Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 28689/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24841/2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Ferrari n. 2, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 305/2022 , pubblicata il 6 aprile 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 774/2020 il Tribunale di Agrigento, nel contraddittorio delle parti, ha condannato l’ASP Agrigento a pagare ad [OSCURATO:PERSONA], medico titolare, dal 1° aprile 2007, dell’incarico dirigenziale di dirigente responsabile della struttura semplice U.O.

Autocontrollo –[OSCURATO:PERSONA], la somma di € 500,00 al mese per il periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 dicembre 2012, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale avente ad oggetto la graduazione delle funzioni e la connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale.

L’ASP Agrigento ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 305/2022, ha rigettato.

L’ASP Agrigento ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’ASP Agrigento ha depositatoil 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c., accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensoridi entrambe le parti.

Detto accordo ha previsto la condanna della P.A. ricorrente a rimborsare ad [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite nella misura minima prevista dalle vigenti tabelle.

Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto.

Nessuna statuizione sulle spese di lite vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’adesione alla menzionata rinuncia (Cass., Sez. 2, n.18368 dell’8 giugno 2022), a nulla rilevando, ai fini della presente decisione, gli specifici accordi conclusi dalle parti in ordine a tali spese.

Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico dell’ASP Agrigento, considerato l’esito della controversia.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara estinto il giudizio di cassazione .

Così deciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24841/2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Ferrari n. 2, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 305/2022 , pubblicata il 6 aprile 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 774/2020 il Tribunale di Agrigento, nel contraddittorio delle parti, ha condannato l’ASP Agrigento a pagare ad [OSCURATO:PERSONA], medico titolare, dal 1° aprile 2007, dell’incarico dirigenziale di dirigente responsabile della struttura semplice U.O. Autocontrollo –[OSCURATO:PERSONA], la somma di € 500,00 al mese per il periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 dicembre 2012, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale avente ad oggetto la graduazione delle funzioni e la connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale. L’ASP Agrigento ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 305/2022, ha rigettato. L’ASP Agrigento ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’ASP Agrigento ha depositatoil 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c., accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensoridi entrambe le parti. Detto accordo ha previsto la condanna della P.A. ricorrente a rimborsare ad [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite nella misura minima prevista dalle vigenti tabelle. Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto. Nessuna statuizione sulle spese di lite vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’adesione alla menzionata rinuncia (Cass., Sez. 2, n.18368 dell’8 giugno 2022), a nulla rilevando, ai fini della presente decisione, gli specifici accordi conclusi dalle parti in ordine a tali spese. Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico dell’ASP Agrigento, considerato l’esito della controversia. P.Q.M. La Corte, -dichiara estinto il giudizio di cassazione . Così deciso in Roma, nella camera di consig
Sentenza Cassazione n. 28689/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris