CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 05662/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 7632/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legein ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 35 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 7632/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 536/2021 della CORTE D’APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 / 01 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 7632/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa in data 17/9/2021 (n. 536/2021), la Corte d’appellodi [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell’appello proposto dal GrandeOspedale Metropolitano “Bianchi - Melacrino - Morelli” di [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, h a rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della struttura sanitaria convenuta al risarcimento dei danni all’integrità psico-fisicasubiti dall’attrice a seguito di una caduta in cui la stessa era incorsa scivolando, all’interno dei locali dell’Ospedale avversario, su unasostanza liquida di colore chiaro presente sul pavimento; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come l’attrice non avesse offerto alcuna prova sufficiente delle cause della ca duta dedotta in giudizio, essendosi limitata, sul pianoistruttorio, ad offrire la prova testimoniale del proprio genitore, astenendosi dall’allegazione delle più sicure (e attendibili) prove testimoniali che avrebbero assicurato le altre persone presenti al momentodel fatto; peraltro, nemmeno le restanti prove documentali acquisite al giudizio erano valse a suffragare le asserzioni poste dall’attrice a fondamentodella propria rivendicazione risarcitoria, avuto riguardo al carattere obiettivamente equivoc o di detta documentazione probatoria; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; il [OSCURATO:PERSONA] “Bianchi - Melacrino - Morelli” di ReggioCalabria resiste con cont roricorso; LetiziaCannizzaro ha depositato memoria; consideratoche, Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 7632/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art.115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p. c.), per avere la corte territoriale erroneamente invertito gli oneri della prova imposti alle partia fondamento delle ragioni fatte valere in giudizio, segnatamente imponendo in modo illegittimo, all’attrice danneggiata, l’onere di fornire una prova ‘com pleta’ dei fatti dedotti in giudizio, estesa all’allegazione di tutte le prove testimoniali deducibili, ulteriori e diverse rispetto a quella già fornita, là dove tali ulteriori prove testimoniali avrebbero dovuto semmai essere indicate dalla controparte a i fini della dimostrazione dell’insussistenza del fatto già comprovatodall’attrice con il testimone dalla stessa dedotto; ciò posto, la corte territoriale si sarebbe sottratta alla puntuale applicazionedell’art. 115 c.p.c. là dove impone al giudice di fo ndare la propriadecisione sulle prove proposte dalle parti; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come la ricorrente abbia prospettato il vizio in esamesenza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice aquo a sostegno della deci sione assunta; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislato re, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritt o d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 7632/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni p er cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneit à al raggiungimento dello scopo.In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenzan. 35 9 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01); nellaspecie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda della Cannizzaro sul presupposto della ritenuta insufficienza della prova testimonialeofferta dall’attrice a fondamento della propria domanda (a nullarilevando la successiva argomentazione, svolta dal giudice a quo , vòltaa precisare in che modo quella prova avrebbe potuto ambire, in ipotesi,a rivelarsi più attendibile), l’odierna censura della ricorrente, nelporre la questione della pretesa inversione dell’onere della prova in violazionedell’art. 2697 c.c., dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, avendo la stessa ricorrente riconosciuto come spettasse all’ambito dei propri oneri probatori fornire la dimostrazionedel fatto costitutivo della propria domanda ris arcitoria, nella specie rappresentato dalla prova delle modalità specifiche (e dunquedella causa) della propria caduta; prova che la Cannizzaro ha ritenuto di aver adeguatamente fornito, in contrasto con il contrario giudiziodi insufficienza reso dal giu dice d’appello; ciò posto, del tutto inammissibile deve ritenersi la doglianza concernentela pretesa dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c.; al riguardo, varrà osservare come la censura illustrata dalla Cannizzaronon contenga alcuna denuncia del paradig ma dell'art. 115 Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 7632/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 6 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazionedi risultanze probatorie; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità secondo cui, per dedurre la violazionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per re alizzare la violazione, deve avere giudicato, o contraddicendo espressamente la regoladi cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e dispost e invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo st esso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consen tita dal paradigma dell'art.116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (cfr.Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di valutare i fatti storicirisultanti dalla documentazione re lazione di pronto soccorso del 12/2/2010,dalla quale era inequivocabilmente emerso il contrario di quanto affermato dal giudice, circa l’avvenuta attestazione di una specifica sequenza temporale tra la sintomatologia dolorosa accusata Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 7632/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dallaricorrente e l a sua improvvisa perdita di coscienza, nonché i fatti storici risultanti dal biglietto di dimissioni del 14/2/2010, inspiegabilmenteritenuto dal giudice a quo di insufficiente chiarezza; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come al caso di speci e (relativo all’impugnazione diuna sentenza pubblicata dopo la data de l l’ 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazionedell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisp rudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, alla motiv azione apparente, al contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazionea verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice aquo, di un fa tto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori,in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato co munque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 7632/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 - 01; Sez. 2 - , Ordinanzan. 27415 del 29/10/2018, Rv. 6510 28 - 01); ciòposto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendola corte territoriale espressamente considerato (come peraltro riconosciutodalla stessa ricorrente) il contenuto della documentazione richiamata in ricorso dall’odierna ricorrente, ricavandone le informazioni probatorie che ha ritenuto di poter trarre dalla relativa lettura,e che appaiono contestate in questa sede dalla Cannizzaro; datali premesse discende che – là dove voglia escludersi l’avvenuta deduzione, da parte della ricorrente, di un semplice vizio di natura revocatoria(come tale non proponibile in questa sede) – , attraverso le odiernecensure, la ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nelmerito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo pun to di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmenteprospettata in questa sede di legittimità; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per difetto e incomprensibilità della motivazione (in relazi one all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale incomprensibilmente affermato l’inutilità dell’indagine peritale in relazione alla sequenza temporaletra la perdita di coscienza dell’attrice e la caduta della stessa dedotta a fondamento dell ’odierno giudizio, avuto riguardo alla già avvenuta dimostrazione di tale sequenza temporale sulla base della provatestimoniale concretamente addotta dall’attrice; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come la ricorrente abbia dedotto la censura in esamesenza provvedere ad alcuna specificazione o identificazione del modo in cui il passaggio della motivazione denunciata si sarebbe riflessosulla correttezza o sulla legittimità della decisione impugnata; Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 7632/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’irriducibile genericità della doglianza av anzata in tale guisa, nell’impedire ogni possibile verifica circa l’incidenza del vizio denunciato sulla decisione impugnata, vale contestualmente a impedireogni possibile controllo circa l’effettivo interesse dell’odierna ricorrentealla relativa proposi zione, con la conseguente irrimediabile inammissibilitàdel motivo di impugnazione così come avanzato; è peraltro il caso di richiamare, sotto altro profilo, il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale imotivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essereaffidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con lequali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni trattedal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, atteso cheil ricorrente ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenutinella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio acritica vi ncolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione sia basato su forme argomentative o modalità di formulazione tali da rendere impossibile l’individuazione della critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosidel tutto carente nella specificazione delle def icienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 1479 del 22/01/2018, Rv. 646999 - 01); sullabase di tali premesse, dev’essere conclusivamente dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudiziodi legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 7632/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p arte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater , dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente nell’importo di euro 2.500,00, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli e