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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08120/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/2/2022 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione.

Il ricorrente lamenta come la prova della responsabilità dell'imputato sia stata fondata esclusivamente sulle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, pur ritualmente acquisite in ragione della sua premorienza al dibattimento.

Ciò sarebbe in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità e con l'art. 6 CEDU, posto che non sarebbero stati acquisiti altri elementi in grado di corroborare tali dichiarazioni, dovendosi escludere che possano qualificarsi tali le dichiarazioni dell'operante che ha riferito di aver visto il Barsottelli nei pressi dell'abitazione della persona offesa, posto che i due vivevano nello stesso paese e a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, mentre inspiegabilmente, nel primo grado di giudizio, il pubblico ministero aveva inspiegabilmente rinunziato all'esame della compagna della stessa persona offesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il ricorrente non mette in discussione l'acquisizione, avvenuta nel primo grado di giudizio ai sensi dell'art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa deceduta prima della celebrazione del dibattimenl:o, ma che le stesse siano idonee, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, a fondare la prova di responsabilità dell'imputato in quanto costituenti l'esclusivo elemento a suo carico.

L'obiezione si fonda sui principi affermati da Sez.

U, Senl:enza n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D. F., Rv. 250199, per cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale, ma non tiene conto dell'ulteriore e successiva elaborazione del tema, sia da parte della giurisprudenza di legittimità, che di quella dei giudici sovranazionali, cui invece si è legittimamente ispirata la sentenza impugnata.

E' stato infatti chiarito come le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art.512 c.p.p. possano costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base determinante dell'accertamento di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nella esistenza di elementi di riscontro, che corroborino quei contenuti dichiarativi (Sez. 6, Sentenza n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195) ovvero nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (Sez. 2, Sentenza n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531) tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimente la portata (Sez. 2, Sentenza n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148).

Si è altresì precisato, peraltro, che il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delle indagini preliminari quale persona informata dei fatti, integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 c.p.p. senza che ciò comporti, quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (Sez.

F, Sentenza n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471).

3. La sentenza impugnata dimostra di aver fatto corretta applicazione dei principi richiamati, evidenziando le ragioni della ritenuta credibilità della persona offesa e dell'intrinseca attendibilità del racconto dalla stessa fornito nel corso delle indagini preliminari, ma prospettando altresì come quest'ultimo abbia trovato indiretta conferma in altre risultanze processuali e segnatamente nell'accertata presenza dell'imputato nei pressi dell'abitazione della persona offesa nell'immediatezza dei fatti da parte dell'operante intervenuto, nonchè nell'accertamento dell'avvenuta effrazione della porta d'ingresso della sua abitazione.

Con tale apparato argomentativi) il ricorso si è solo parzialmente confrontato, limitandosi a confutare l'attitudine della prima circostanza menzionata a fungere da riscontro alle dichiarazioni della vittima.

Ma in tal senso il ricorrente dimostra di equivocare la funzione delle conferme eventualmente necessarie al fine di compensare il sacrificio del diritto dell'imputato al confronto con le fonti dell'accusa.

Conferme che non devono tradursi nella prova autonoma del fatto che gli è addebitato, ma che devono risultare in grado di corroborare la generale credibilità del dichiarante.

E ciò a tacere del fatto che le circostanze opposte al significato dell'accertata presenza dell'imputato nei pressi dell'abitazione della vittima nell'immediatezza dei fatti in contestazione sono solo assertivamente evocate dal ricorso, che, invece, ha omesso di considerare l'altra circostanza valorizzata dalla Corte territoriale, nonché di confutare le argomentazioni sviluppate dalla medesima per giustificare la valutazione positiva dell'attendibilità della persona offesa.

4. Nonostante la ritenuta infondatezza del ricorso deve peraltro prendersi atto che, successivamente alla presentazione del ricorso, è entrato in vigore il d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, il cui art. 2 lett. g) ha rimodellato i commi terzo e quarto dell'art. 614 c.p., modificando, tra l'altro, il regime della procedibilità del reato di violazione di domicilio commesso con violenza sulle cose contestato al Barsottelli, per il quale il legislatore ha introdotto la punibilità a querela della persona offesa.

Deve allora rilevarsi che nel caso di specie la persona offesa non ha proposto querela, non necessaria all'epoca della consumazione del reato, nè ha manifestato in altro modo la volontà che si procedesse nei confronti dell'imputato, precisando anzi, nel verbale di sommarie informazioni acquisito ex art. 512 c.p.p., di non avere intenzione di procedere per il risarcimento del danno.

L'intervenuto decesso della stessa persona - non in conseguenza del reato per cui si procede - offesa esclude inoltre l'applicabilità della disciplina transitoria di cui all'art. 85 del citato decreto (come modificato dall'art. 5-bis del d.l. n. 162 del 2022) e dunque la decorrenza del termine per l'esercizio postumo del diritto di querela, comunque estintosi ai sensi dell'art. 126 comma 1 c.p. con la morte del suo titolare (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 5540 del 17/04/1982, Corapi, Rv. 154078).

Ne consegue che il reato è divenuto improcedibile per difetto di querela e che pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per tale ragione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/2/2022 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione. Il ricorrente lamenta come la prova della responsabilità dell'imputato sia stata fondata esclusivamente sulle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, pur ritualmente acquisite in ragione della sua premorienza al dibattimento. Ciò sarebbe in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità e con l'art. 6 CEDU, posto che non sarebbero stati acquisiti altri elementi in grado di corroborare tali dichiarazioni, dovendosi escludere che possano qualificarsi tali le dichiarazioni dell'operante che ha riferito di aver visto il Barsottelli nei pressi dell'abitazione della persona offesa, posto che i due vivevano nello stesso paese e a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, mentre inspiegabilmente, nel primo grado di giudizio, il pubblico ministero aveva inspiegabilmente rinunziato all'esame della compagna della stessa persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente non mette in discussione l'acquisizione, avvenuta nel primo grado di giudizio ai sensi dell'art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa deceduta prima della celebrazione del dibattimenl:o, ma che le stesse siano idonee, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, a fondare la prova di responsabilità dell'imputato in quanto costituenti l'esclusivo elemento a suo carico. L'obiezione si fonda sui principi affermati da Sez. U, Senl:enza n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D. F., Rv. 250199, per cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale, ma non tiene conto dell'ulteriore e successiva elaborazione del tema, sia da parte della giurisprudenza di legittimità, che di quella dei giudici sovranazionali, cui invece si è legittimamente ispirata la sentenza impugnata. E' stato infatti chiarito come le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art.512 c.p.p. possano costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base determinante dell'accertamento di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nella esistenza di elementi di riscontro, che corroborino quei contenuti dichiarativi (Sez. 6, Sentenza n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195) ovvero nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (Sez. 2, Sentenza n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531) tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimente la portata (Sez. 2, Sentenza n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148). Si è altresì precisato, peraltro, che il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delle indagini preliminari quale persona informata dei fatti, integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 c.p.p. senza che ciò comporti, quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (Sez. F, Sentenza n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471). 3. La sentenza impugnata dimostra di aver fatto corretta applicazione dei principi richiamati, evidenziando le ragioni della ritenuta credibilità della persona offesa e dell'intrinseca attendibilità del racconto dalla stessa fornito nel corso delle indagini preliminari, ma prospettando altresì come quest'ultimo abbia trovato indiretta conferma in altre risultanze processuali e segnatamente nell'accertata presenza dell'imputato nei pressi dell'abitazione della persona offesa nell'immediatezza dei fatti da parte dell'operante intervenuto, nonchè nell'accertamento dell'avvenuta effrazione della porta d'ingresso della sua abitazione. Con tale apparato argomentativi) il ricorso si è solo parzialmente confrontato, limitandosi a confutare l'attitudine della prima circostanza menzionata a fungere da riscontro alle dichiarazioni della vittima. Ma in tal senso il ricorrente dimostra di equivocare la funzione delle conferme eventualmente necessarie al fine di compensare il sacrificio del diritto dell'imputato al confronto con le fonti dell'accusa. Conferme che non devono tradursi nella prova autonoma del fatto che gli è addebitato, ma che devono risultare in grado di corroborare la generale credibilità del dichiarante. E ciò a tacere del fatto che le circostanze opposte al significato dell'accertata presenza dell'imputato nei pressi dell'abitazione della vittima nell'immediatezza dei fatti in contestazione sono solo assertivamente evocate dal ricorso, che, invece, ha omesso di considerare l'altra circostanza valorizzata dalla Corte territoriale, nonché di confutare le argomentazioni sviluppate dalla medesima per giustificare la valutazione positiva dell'attendibilità della persona offesa. 4. Nonostante la ritenuta infondatezza del ricorso deve peraltro prendersi atto che, successivamente alla presentazione del ricorso, è entrato in vigore il d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, il cui art. 2 lett. g) ha rimodellato i commi terzo e quarto dell'art. 614 c.p., modificando, tra l'altro, il regime della procedibilità del reato di violazione di domicilio commesso con violenza sulle cose contestato al Barsottelli, per il quale il legislatore ha introdotto la punibilità a querela della persona offesa. Deve allora rilevarsi che nel caso di specie la persona offesa non ha proposto querela, non necessaria all'epoca della consumazione del reato, nè ha manifestato in altro modo la volontà che si procedesse nei confronti dell'imputato, precisando anzi, nel verbale di sommarie informazioni acquisito ex art. 512 c.p.p., di non avere intenzione di procedere per il risarcimento del danno. L'intervenuto decesso della stessa persona - non in conseguenza del reato per cui si procede - offesa esclude inoltre l'applicabilità della disciplina transitoria di cui all'art. 85 del citato decreto (come modificato dall'art. 5-bis del d.l. n. 162 del 2022) e dunque la decorrenza del termine per l'esercizio postumo del diritto di querela, comunque estintosi ai sensi dell'art. 126 comma 1 c.p. con la morte del suo titolare (cfr. Sez. U, Sentenza n. 5540 del 17/04/1982, Corapi, Rv. 154078). Ne consegue che il reato è divenuto improcedibile per difetto di querela e che pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per tale ragione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata p
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