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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12959/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l'inammissibilità del ricorso.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che haesposto i motivi di ricorso ed insistito per il suo accoglimento.Letta la memoria conclusionale depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello d Lecce, in parziale riformadella pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’avevadichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale,ha assolto il predetto dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale e da quellodi bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato con riguardo alla cessione delramo di azienda avvenuta in data 19 gennaio 2010 perché il fatto non sussiste, eper l'effetto ha ridotto la pena inflittagli in relazione al residuo delitto di bancarottafraudolenta patrimoniale, contestato con riguardo alla cessione del ramo di aziendaavvenuta in data 01/10/2010, in anni tre di reclusione, sostituita con quella delladetenzione domiciliare, confermando nel resto la decisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 216 leggefall. riguardo alla natura distrattiva dell'atto di cessione d'azienda del 01/10/2010nonché vizio di motivazione per mancanza assoluta e illogicità manifesta dellamotivazione in ordine alla ritenuta natura distrattiva dell'atto di cessione indicato, eomessa valutazione della prova.La Corte di appello ha ritenuto di confermare la natura distrattiva del contrattodi cessione di azienda affermando che alcun bene strumentale della società fallitaveniva rinvenuto dopo il fallimento, laddove, perché la cessione d'azienda possaintegrare una condotta distrattiva rilevante ai fini della bancarotta patrimoniale, èindispensabile, secondo il consolidato orientamento di legittimità, un'approfonditaindagine sull'effettivo oggetto di tale assunta distrazione, non potendosi certamentela stessa identificarsi tout court con l'azienda gestita dalla fallita.

Ciò in quanto sia ilcosiddetto avviamento dell'azienda ceduta, quanto il correlato eventuale sviamentodella clientela in favore di quella cessionaria, possono diventare entità rilevanti aifini della distrazione solo a condizione che gli stessi siano tali da dar vita a rapportigiuridici suscettibili di valutazione economica, cioè quando l'ingiustificata cessioneabbia ad oggetto contratti già stipulati con clienti e dipendenti.Applicando alla fattispecie de qua tali insegnamenti ermeneutici sarebbe statoindispensabile per il giudice di merito stabilire se la cessione d'azienda inargomento, al di là della mera definizione data alla scrittura privata, avesseeffettivamente ad oggetto un insieme di beni organizzati per l'esercizio dell'attivitàimprenditoriale corrispondente al modello normativo di cui all'art. 2555 c.c., seinoltre, tenuto conto dell'effettivo oggetto della cessione, l'avviamento in essaindicato potesse essere oggetto di condotta distrattiva rilevante ai sensi dell'art.216 in base ai parametri di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità,con specifico riferimento a quello costituito dall'eventuale accertamento di unun'ingiustificata cessione di contratti già stipulati dalla cedente con clienti efornitori.

E tale accertamento non poteva che partire ed incentrarsi sul contenutodell'atto negoziale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], invece pressoché ignorato da entrambi i giudici dimerito. infatti entrambi i giudici di merito si sono supinamente adagiati su un solodato fattuale, il mancato reperimento dei beni strumentali da parte del curatoredella società fallita che di per sé è intuitivamente del tutto inidoneo a stabilire sel'oggetto dell'atto fosse effettivamente corrispondente a un insieme di beniorganizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale e se anche la cessionedell'avviamento aziendale potesse costituire nella fattispecie condotta distrattiva exarticolo 216 legge fall.I giudici territoriali, peraltro, non si sono preoccupati di accertare, attraversol'esame del contenuto dell'atto di cessione, neppure il valore effettivo di quei benistrumentali che si assumono sottratti alla curatela, che costituisce in ultima analisiil danno reale per la massa dei creditori.

Se tale indagine fosse stata svolta sarebbestato agevole rilevare come il valore dei beni strumentali che rappresenta il fulcrodell'ipotesi distrattiva ritenuta in sentenza in realtà rappresenti una parteestremamente modesta dell'oggetto della cessione (poco meno di 5.000 € a frontedi un avviamento valutato 20.000 €); il che, alla luce degli insegnamentigiurisprudenziali in materia, rappresenta indubbiamente un limite oggettivo nellaricostruzione del fatto da parte del giudice di merito e al contempo evidenzia unclamoroso salto logico nell'apparato motivazionale della sentenza che inficiairreparabilmente la legittimità dell'impugnata decisione.Il totale vuoto argomentativo denunciato impone alla difesa di produrre inallegato copia del documento di che trattasi peraltro ritualmente acquisito nel corsodell'istruttoria dibattimentale.

Innanzitutto, da tale atto si evince che i rapportigiuridici (crediti e debiti aziendali) astrattamente idonei ad integrare una condottadistrattiva in sede di cessione d'azienda furono espressamente esclusi dall'oggettodella cessione sicché giammai il valore economico dell'avviamento avrebbe potutoessere apprezzato ai fini della sussistenza del reato per cui è condanna.In allegato a detta scrittura invece è riportato l'elenco dei beni strumentali il cuimancato reperimento, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, ha integratola prova del reato di bancarotta per cui è condanna.

E’ a questo punto intuitivocome l'assoluta mancanza di approfondimento sull'oggetto della cessione e dunquesulla corrispondenza della stessa al modello normativo della distrazione penalmenterilevante ai sensi dell'art. 216 da parte del giudice di merito integri non solo unevidente vizio di mancanza e comunque di illogicità manifesta della motivazione inparte qua ma anche un evidente errore nell'applicazione della legge penalesostanziale in ordine all'effettiva sussistenza della condotta illecita per cui vi è statacondanna.2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancataconcessione delle attenuanti generiche, al mancato riconoscimento dell'attenuantedi cui all'articolo 219 comma 3 legge fall. più in generale in relazione al trattamentosanzionatorio nonché vizio di motivazione al riguardo.

La Corte di merito ha ritenutoche non fosse possibile riconoscere alcuna circostanza attenuante all'imputatoperché egli è comunque gravato da condanne irrevocabili per delitti di omessoversamento di ritenute previdenziali, e ciò in mancanza di elementi positivamentevalutabili emergenti dall'istruttoria dibattimentale.

Tuttavia, le precedenti condannea cui fa riferimento la Corte di appello sono due decreti penali per reati previdenzialipoi abrogati.

Ciò sarebbe già di per sé sufficiente per l'annullamento della sentenzain parte qua.

Sul punto però vi è un ulteriore clamoroso vuoto argomentativo nellaparte in cui la Corte territoriale afferma l'assenza di elementi positivamentevalutabili senza tenere conto di quanto evidenziato dalla difesa nelle note di replicaritualmente depositate.Con riferimento, infine, alla valutazione dell'attenuante di cui all'art. 219,comma 3, va aggiunto al dato in sé del valore modesto dei beni strumentali ceduti,che il vizio di motivazione denunciato col precedente motivo di gravame circal'assoluta assenza di approfondimento sul reale contenuto dell'atto di cessione diramo di azienda tacciato di distrazione si ripercuote inevitabilmente anche sullatenuta logica della motivazione in tema di trattamento sanzionatorio.

Ed invero laCorte di appello al fine di giustificare il diniego della speciale attenuante inargomento ha valorizzato in prima battuta proprio il dato rappresentato dalle entitàdel valore del ramo di azienda ceduto (euro 32.000) non recuperato a fronte di uneffettivo valore economico dei beni oggetto della cessione e non già arrestarsi aquello formalmente attribuito dalle parti contrattuali.

Il danno effettivo cagionatoalla massa fallimentare dalla condotta distrattiva per cui è condanna dovrebbeessere in ogni caso circoscritto ai soli beni strumentali oggetto della cessionetacciata di distrazione perché gli stessi non sono stati rinvenuti.3.

Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta,con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.Il primo motivo di ricorso è nel suo complesso infondato pur presentandotratti di inammissibilità.

Esso lamenta “l'assoluta mancanza di approfondimentosull'oggetto della cessione e dunque sulla corrispondenza della stessa al modellonormativo della distrazione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 216 da parte delgiudice di merito” e identifica in ciò il vizio di mancanza e comunque di illogicitàmanifesta della motivazione e un evidente errore nell'applicazione della leggepenale sostanziale in ordine all'effettiva sussistenza della condotta illecita per cui viè stata condanna.Tuttavia, tali argomenti non risultano devoluti al giudice di secondo grado conl’atto di appello che non fa riferimento al contenuto dell’atto di cessione né tantomeno contesta il suo effettivo oggetto.Con l’atto di appello la difesa, quanto alla cessione del 1.10.2010, si eralimitata a contestare che il trasferimento dei beni fosse effettivamente intervenutoin favore della società cessionaria, nonostante l’atto notarile che lo attestasse (daqui il mancato versamento del prezzo).

Sicché le deduzioni svolte col motivo inscrutinio si appalesano sotto diversi aspetti inedite e già per ciò solo inammissibili.Per altro verso è lo stesso motivo di ricorso che, nel lamentare il mancatoaccertamento del valore dei beni sottratti, rappresenta, da un lato, che il fulcrodell'ipotesi distrattiva ritenuta in sentenza è quello afferente i beni strumentali –non rinvenuti dal curatore - e, dall’altro, che il valore attribuito in contrattoall’azienda ceduta è di euro 32.000 (trattasi peraltro di cessione di ramo di aziendaessendo stata gran parte dei beni della società già oggetto della prima cessione perla quale è intervenuta assoluzione).E la distrazione è stata ravvisata anche perché il prezzo di euro 32000 daeseguire mediante due bonifici a determinate scadenze non era stato in realtà maiversato.In definitiva il ricorso non considera che i giudici di merito hanno ravvisato ladistrazione nel fatto che il prezzo pattuito per la cessione di euro 32.000 euro nonrisultava pagato.Indi la Corte di appello, citando la giurisprudenza di questa Corte secondo cuiin caso di cessione di beni societari l’omesso pagamento del prezzo o di un prezzovile può integrare l’ipotesi distrattiva, ha concluso per la integrazione del reato dibancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso di specie.Rispetto a tale impostazione dei giudici di merito il ricorso non formuladoglianze specifiche, impostando, come detto, la sua linea difensiva sul contenutodell’atto di cessione e sulla mancata verifica del valore dei beni ovvero su aspettiche in realtà non hanno assunto incidenza nella valutazione dei giudici di merito,non contestata in precedenza sotto tale profilo.Sicché in definitiva il motivo è nel suo complesso inondato, non sussistendo ivizi denunciati in ricorso.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Esso, quanto alla doglianzarelativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non considera che lamotivazione della Corte di appello non si fonda solo sui precedenti penali di cui facenno il ricorso (per reati abrogati) ma anche sulla mancata emergenza di elementipositivi – favorevoli – di valutazione.La corte di appello ha correttamente fondato il rigetto dell’istanza diriconoscimento delle attenuanti generiche osservando come, in ogni caso, nonrisultino elementi positivamente valutabili – ragione di per sé sufficiente ai fini delgiudizio di non meritevolezza delle attenuanti in parola essendo pacifico nellagiurisprudenza di questa Corte che il mancato riconoscimento delle circostanzedi elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riformadell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dellaconcessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezzadell'imputato.Rispetto a tale argomento la difesa col ricorso in scrutinio adduce comeelementi positivi di valutazione quelli indicati nella nota di replica all’epoca versatain atti (modestissimi precedenti penali, contenuta gravità delle condotte, valoredell’azienda apparentemente ceduta di euro 32000), che sono stati evidentementeritenuti non idonei a fondare una diversa valutazione anche perché in parte fondatisu quei medesimi aspetti afferenti la valutazione del fatto-reato non condivisi dallaCorte di merito.Quanto all’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall. è sufficientericordare l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui in tema dibancarotta fraudolenta, la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante dicui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazioneall'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare,dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condottaillecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, Sentenza n. 52057 del26/11/2019, Rv. 277658 – 01).Laddove nel caso di specie a fronte di una distrazione accertata per il valore dieuro 32.000 – valore che lo stesso difensore aveva posto a base della richiestadell’attenuante in parola formulata dinanzi alla Corte di appello – corrispondente alprezzo fissato nell’atto di cessione non corrisposto, si è registrata l’assolutamancanza di attivo.Né si potrebbe giungere ad una diversa conclusione considerando il diversovalore del ben sottratto che la difesa, come detto al punto che precede, solo colricorso in scrutinio pone sul tappeto.2.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l'inammissibilità del ricorso.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che haesposto i motivi di ricorso ed insistito per il suo accoglimento.Letta la memoria conclusionale depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello d Lecce, in parziale riformadella pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’avevadichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale,ha assolto il predetto dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale e da quellodi bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato con riguardo alla cessione delramo di azienda avvenuta in data 19 gennaio 2010 perché il fatto non sussiste, eper l'effetto ha ridotto la pena inflittagli in relazione al residuo delitto di bancarottafraudolenta patrimoniale, contestato con riguardo alla cessione del ramo di aziendaavvenuta in data 01/10/2010, in anni tre di reclusione, sostituita con quella delladetenzione domiciliare, confermando nel resto la decisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 216 leggefall. riguardo alla natura distrattiva dell'atto di cessione d'azienda del 01/10/2010nonché vizio di motivazione per mancanza assoluta e illogicità manifesta dellamotivazione in ordine alla ritenuta natura distrattiva dell'atto di cessione indicato, eomessa valutazione della prova.La Corte di appello ha ritenuto di confermare la natura distrattiva del contrattodi cessione di azienda affermando che alcun bene strumentale della società fallitaveniva rinvenuto dopo il fallimento, laddove, perché la cessione d'azienda possaintegrare una condotta distrattiva rilevante ai fini della bancarotta patrimoniale, èindispensabile, secondo il consolidato orientamento di legittimità, un'approfonditaindagine sull'effettivo oggetto di tale assunta distrazione, non potendosi certamentela stessa identificarsi tout court con l'azienda gestita dalla fallita. Ciò in quanto sia ilcosiddetto avviamento dell'azienda ceduta, quanto il correlato eventuale sviamentodella clientela in favore di quella cessionaria, possono diventare entità rilevanti aifini della distrazione solo a condizione che gli stessi siano tali da dar vita a rapportigiuridici suscettibili di valutazione economica, cioè quando l'ingiustificata cessioneabbia ad oggetto contratti già stipulati con clienti e dipendenti.Applicando alla fattispecie de qua tali insegnamenti ermeneutici sarebbe statoindispensabile per il giudice di merito stabilire se la cessione d'azienda inargomento, al di là della mera definizione data alla scrittura privata, avesseeffettivamente ad oggetto un insieme di beni organizzati per l'esercizio dell'attivitàimprenditoriale corrispondente al modello normativo di cui all'art. 2555 c.c., seinoltre, tenuto conto dell'effettivo oggetto della cessione, l'avviamento in essaindicato potesse essere oggetto di condotta distrattiva rilevante ai sensi dell'art.216 in base ai parametri di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità,con specifico riferimento a quello costituito dall'eventuale accertamento di unun'ingiustificata cessione di contratti già stipulati dalla cedente con clienti efornitori. E tale accertamento non poteva che partire ed incentrarsi sul contenutodell'atto negoziale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], invece pressoché ignorato da entrambi i giudici dimerito. infatti entrambi i giudici di merito si sono supinamente adagiati su un solodato fattuale, il mancato reperimento dei beni strumentali da parte del curatoredella società fallita che di per sé è intuitivamente del tutto inidoneo a stabilire sel'oggetto dell'atto fosse effettivamente corrispondente a un insieme di beniorganizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale e se anche la cessionedell'avviamento aziendale potesse costituire nella fattispecie condotta distrattiva exarticolo 216 legge fall.I giudici territoriali, peraltro, non si sono preoccupati di accertare, attraversol'esame del contenuto dell'atto di cessione, neppure il valore effettivo di quei benistrumentali che si assumono sottratti alla curatela, che costituisce in ultima analisiil danno reale per la massa dei creditori. Se tale indagine fosse stata svolta sarebbestato agevole rilevare come il valore dei beni strumentali che rappresenta il fulcrodell'ipotesi distrattiva ritenuta in sentenza in realtà rappresenti una parteestremamente modesta dell'oggetto della cessione (poco meno di 5.000 € a frontedi un avviamento valutato 20.000 €); il che, alla luce degli insegnamentigiurisprudenziali in materia, rappresenta indubbiamente un limite oggettivo nellaricostruzione del fatto da parte del giudice di merito e al contempo evidenzia unclamoroso salto logico nell'apparato motivazionale della sentenza che inficiairreparabilmente la legittimità dell'impugnata decisione.Il totale vuoto argomentativo denunciato impone alla difesa di produrre inallegato copia del documento di che trattasi peraltro ritualmente acquisito nel corsodell'istruttoria dibattimentale. Innanzitutto, da tale atto si evince che i rapportigiuridici (crediti e debiti aziendali) astrattamente idonei ad integrare una condottadistrattiva in sede di cessione d'azienda furono espressamente esclusi dall'oggettodella cessione sicché giammai il valore economico dell'avviamento avrebbe potutoessere apprezzato ai fini della sussistenza del reato per cui è condanna.In allegato a detta scrittura invece è riportato l'elenco dei beni strumentali il cuimancato reperimento, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, ha integratola prova del reato di bancarotta per cui è condanna. E’ a questo punto intuitivocome l'assoluta mancanza di approfondimento sull'oggetto della cessione e dunquesulla corrispondenza della stessa al modello normativo della distrazione penalmenterilevante ai sensi dell'art. 216 da parte del giudice di merito integri non solo unevidente vizio di mancanza e comunque di illogicità manifesta della motivazione inparte qua ma anche un evidente errore nell'applicazione della legge penalesostanziale in ordine all'effettiva sussistenza della condotta illecita per cui vi è statacondanna.2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancataconcessione delle attenuanti generiche, al mancato riconoscimento dell'attenuantedi cui all'articolo 219 comma 3 legge fall. più in generale in relazione al trattamentosanzionatorio nonché vizio di motivazione al riguardo. La Corte di merito ha ritenutoche non fosse possibile riconoscere alcuna circostanza attenuante all'imputatoperché egli è comunque gravato da condanne irrevocabili per delitti di omessoversamento di ritenute previdenziali, e ciò in mancanza di elementi positivamentevalutabili emergenti dall'istruttoria dibattimentale. Tuttavia, le precedenti condannea cui fa riferimento la Corte di appello sono due decreti penali per reati previdenzialipoi abrogati. Ciò sarebbe già di per sé sufficiente per l'annullamento della sentenzain parte qua. Sul punto però vi è un ulteriore clamoroso vuoto argomentativo nellaparte in cui la Corte territoriale afferma l'assenza di elementi positivamentevalutabili senza tenere conto di quanto evidenziato dalla difesa nelle note di replicaritualmente depositate.Con riferimento, infine, alla valutazione dell'attenuante di cui all'art. 219,comma 3, va aggiunto al dato in sé del valore modesto dei beni strumentali ceduti,che il vizio di motivazione denunciato col precedente motivo di gravame circal'assoluta assenza di approfondimento sul reale contenuto dell'atto di cessione diramo di azienda tacciato di distrazione si ripercuote inevitabilmente anche sullatenuta logica della motivazione in tema di trattamento sanzionatorio. Ed invero laCorte di appello al fine di giustificare il diniego della speciale attenuante inargomento ha valorizzato in prima battuta proprio il dato rappresentato dalle entitàdel valore del ramo di azienda ceduto (euro 32.000) non recuperato a fronte di uneffettivo valore economico dei beni oggetto della cessione e non già arrestarsi aquello formalmente attribuito dalle parti contrattuali. Il danno effettivo cagionatoalla massa fallimentare dalla condotta distrattiva per cui è condanna dovrebbeessere in ogni caso circoscritto ai soli beni strumentali oggetto della cessionetacciata di distrazione perché gli stessi non sono stati rinvenuti.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta,con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.Il primo motivo di ricorso è nel suo complesso infondato pur presentandotratti di inammissibilità. Esso lamenta “l'assoluta mancanza di approfondimentosull'oggetto della cessione e dunque sulla corrispondenza della stessa al modellonormativo della distrazione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 216 da parte delgiudice di merito” e identifica in ciò il vizio di mancanza e comunque di illogicitàmanifesta della motivazione e un evidente errore nell'applicazione della leggepenale sostanziale in ordine all'effettiva sussistenza della condotta illecita per cui viè stata condanna.Tuttavia, tali argomenti non risultano devoluti al giudice di secondo grado conl’atto di appello che non fa riferimento al contenuto dell’atto di cessione né tantomeno contesta il suo effettivo oggetto.Con l’atto di appello la difesa, quanto alla cessione del 1.10.2010, si eralimitata a contestare che il trasferimento dei beni fosse effettivamente intervenutoin favore della società cessionaria, nonostante l’atto notarile che lo attestasse (daqui il mancato versamento del prezzo). Sicché le deduzioni svolte col motivo inscrutinio si appalesano sotto diversi aspetti inedite e già per ciò solo inammissibili.Per altro verso è lo stesso motivo di ricorso che, nel lamentare il mancatoaccertamento del valore dei beni sottratti, rappresenta, da un lato, che il fulcrodell'ipotesi distrattiva ritenuta in sentenza è quello afferente i beni strumentali –non rinvenuti dal curatore - e, dall’altro, che il valore attribuito in contrattoall’azienda ceduta è di euro 32.000 (trattasi peraltro di cessione di ramo di aziendaessendo stata gran parte dei beni della società già oggetto della prima cessione perla quale è intervenuta assoluzione).E la distrazione è stata ravvisata anche perché il prezzo di euro 32000 daeseguire mediante due bonifici a determinate scadenze non era stato in realtà maiversato.In definitiva il ricorso non considera che i giudici di merito hanno ravvisato ladistrazione nel fatto che il prezzo pattuito per la cessione di euro 32.000 euro nonrisultava pagato.Indi la Corte di appello, citando la giurisprudenza di questa Corte secondo cuiin caso di cessione di beni societari l’omesso pagamento del prezzo o di un prezzovile può integrare l’ipotesi distrattiva, ha concluso per la integrazione del reato dibancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso di specie.Rispetto a tale impostazione dei giudici di merito il ricorso non formuladoglianze specifiche, impostando, come detto, la sua linea difensiva sul contenutodell’atto di cessione e sulla mancata verifica del valore dei beni ovvero su aspettiche in realtà non hanno assunto incidenza nella valutazione dei giudici di merito,non contestata in precedenza sotto tale profilo.Sicché in definitiva il motivo è nel suo complesso inondato, non sussistendo ivizi denunciati in ricorso.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Esso, quanto alla doglianzarelativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non considera che lamotivazione della Corte di appello non si fonda solo sui precedenti penali di cui facenno il ricorso (per reati abrogati) ma anche sulla mancata emergenza di elementipositivi – favorevoli – di valutazione.La corte di appello ha correttamente fondato il rigetto dell’istanza diriconoscimento delle attenuanti generiche osservando come, in ogni caso, nonrisultino elementi positivamente valutabili – ragione di per sé sufficiente ai fini delgiudizio di non meritevolezza delle attenuanti in parola essendo pacifico nellagiurisprudenza di questa Corte che il mancato riconoscimento delle circostanzedi elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riformadell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dellaconcessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezzadell'imputato.Rispetto a tale argomento la difesa col ricorso in scrutinio adduce comeelementi positivi di valutazione quelli indicati nella nota di replica all’epoca versatain atti (modestissimi precedenti penali, contenuta gravità delle condotte, valoredell’azienda apparentemente ceduta di euro 32000), che sono stati evidentementeritenuti non idonei a fondare una diversa valutazione anche perché in parte fondatisu quei medesimi aspetti afferenti la valutazione del fatto-reato non condivisi dallaCorte di merito.Quanto all’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall. è sufficientericordare l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui in tema dibancarotta fraudolenta, la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante dicui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazioneall'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare,dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condottaillecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, Sentenza n. 52057 del26/11/2019, Rv. 277658 – 01).Laddove nel caso di specie a fronte di una distrazione accertata per il valore dieuro 32.000 – valore che lo stesso difensore aveva posto a base della richiestadell’attenuante in parola formulata dinanzi alla Corte di appello – corrispondente alprezzo fissato nell’atto di cessione non corrisposto, si è registrata l’assolutamancanza di attivo.Né si potrebbe giungere ad una diversa conclusione considerando il diversovalore del ben sottratto che la difesa, come detto al punto che precede, solo colricorso in scrutinio pone sul tappeto.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12959/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris