione di distribuzione pro quotaNumero registro generale 34901/2018Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 12508/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell’utile extracontabile tratta dalle caratteristiche comuni dicomportamento all’interno della ristretta compagine sociale (Cass. n. 26473del 2024; Cass n. 18764 del 2024).2.6. Non è, invece, sufficiente a vincere la presunzione di distribuzionedell’utile extracontabile l’allegazione da parte del socio della mancanza diprova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società.Infatti, «Per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degliutili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta basepartecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegaregenericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamentonei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivoconseguimento, da parte della società, di tali utili (Cass. Sez. 5, ordinanzan. 33976 del 19/12/2019).» (Cass. n. 15274 del 2025).2.7. Nel caso di specie la CTR si è attenuta ai principi richiamati laddove,dapprima, ha ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento del reddito dellasocietà con il metodo induttivo a fronte dell’inattendibilità delle scritturecontabili della società e delle risultanze della documentazione extracontabilesequestrata in ordine all’evasione fiscale, perpetrata per lo più attraverso lamancata contabilizzazione dei corrispettivi percepiti in contanti, ladeduzione di costi non inerenti e la detrazione di fatture relative adoperazioni inesistenti. E, poi, ha formulato la presunzione di distribuzionepro quota ai soci dell’utile extracontabile, in applicazione dell’art. 39 comma1 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973, trattandosi di società a ristretta basepartecipativa, e ha gravato la socia, che si era limitata ad allegare lamancanza di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società,dell’onere di fornire la prova contraria dimostrando che “il denaro non èstato distribuito bensì impiegato per qualche scopo”.Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge lamentate.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. eNumero registro generale 34901/2018Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 12508/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell’art. 42 comma 2 d.P.R. n. 600 del 1973. La CTR sarebbe, infatti,incorsa nel vizio di extra petizione perché avrebbe fatto riferimento, neldefinire l’impugnazione dell’avviso di accertamento della socia, ad elementinon risultanti dalla motivazione dell’atto impositivo impugnato “bensì daisuccessivi scritti difensivi dell’Ufficio” e tratti, in particolare, dall’avviso diaccertamento sociale.3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art.366 comma 1 n. 6 c.p.c., che esige, a pena di inammissibilità, la specificaindicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali e dei documentisu cui si fonda con l’illustrazione del loro contenuto rilevante ai fini dellavalutazione della censura.3.2. Il ricorrente che richiede la cassazione della sentenza impugnata peraver pronunciato, in violazione dell’art. 112 c.p.c., utilizzando elementicostitutivi della pretesa fiscale non esposti nella motivazione dell’attoimpositivo oggetto di causa ha l’onere di indicare specificamente i fatti postia fondamento della decisione non risultanti dall’avviso di accertamento,riportando il contenuto degli atti processuali successivi da cui sarebbe statitratti, nella parte indispensabile a consentire alla Corte di verificare lafondatezza della doglianza.3.3. Nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad affermaregenericamente che la sentenza impugnata avrebbe posto a fondamentodella decisione elementi costitutivi della pretesa fiscale non illustrati nellamotivazione dell’atto impositivo ma in “successivi scritti difensividell’Ufficio” senza individuare i fatti in questione e senza riportare ilcontenuto dell’avviso di accertamento e della parte degli scritti difensividell’Ufficio rilevante al fine di valutare la novità delle allegazioni. Peraltro,la censura pare riferita agli elementi costitutivi della fattispecie impositivaenucleati nella motivazione dell’avviso di accertamento sociale che sono, invirtù del rapporto di pregiudizialità logica, elementi essenziali anchedell’avviso di accertamento nei confronti del socio.Numero registro generale 34901/2018Numero sezionale 3411/2026Numero di raccolta generale 12508/2026Data pubblicazione 04/05/20264. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.6. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a caricodella ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, unulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U. n. 4315del 2020). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento afavore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 5.600 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 22.4.2026.Il PresidenteROBERTA CRUCITTI
Sentenza Cassazione n. 12508/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris