CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 47934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile; letta la memoria di replica della difesa che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 21 giugno 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita in quanto ritenuto colpevole di appropriazione indebita. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Russo, deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa declaratoria di prescrizione maturata nelle more del giudizio di appello e rilevata con apposita memoria depositata in sede di conclusioni scritte rispetto alle quali alcuna osservazione aveva svolto il giudice di secondo grado. Al proposito si esponeva che il momento consumativo del reato doveva essere fissato o nel corso del 2014, quando la parte civile aveva avuto contezza dell'appropriazione, ovvero, al più, ad aprile 2015, quando l'imputato aveva rilasciato uno scritto di riconoscimento dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al motivo con il quale si lamenta l'intervenuta prescrizione del reato già dedotta in appello, la doglianza si fonda su una presunta deduzione della causa estintiva dinanzi al giudice di appello con memoria di conclusioni scritte che non trova alcun riscontro negli atti del procedimento; ed invero dall'analisi degli atti che questa corte è chiamata a svolgere nelle ipotesi di deduzioni di omesso esame di memoria difensiva, risulta che all'udienza del 21 giugno 2023 svoltasi in presenza il procuratore generale e la difesa della parte civile hanno concluso come da verbale mentre, il difensore dell'imputato titolare della difesa, risultava assente, sostituito ex art. 97 comma quarto cod.proc.pen., ed alcuna memoria risultava essere stata spedita ovvero comunque prodotta. Né tale memoria, sulla cui omessa valutazione si basa l'unica cloglianza, risulta allegata all'odierno ricorso mettendo così in condizione questa corte di valutarla così che l'impugnazione difetta altresì di autosufficienza. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per i disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 9 novembre 2023 (- IL CONSIGLIERE gn.a4io Pàr , [OSCURATO:PERSONA]/{ D