CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01554/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 DYLBER nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 17/06/2021 la Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 612, comma secondo, cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato ed alla determinazione della pena. In data 29/10/2021 risulta intervenuta rinunzia al ricorso. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità dello stesso, stante la carenza di interesse del ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 500,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente