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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 agosto 1968

Cassazione n. 04499/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/08/1968 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 590-bis cod. pen., 189, comma 7, cod. strada.

Rilavato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Vizio di motivazione in ordine alla effettiva individuazione del veicolo di cui alla imputazione;

2. Violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al provvedimento di revoca della patente di guida dell'imputato.

Esaminata la memoria difensiva riversata in atti, nella quale la difesa, riportandosi particolarmente al secondo motivo di ricorso, insiste affinchè il ricorso sia ritenuto ammissibile.

Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la decisione in ordine alla revoca della patente di guida è sostenuta da conferente apparato motivazionale, avendo la Corte di merito evidenziato la gravità e la pericolosità della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/08/1968 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 590-bis cod. pen., 189, comma 7, cod. strada. Rilavato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Vizio di motivazione in ordine alla effettiva individuazione del veicolo di cui alla imputazione; 2. Violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al provvedimento di revoca della patente di guida dell'imputato. Esaminata la memoria difensiva riversata in atti, nella quale la difesa, riportandosi particolarmente al secondo motivo di ricorso, insiste affinchè il ricorso sia ritenuto ammissibile. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la decisione in ordine alla revoca della patente di guida è sostenuta da conferente apparato motivazionale, avendo la Corte di merito evidenziato la gravità e la pericolosità della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 04499/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris