CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 1997
Cassazione n. 30959/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo soffre di aspecificità estrinseca perche non si confronta in alcun modo con le puntuali, logiche e corrette in diritto considerazioni spese dalla Corte di appello nel ribaltare l'assoluzione decretata in primo grado avuto riguardo ad entrambi i reati ascritti al ricorrente; il secondo, inerente il diniego dellkattenuantt ex art 62-bis, è generico e anche esso 4, aspecifico rispetto alle ragioni con le quali la Corte ha escluso le dette attenuanti; il terzo, riguardante la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis è generico perché non precisa le ragioni che dovrebbero sostenere, in termini di immediatezza della relativa situazione in fatto, una scelta di segno contrario, comunque preclusa ex lege con riguardo al 337 cp e per abitualità ostativa con riguardo alla violazione dell'alt 75 dlgs n. 159 del 2011 allapresenza delle diverse condanne per fatti identici (due) o analoghi (una per evasione) emergenti dal casellario in atti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 giugno 2025.