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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31189/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 18/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 4703/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata esclusione della recidiva, è inammissibile in quanto aspecifico nonché meramente riproduttivo di analoga censura già vagliata e disattesa dalla Corte d'Appello che, con motivazione logica e immune da censure, ha sottolineato la presenza di tre precedenti, di cui uno relativo a 11 reati posti in continuazione, di tal che il nuovo reato si pone come espressione di una ingravescente pericolosità del ricorrente, palesandone l'indifferenza all'efficacia special-preventiva e riabilitativa della condanna penale (pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 18/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 4703/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata esclusione della recidiva, è inammissibile in quanto aspecifico nonché meramente riproduttivo di analoga censura già vagliata e disattesa dalla Corte d'Appello che, con motivazione logica e immune da censure, ha sottolineato la presenza di tre precedenti, di cui uno relativo a 11 reati posti in continuazione, di tal che il nuovo reato si pone come espressione di una ingravescente pericolosità del ricorrente, palesandone l'indifferenza all'efficacia special-preventiva e riabilitativa della condanna penale (pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31189/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris