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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34314/2023

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liere ha pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso n.30622/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA].r.l in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA].r.l; -intimata - avverso la sentenza n. 450/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata in data 11 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: La Corte d'appello di Milano con sentenza dell'11 f ebbraio 2020 , respinge va l'appelloprincipale di G ruppo [OSCURATO:SOCIETA]. a vverso sentenza del 12 d icembre 2017 pronunciata dal Tribunale di Como e l'appello incidentale di Sapio P roduzione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza non definitiva del 27 settembre 2016 pronunciata dal medesimo Tribunale.

Ha proposto ricorso principale G ruppo Hera; s i è difes a con controricorso, includente ricorso incidentale condizionato, Sapio P roduzione I drogeno Ossigeno; si è difesa altresì con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione . [OSCURATO:PERSONA] depositato anche memoria.

Considerato che: Il ricorso principale è articolatoin quattro motivi. 1.1 Il primo motivo denuncia “ errata applicazione delle norme relative alla direzione del processo e violazione dell'art.175 c.p.c.”.Si lamenta la ricorrente di av e r subito un “ primario vulnus ” consistente nella “lacunosa conduzione del giudizio di primo grado”.

Quel che meglio evidenzierebbe l’“errato approccio alla vicenda processuale” risiederebbe “nella peculiarità della somministrazione di gas tecnici e medicali che avviene, notoriamente, attraverso l'impiego di recipienti di capacità variabile di proprietà del somministrante, consegnate piene al somministrato e da questo prontamente restituite dopo l'uso”.

Si argomenta in ordine a questa caratteristica dell'esecuzione del contratto de quoper affermare poi che sarebbe sfuggita ai giudicanti, i quali non avrebbero neppure percepito la puntuale contestazioneal riguardo mossa dalla ricorrente.

Si conclude asserendo che l'errore nella direzione del procedimento avrebbe condotto a violarne la successione logica, autorizzando le memorie istruttorie prima di risolvere“le questioni pregiudiziali sollevate dalle convenute (artt. 101 c.2, 183 c.4 c.p.c.)” : in tal modo il thema decidendum s ar e bbe rimasto incerto , così da inficiare il diritto di difesa exart. 24 Cost. e quello della parità delle armi ex art. 111Cost.1.2 Trattasi di un motivo generico, confuso ed eterogeneo, basato peraltro su un fondamento puramente fattuale: la sua effettiva sostanza, infatti, riguarda le modalità di restituzione delle bombole vuote dal somministrato al somministrante,che non sarebbero state prese in considerazione dal giudice di merito.

In tal modo però, essendo stato il giudice d'appello completamente conforme al primo giudice, la censura patisce l’inammissibilità ai sensi dell'articolo 348 ter, ultimo comma, c.p.c., qui ratione temporisevidentemente applicabile.

Quanto al riferimento alle questioni pregiudiziali inserito nella parte finale del motivo, la natura generica di dettoriferimento è tale che non si comprende in modo sufficiente quali sarebbero state le criticità da risolvere; il che vale anche per l’ulterioreriferimento, sempre apodittico e generico, all'articolo 175 c.p.c.

Tutto il motivo, dunque, risulta inammissibile.2.1Il secondo motivo, non indicante neppure a quale delle specifiche censure consentitedall'articolo 360 c.p.c. s i correli, nella rubrica enuncia “ inammissibilità dei mezzi di prova autorizzati dal giudice e violazione degli artt. 210 e191 e ss. c.p.c.”.

Il motivo prende le mosse dall’evocazione di quello precedente diretta ad affermare che vi sarebbe stataun’“aberrante conseguenza della errata direzione processuale”: per illustrar e ciò inserisce nuovamente dati fattuali e ripropone, inoltre, con una minimamente superiore specificità rispetto al motivo precedente, la doglianza per cuiil giudice non avrebbe esaminato due questioni pregiudiziali “prima della formulazione delle istanze istruttorie”, ovvero “ la sussistenza della legittimazione attiva e passiva delle parti” e “la genericità della domanda e la violazione dell'art. 81 c.p.c.”; il T ribunale, invece, avrebbe autorizzato lo scambio delle memorie ex articolo 183, sesto comma, c.p.c. e disposto “ improvvi d amente ” l'esibizione di scritture contabili da parte delle convenute e la CTU.Seguono argomentazioni nel senso della inammissibilità di tali mezzi istruttori. 2.2 A tacer d'altro, questo motivo ictu oculicensura la pronuncia di primo grado, senza rapportarsi invece con quella impugnata, cioè la sentenza d'appello.

Pertantorisulta eccentrico per tale più che mai evidente difetto di pertinenza, il che lo conduce alla inammissibilità, assorbito ogni altro profilo. 3.1 Il terzo motivo – erroneamente numerato come primo e anch ’ es s o non correlato al paradigma dell'articolo 360 c.p.c. – lamenta “ errata ripartizione dell'onere probatorio”e violazione dell'articolo 2697 c.c.

Questo deriverebbe dalle“singolari piroette del CTU il quale , in tre successivi momenti, ha assunto tre differenti conclusioni, totalmente discordanti tra loro, a causa di un quesito formulato corrivamentedal G iudice di prime cure in palese violazione dell'art. 2697 c.c.”; e “ anche questo profilo non è stato corretto in sede di appello”.Segue nuovamente un argomento fattuale sui rapporti tra le parti- il credito sarebbe stato “ fatto discendere dalle attrici da un unico contratto di somministrazione” con successivi subentri di altri soggetti nelle parti contrattuali– per sostenere che ciò ( appena definito “ corretto inquadramento ”) sarebbe stato “ tempestivamente ” contestato “ dalle convenute ”; e “ tanto sarebbe bastato”affinché il giudice istruttore chiedesse chiarimenti alle parti sulla base dei fatti allegati ex articolo 183, quarto comma, c.p.c., così da mettere i convenuti“nella condizione di poter svolgere con puntualità e precisione le loro difese nelle memorieex art. 183 c.6 c.p.c.”.

Il che non sarebbe accaduto.

A ciò la ricorrente aggiunge che, quanto all'onere probatorio, vi sarebbe stato un illegittimo soccorso istruttorio del giudice alla parte attric e effettuato disponendo l'esibizione coattiva delle scritture contabilie la consulenza tecnica d'ufficioe altresì imponendo un onere di probatio diabolica su l l'odierna ricorrente in ordine alla prova della resa delle bombole, benché sussistesse un documento - una lettera della stessa attrice d e l 25 maggio 2016 depositata in causa all'udienza del 13 ottobre 2016- che avrebbe escluso “ l'esistenza di bombole di [OSCURATO:SOCIETA]. in deposito presso Gruppo HeraS.r.l.”. 3.2 Sempre a tacer d'altro (e quindi tacendo anche sulla natura talvolta fattuale e comunque sempre generica della doglianza), vale quanto rilevato a proposito del motivo precedente: non vi è rapporto con la sentenza d'appello.

Invero, nella presente censura l'unico riferimento a tale sentenza consiste nell'affermazione, assai generica, che il profilo delle “piroette del CTU” per il quesito violante l'articolo 2697 c.p.c.

“non è stato corretto in sede di appello”; e questo considerato, per di più,che nella illustrazione dello svolgimento del processo nulla è rinvenibile per integrare una siffatta carenza. 4.1Il quarto motivo, come il precedente indicato come numero errato – secondo -e come tutti i precedenti, tranne il primo, privo di alcun riferimento specifico all'articolo 360 c.p.c., denuncia motivazione illogica per “ omessa o errata valutazione di una prova fondamentale”.

Non sarebbe stata tenuta in conto l'omessa valutazione di una lettera - che sarebbe quella già richiamata nel precedente motivo - la quale avrebbe contenuto “ una piena confessione della inesistenza di bombole detenute da [OSCURATO:PERSONA]” il 1 giugno 2016, il che “ attesta in modo inequivocabile l'infondatezza della pretesa creditoria”.Seguono argomenti non pertinenti sulla fusione e sulla incorporazione dellesocietà. 4.2 Al motivo osta evidentemente l'articolo 348 ter c.p.c. come a proposito del primo motivo, per cui deve qualificarsi inammissibile.

5. In conclusione ilricorso principale risulta inammissibile e pertanto , p oiché ad essocondizionato, il ricorso incidentale è assorbito .

In quanto soccombente, la ricorrente principale va condannat a a rifondere le spese di lite tanto allacontroricorrente e ricorrente incidentale S apio P roduzione [OSCURATO:PERSONA] al la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , spese liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso p rincipale , assorbito il ricorso incidentale condizionato,e condanna il ricorrente principale a rifondere a l contro ricorrente e ricorrente incidentale S apio P roduzione I drogeno O ssigeno le spese processuali, liquidate in un totale di €6000, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di leggenonché a rifondere alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali, liquidate in un totale di € 6000, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso n.30622/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA].r.l in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA].r.l; -intimata - avverso la sentenza n. 450/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata in data 11 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: La Corte d'appello di Milano con sentenza dell'11 f ebbraio 2020 , respinge va l'appelloprincipale di G ruppo [OSCURATO:SOCIETA]. a vverso sentenza del 12 d icembre 2017 pronunciata dal Tribunale di Como e l'appello incidentale di Sapio P roduzione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza non definitiva del 27 settembre 2016 pronunciata dal medesimo Tribunale. Ha proposto ricorso principale G ruppo Hera; s i è difes a con controricorso, includente ricorso incidentale condizionato, Sapio P roduzione I drogeno Ossigeno; si è difesa altresì con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione . [OSCURATO:PERSONA] depositato anche memoria. Considerato che: Il ricorso principale è articolatoin quattro motivi. 1.1 Il primo motivo denuncia “ errata applicazione delle norme relative alla direzione del processo e violazione dell'art.175 c.p.c.”.Si lamenta la ricorrente di av e r subito un “ primario vulnus ” consistente nella “lacunosa conduzione del giudizio di primo grado”. Quel che meglio evidenzierebbe l’“errato approccio alla vicenda processuale” risiederebbe “nella peculiarità della somministrazione di gas tecnici e medicali che avviene, notoriamente, attraverso l'impiego di recipienti di capacità variabile di proprietà del somministrante, consegnate piene al somministrato e da questo prontamente restituite dopo l'uso”. Si argomenta in ordine a questa caratteristica dell'esecuzione del contratto de quoper affermare poi che sarebbe sfuggita ai giudicanti, i quali non avrebbero neppure percepito la puntuale contestazioneal riguardo mossa dalla ricorrente. Si conclude asserendo che l'errore nella direzione del procedimento avrebbe condotto a violarne la successione logica, autorizzando le memorie istruttorie prima di risolvere“le questioni pregiudiziali sollevate dalle convenute (artt. 101 c.2, 183 c.4 c.p.c.)” : in tal modo il thema decidendum s ar e bbe rimasto incerto , così da inficiare il diritto di difesa exart. 24 Cost. e quello della parità delle armi ex art. 111Cost.1.2 Trattasi di un motivo generico, confuso ed eterogeneo, basato peraltro su un fondamento puramente fattuale: la sua effettiva sostanza, infatti, riguarda le modalità di restituzione delle bombole vuote dal somministrato al somministrante,che non sarebbero state prese in considerazione dal giudice di merito. In tal modo però, essendo stato il giudice d'appello completamente conforme al primo giudice, la censura patisce l’inammissibilità ai sensi dell'articolo 348 ter, ultimo comma, c.p.c., qui ratione temporisevidentemente applicabile. Quanto al riferimento alle questioni pregiudiziali inserito nella parte finale del motivo, la natura generica di dettoriferimento è tale che non si comprende in modo sufficiente quali sarebbero state le criticità da risolvere; il che vale anche per l’ulterioreriferimento, sempre apodittico e generico, all'articolo 175 c.p.c. Tutto il motivo, dunque, risulta inammissibile.2.1Il secondo motivo, non indicante neppure a quale delle specifiche censure consentitedall'articolo 360 c.p.c. s i correli, nella rubrica enuncia “ inammissibilità dei mezzi di prova autorizzati dal giudice e violazione degli artt. 210 e191 e ss. c.p.c.”. Il motivo prende le mosse dall’evocazione di quello precedente diretta ad affermare che vi sarebbe stataun’“aberrante conseguenza della errata direzione processuale”: per illustrar e ciò inserisce nuovamente dati fattuali e ripropone, inoltre, con una minimamente superiore specificità rispetto al motivo precedente, la doglianza per cuiil giudice non avrebbe esaminato due questioni pregiudiziali “prima della formulazione delle istanze istruttorie”, ovvero “ la sussistenza della legittimazione attiva e passiva delle parti” e “la genericità della domanda e la violazione dell'art. 81 c.p.c.”; il T ribunale, invece, avrebbe autorizzato lo scambio delle memorie ex articolo 183, sesto comma, c.p.c. e disposto “ improvvi d amente ” l'esibizione di scritture contabili da parte delle convenute e la CTU.Seguono argomentazioni nel senso della inammissibilità di tali mezzi istruttori. 2.2 A tacer d'altro, questo motivo ictu oculicensura la pronuncia di primo grado, senza rapportarsi invece con quella impugnata, cioè la sentenza d'appello. Pertantorisulta eccentrico per tale più che mai evidente difetto di pertinenza, il che lo conduce alla inammissibilità, assorbito ogni altro profilo. 3.1 Il terzo motivo – erroneamente numerato come primo e anch ’ es s o non correlato al paradigma dell'articolo 360 c.p.c. – lamenta “ errata ripartizione dell'onere probatorio”e violazione dell'articolo 2697 c.c. Questo deriverebbe dalle“singolari piroette del CTU il quale , in tre successivi momenti, ha assunto tre differenti conclusioni, totalmente discordanti tra loro, a causa di un quesito formulato corrivamentedal G iudice di prime cure in palese violazione dell'art. 2697 c.c.”; e “ anche questo profilo non è stato corretto in sede di appello”.Segue nuovamente un argomento fattuale sui rapporti tra le parti- il credito sarebbe stato “ fatto discendere dalle attrici da un unico contratto di somministrazione” con successivi subentri di altri soggetti nelle parti contrattuali– per sostenere che ciò ( appena definito “ corretto inquadramento ”) sarebbe stato “ tempestivamente ” contestato “ dalle convenute ”; e “ tanto sarebbe bastato”affinché il giudice istruttore chiedesse chiarimenti alle parti sulla base dei fatti allegati ex articolo 183, quarto comma, c.p.c., così da mettere i convenuti“nella condizione di poter svolgere con puntualità e precisione le loro difese nelle memorieex art. 183 c.6 c.p.c.”. Il che non sarebbe accaduto. A ciò la ricorrente aggiunge che, quanto all'onere probatorio, vi sarebbe stato un illegittimo soccorso istruttorio del giudice alla parte attric e effettuato disponendo l'esibizione coattiva delle scritture contabilie la consulenza tecnica d'ufficioe altresì imponendo un onere di probatio diabolica su l l'odierna ricorrente in ordine alla prova della resa delle bombole, benché sussistesse un documento - una lettera della stessa attrice d e l 25 maggio 2016 depositata in causa all'udienza del 13 ottobre 2016- che avrebbe escluso “ l'esistenza di bombole di [OSCURATO:SOCIETA]. in deposito presso Gruppo HeraS.r.l.”. 3.2 Sempre a tacer d'altro (e quindi tacendo anche sulla natura talvolta fattuale e comunque sempre generica della doglianza), vale quanto rilevato a proposito del motivo precedente: non vi è rapporto con la sentenza d'appello. Invero, nella presente censura l'unico riferimento a tale sentenza consiste nell'affermazione, assai generica, che il profilo delle “piroette del CTU” per il quesito violante l'articolo 2697 c.p.c. “non è stato corretto in sede di appello”; e questo considerato, per di più,che nella illustrazione dello svolgimento del processo nulla è rinvenibile per integrare una siffatta carenza. 4.1Il quarto motivo, come il precedente indicato come numero errato – secondo -e come tutti i precedenti, tranne il primo, privo di alcun riferimento specifico all'articolo 360 c.p.c., denuncia motivazione illogica per “ omessa o errata valutazione di una prova fondamentale”. Non sarebbe stata tenuta in conto l'omessa valutazione di una lettera - che sarebbe quella già richiamata nel precedente motivo - la quale avrebbe contenuto “ una piena confessione della inesistenza di bombole detenute da [OSCURATO:PERSONA]” il 1 giugno 2016, il che “ attesta in modo inequivocabile l'infondatezza della pretesa creditoria”.Seguono argomenti non pertinenti sulla fusione e sulla incorporazione dellesocietà. 4.2 Al motivo osta evidentemente l'articolo 348 ter c.p.c. come a proposito del primo motivo, per cui deve qualificarsi inammissibile. 5. In conclusione ilricorso principale risulta inammissibile e pertanto , p oiché ad essocondizionato, il ricorso incidentale è assorbito . In quanto soccombente, la ricorrente principale va condannat a a rifondere le spese di lite tanto allacontroricorrente e ricorrente incidentale S apio P roduzione [OSCURATO:PERSONA] al la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , spese liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso p rincipale , assorbito il ricorso incidentale condizionato,e condanna il ricorrente principale a rifondere a l contro ricorrente e ricorrente incidentale S apio P roduzione I drogeno O ssigeno le spese processuali, liquidate in un totale di €6000, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di leggenonché a rifondere alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali, liquidate in un totale di € 6000, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p
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