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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 24401/2024

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la rinuncia al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terza interessata (moglie dell'indagato), avverso il decreto emesso dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 3 maggio 2023, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies dl. 306/92, prevista ora dall'art. 240-bis cod. pen., della somma di euro 14.000,00, ritenendo sussistente in capo all'indagato [OSCURATO:PERSONA], il fumus del reato di cui agli artt. 56 - 629, 416 bis.l. cod. pen. 2.Avverso detto provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore procuratore speciale, deducendo l'omesso esame delle doglianze difensive relative alla non riconducibilità della somma sequestrata, nei limiti dell'importo di euro 5.000,00, rinvenuto presso l'abitazione del coniuge indagato, in quanto frutto, in parte di entrate lecite percepite fino al 2004 e nel 2007 e, in parte, di risparmi prelevati da un libretto postale alla stessa intestato. 3.In data 12 marzo 2024 è stata depositata in cancelleria rinuncia al ricorso da parte del difensore procuratore speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Alla dichiarazione di rinuncia al ricorso consegue l'inammissibilità dello stesso, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 13 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] sor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la rinuncia al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terza interessata (moglie dell'indagato), avverso il decreto emesso dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 3 maggio 2023, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies dl. 306/92, prevista ora dall'art. 240-bis cod. pen., della somma di euro 14.000,00, ritenendo sussistente in capo all'indagato [OSCURATO:PERSONA], il fumus del reato di cui agli artt. 56 - 629, 416 bis.l. cod. pen. 2.Avverso detto provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore procuratore speciale, deducendo l'omesso esame delle doglianze difensive relative alla non riconducibilità della somma sequestrata, nei limiti dell'importo di euro 5.000,00, rinvenuto presso l'abitazione del coniuge indagato, in quanto frutto, in parte di entrate lecite percepite fino al 2004 e nel 2007 e, in parte, di risparmi prelevati da un libretto postale alla stessa intestato. 3.In data 12 marzo 2024 è stata depositata in cancelleria rinuncia al ricorso da parte del difensore procuratore speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Alla dichiarazione di rinuncia al ricorso consegue l'inammissibilità dello stesso, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 13 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] sor
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