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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 42842/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza in data 19/05/2022 del Tribunale di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Brescia ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso Sinanrapaj tramite il suo difensore, deducendo l'erronea qualificazione del fatto che, in ragione del dato ponderale, avrebbe dovuto essere ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

3. Il ricorso è inammissibile, perché la deduzione incentrata sull'erronea qualificazione del fatto può dirsi ammissibile agli effetti dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., solo alla condizione che la violazione emerga con evidenza sulla base della stessa contestazione, in rapporto al fatto rappresentato (sul punto Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283013; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116), ciò che non può dirsi nel caso di specie, avuto riguardo al riferimento a due quantitativi, corrispondenti a g. 10 e a g. 118 di cocaina.

4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610, comma 5 -bis d.P.R. 309 del 1990, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza in data 19/05/2022 del Tribunale di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Brescia ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990. 2. Ha proposto ricorso Sinanrapaj tramite il suo difensore, deducendo l'erronea qualificazione del fatto che, in ragione del dato ponderale, avrebbe dovuto essere ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 3. Il ricorso è inammissibile, perché la deduzione incentrata sull'erronea qualificazione del fatto può dirsi ammissibile agli effetti dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., solo alla condizione che la violazione emerga con evidenza sulla base della stessa contestazione, in rapporto al fatto rappresentato (sul punto Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283013; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116), ciò che non può dirsi nel caso di specie, avuto riguardo al riferimento a due quantitativi, corrispondenti a g. 10 e a g. 118 di cocaina. 4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610, comma 5 -bis d.P.R. 309 del 1990, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 42842/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris