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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33543/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 19 / 10/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 28358 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28358del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 87S49 H294Z) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77P49 H769Z) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54D05 H501P) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 632/2020, pubblicata in data 24 agosto 20 21 e notificata alla ricorrente in data 1° settembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 28358/2021 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA] ha contestato una pretesa creditoria iscritta nei ruoli esattoriali dalla Prefettura di Rimini, avente ad oggetto sanzioni amministrativeelevate a suo carico da l Prefetto di Ri- mini per emissione di assegni senza autorizzazione e/o provvi- sta, sostenendo che non le erano mai state notificate né l’ordi- nanza prefettizia di irrogazione delle suddette sanzioni, né la relativa cartella di pagamento.

La sua domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Rimini.

Il Tribunale di Rimini, su appello dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione di primo grado, l’ha in- vece dichiarata inammissibile.

Ricorre la Pelliccioni, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA].

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro enteinti- mato.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del controri- corso, in quanto notificato oltre il termine perentorio di cui all’art. 370 c.p.c. (ricorso notificato in data 2 novembre 2021; controricorso notificato in data 28 dicembre 2021 e successiva- mente depositato). 2.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazione delle norme di dirittoex art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.in relazione agli artt. 60 comma 1 lett. e) e comma 4 dpr n. 60/73, art. 140 c.p.c..

Inesistenza e/o nullità della notifica».

La ricorrente censurala sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, quale giudice di secondo grado, ha ritenuto Ric. n. 28358/2021 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 regolarmente perfezionata la notificazione della cartella di pa- gamento relativa al credito iscritto a ruolo, derivante dasan- zioni amministrative irrogate con ordinanza prefettizia e, di conseguenza, ha dichiarato tardiva la sua opposizione avverso detta ordinanza.

Il ricorso èinfondato. 2.1È pacifico che la ricorrente, anteriormente al momento della notificazione della cartella di pagamento di cui si discute, aveva trasferito la propria residenza all’estero, indicando il suo reca- pito negli [OSCURATO:PERSONA] d’America, nella città di [OSCURATO:PERSONA] (al n. 397 di Clermont AVE, Apt. 3R, Brooklyn, NY 11238-1532).

La notificazione della cartella è stata regolarmente tentata presso tale recapito, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, ma ha avuto esito negativo, in quanto non è stato possibile effettuare la consegna dell’atto alla destinataria.

Essa è stata, quindi , successivamente effettuata secondo le modalità previste dal medesimo art. 60, comma 1, lettera e), del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, cioè mediante affissione dell’avviso del deposito di cui all’art. 140 c.p.c. nell’albo del co- mune dell’ultimo domicilio.

Il tribunale ha ritenuto regolare il procedimento di notificazione così articolato e ne ha individuato la data del suo perfeziona- mento nell’11 novembre 2017 (otto giorni dopo l’affissione nell’albo comunale), facendone discendere l’inammissibilità dell’opposizione avverso la sanzione amministrativa, pertardi- vità, in quanto proposta oltre sessanta giorni dopo detta data. 2.2La ricorrente sostiene, al contrario, che la notificazione non potrebbe ritenersi regolare, sostanzialmente per due ordini di ragioni: a) perché l’attestazione di impossibilità di consegna della let- tera raccomandata presso il suo recapito estero era stata re- datta sulla stessa busta contenente l’atto spedito, anziché Ric. n. 28358/2021 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 sull’avviso di ricevimento, il che, a suo dire, non costituirebbe idonea prova dell’esito negativo della notificazione presso detto recapito; assume, in particolare, che in realtà, la lettera non sarebbe stata neanche inoltrata presso il suo indirizzo estero, per motivi non specificati dall’operatore postale locale, e non che ne sia stata effettivamente impossibile la consegna; b) perché l’affissione presso l’albo comunale sarebbe avvenuta ad oltre un anno di distanza dall’esito negativo della notifica- zione a mezzo lettera raccomandata presso il suo recapito estero. 2.2.1Con riguardo al primo dei due profili appena esposti, si osserva che il tribunale, quale giudice di secondo grado, ha in effetti accertato che, in base a quanto emergente dai documenti prodotti, il tentativo di notifica a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso il recapito estero della Pellic- cioni aveva avuto esito negativo ed ha, in particolare, ritenuto: a) che l’attestazione dell’operatore postale dell’impossibilità di inoltro del plico presso l’indirizzo di recapito stesse ad indicare proprio l’impossibilità della consegna al destinatario presso tale indirizzo; b) che la circostanza che l’attestazione medesima fosse stata redatta sulla busta da consegnare e non sull’avviso di ricevimento non potesse ritenersi tale da escludere la validità dell’attestazione stessa e, comunque, l’esito negativo della no- tificazione.

Si tratta di un accertamento di fatto cui il giudice del merito è pervenuto sulla base della prudente valutazione delle prove do- cumentali.

Esso è, del resto, sostenuto da adeguata motivazione, non ap- parente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabilenella presente sede.

Le censure della ricorrente si risolvono, nella sostanza, nella contestazione di un siffatto accertamento di fatto, nonché nella Ric. n. 28358/2021 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 sostanziale richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 2.2.2Il secondo profilo delle censure più sopra esposte è, in- vece, inammissibile nella presente sede in quanto la ricorrente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.,non precisa se, in quale atto,in quali esatti termini ed in quale fase proces- suale del giudizio di merito essa avesse avanzato la relativa questione(quella, cioè, del tempo trascorso tra l’esito negativo della notificazione all’estero a mezzo del servizio postale e l’af- fissione dell’avviso presso l’albo comunale, ai fini della legitti- mità di quest’ultima notificazione).

Si tratta, d’altronde, di una questione che richiede evidente- mente accertamenti di fatto e, dunque, è da escludere che essa possa essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità. 3.Il ricorso è rigettato.

Ric. n. 28358/2021 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio,in conseguenza dell’irregolare costituzione dell’unica amministrazione controri- corrente.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso .

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 19 / 10/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 28358 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28358del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 87S49 H294Z) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77P49 H769Z) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54D05 H501P) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 632/2020, pubblicata in data 24 agosto 20 21 e notificata alla ricorrente in data 1° settembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 28358/2021 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA] ha contestato una pretesa creditoria iscritta nei ruoli esattoriali dalla Prefettura di Rimini, avente ad oggetto sanzioni amministrativeelevate a suo carico da l Prefetto di Ri- mini per emissione di assegni senza autorizzazione e/o provvi- sta, sostenendo che non le erano mai state notificate né l’ordi- nanza prefettizia di irrogazione delle suddette sanzioni, né la relativa cartella di pagamento. La sua domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Rimini. Il Tribunale di Rimini, su appello dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione di primo grado, l’ha in- vece dichiarata inammissibile. Ricorre la Pelliccioni, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro enteinti- mato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del controri- corso, in quanto notificato oltre il termine perentorio di cui all’art. 370 c.p.c. (ricorso notificato in data 2 novembre 2021; controricorso notificato in data 28 dicembre 2021 e successiva- mente depositato). 2.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazione delle norme di dirittoex art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.in relazione agli artt. 60 comma 1 lett. e) e comma 4 dpr n. 60/73, art. 140 c.p.c.. Inesistenza e/o nullità della notifica». La ricorrente censurala sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, quale giudice di secondo grado, ha ritenuto Ric. n. 28358/2021 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 regolarmente perfezionata la notificazione della cartella di pa- gamento relativa al credito iscritto a ruolo, derivante dasan- zioni amministrative irrogate con ordinanza prefettizia e, di conseguenza, ha dichiarato tardiva la sua opposizione avverso detta ordinanza. Il ricorso èinfondato. 2.1È pacifico che la ricorrente, anteriormente al momento della notificazione della cartella di pagamento di cui si discute, aveva trasferito la propria residenza all’estero, indicando il suo reca- pito negli [OSCURATO:PERSONA] d’America, nella città di [OSCURATO:PERSONA] (al n. 397 di Clermont AVE, Apt. 3R, Brooklyn, NY 11238-1532). La notificazione della cartella è stata regolarmente tentata presso tale recapito, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, ma ha avuto esito negativo, in quanto non è stato possibile effettuare la consegna dell’atto alla destinataria. Essa è stata, quindi , successivamente effettuata secondo le modalità previste dal medesimo art. 60, comma 1, lettera e), del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, cioè mediante affissione dell’avviso del deposito di cui all’art. 140 c.p.c. nell’albo del co- mune dell’ultimo domicilio. Il tribunale ha ritenuto regolare il procedimento di notificazione così articolato e ne ha individuato la data del suo perfeziona- mento nell’11 novembre 2017 (otto giorni dopo l’affissione nell’albo comunale), facendone discendere l’inammissibilità dell’opposizione avverso la sanzione amministrativa, pertardi- vità, in quanto proposta oltre sessanta giorni dopo detta data. 2.2La ricorrente sostiene, al contrario, che la notificazione non potrebbe ritenersi regolare, sostanzialmente per due ordini di ragioni: a) perché l’attestazione di impossibilità di consegna della let- tera raccomandata presso il suo recapito estero era stata re- datta sulla stessa busta contenente l’atto spedito, anziché Ric. n. 28358/2021 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 sull’avviso di ricevimento, il che, a suo dire, non costituirebbe idonea prova dell’esito negativo della notificazione presso detto recapito; assume, in particolare, che in realtà, la lettera non sarebbe stata neanche inoltrata presso il suo indirizzo estero, per motivi non specificati dall’operatore postale locale, e non che ne sia stata effettivamente impossibile la consegna; b) perché l’affissione presso l’albo comunale sarebbe avvenuta ad oltre un anno di distanza dall’esito negativo della notifica- zione a mezzo lettera raccomandata presso il suo recapito estero. 2.2.1Con riguardo al primo dei due profili appena esposti, si osserva che il tribunale, quale giudice di secondo grado, ha in effetti accertato che, in base a quanto emergente dai documenti prodotti, il tentativo di notifica a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso il recapito estero della Pellic- cioni aveva avuto esito negativo ed ha, in particolare, ritenuto: a) che l’attestazione dell’operatore postale dell’impossibilità di inoltro del plico presso l’indirizzo di recapito stesse ad indicare proprio l’impossibilità della consegna al destinatario presso tale indirizzo; b) che la circostanza che l’attestazione medesima fosse stata redatta sulla busta da consegnare e non sull’avviso di ricevimento non potesse ritenersi tale da escludere la validità dell’attestazione stessa e, comunque, l’esito negativo della no- tificazione. Si tratta di un accertamento di fatto cui il giudice del merito è pervenuto sulla base della prudente valutazione delle prove do- cumentali. Esso è, del resto, sostenuto da adeguata motivazione, non ap- parente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabilenella presente sede. Le censure della ricorrente si risolvono, nella sostanza, nella contestazione di un siffatto accertamento di fatto, nonché nella Ric. n. 28358/2021 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 sostanziale richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 2.2.2Il secondo profilo delle censure più sopra esposte è, in- vece, inammissibile nella presente sede in quanto la ricorrente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.,non precisa se, in quale atto,in quali esatti termini ed in quale fase proces- suale del giudizio di merito essa avesse avanzato la relativa questione(quella, cioè, del tempo trascorso tra l’esito negativo della notificazione all’estero a mezzo del servizio postale e l’af- fissione dell’avviso presso l’albo comunale, ai fini della legitti- mità di quest’ultima notificazione). Si tratta, d’altronde, di una questione che richiede evidente- mente accertamenti di fatto e, dunque, è da escludere che essa possa essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità. 3.Il ricorso è rigettato. Ric. n. 28358/2021 –Sez. 3 – A d. 19 ottobre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio,in conseguenza dell’irregolare costituzione dell’unica amministrazione controri- corrente. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico
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