CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40317/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Asti ha prosciolto le imputate dai delitti di truffa e tentata truffa per mancanza della condizione di procedibilità., così qualificati i fatti originariamente rubricati come furto e tentativo di furto in due diversi supermercati,con le aggravanti del mezzo fraudolento e dell'esposizione alla pubblica fede 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale deducendo, con unico motivo, la violazione degli artt 640 e 56, 640 cp . Sostiene il ricorrente che le imputate non avrebbero conseguito il possesso definitivo degli oggetti dopo il prelievo dagli scaffali e lo avrebbero ottenuto attraverso le false dichiarazioni date alle casse circa la volontà di cambiare gli oggetti in precedenza acquistati. Il Tribunale non avrebbe colto che la condotta fraudolenta era stata esercitata non per conseguire la consegna iniziale delle cose trafugate ma per ottenere la definitiva uscita del bene dalla sfera patrimoniale della persona offesa. Si tratterebbe, pertanto, di una condotta finale caratterizzata da insidiosità ed astuzia di speciale efficacia, idonea ad integrare l'aggravante del furto con destrezza. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Preliminarmente si osserva che è corretta l'impugnazione del PM, proposta con ricorso per saltum ex art 569 cpp, avendo il ricorrente dedotto l'errata applicazione della legge penale, in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti e non mosso censure ai sensi dell'art 606 lett d) ed e) cpp, ipotesi nelle quali sarebbe stato necessario convertire il ricorso in appello ex art 570/3 cpp. 2.La prospettazione dell'impugnante implica una puntualizzazione sul tema della precipua distinzione tra le fattispecie penali in gioco : truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento. In proposito è utile ricordare che il massimo consesso di questa Corte regolatrice ha chiarito che l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. (Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 Ud. (dep. 30/09/2013 ) Rv. 255974. Le plurime decisioni che si sono susseguite sul tema hanno tutte ribadito il principio, sottolineando - per quanto ora di interesse - che la condotta dell'agente connotata da insidiosità, astuzia o scaltrezza, deve essere idonea a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa. Da ultimo ex multis : Sez. 5, Sentenza n. 32847 del 03/04/2019 Ud. (dep. 22/07/2019) Rv. 276924. I E' pacifico, quindi, che, al fine di ritenere integrata l'aggravante de qua, la persona offesa, detentrice della cosa, deve essere sorpresa dal comportamento astuto dell'agente essendo animata da una volontà contraria alla sottrazione/spossamento del bene, intendendo mantenerne il possesso, a difesa del quale potrebbe aver anche posto presidi di vario genere. 2.1.In proposito la costante lezione esegetica fornita da questa Corte, sulla specifica questione della distinzione tra truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento, ha chiarito che è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento quando lo spossessamento si verifica "invito domino", mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della "res" si realizza con il consenso della vittima, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri. (Sez. 4 , Sentenza n. 5435 del 09/11/2018 Ud. (dep. 04/02/2019 ) Rv. 275019. Nella fattispecie oggetto di esame si è ritenuto integrato il reato di furto aggravato in quanto l'imputato, dopo avere determinato la vittima ad introdurre gioielli prelevati dalla propria abitazione in una borsetta, ed averla fatta salire sulla propria autovettura, la aveva poi indotta a scendere con una scusa e si era allontanato con la borsetta ed il suo contenuto. Massime precedenti conformi: N. 36138 del 2018 Rv. 273881 - 01, N. 18655 del 2017 Rv. 269640 - 01, N. 14609 del 2017 Rv. 269537 - 01, N. 6412 del 2015 Rv. 262725. Più recentemente si è posto l'accento sull'incidenza della condotta dell'agente rispetto al risultato dell'impossessamento, senza peraltro che ne risulti modificato il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza precedente. Così (Sez. 5, Sentenza n. 36864 del 23/10/2020 Ud. (dep. 21/12/2020 ) Rv. 280323 ha affermato che la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sè del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. Nella fattispecie si è ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto aggravato, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, avendo esibito un assegno provento di furto all'atto del pagamento, richiesto di giustificare la propria identità per completare la transazione, si impossessava della merce dandosi alla fuga. 3.Nel caso ora al vaglio le due imputate, dopo aver prelevato, senza alcuno speciale accorgimento e/o astuzia, i beni di cui intendevano appropriarsi, si erano recate presso le casse ed in entrambe le occasioni avevano organizzato una messinscena, dichiarando agli addetti alle casse di voler cambiare gli oggetti prelevati ma di non essere in possesso dello scontrino fiscale per ragioni varie. Nel primo caso erano state autorizzate ad uscire con il televisore dal personale, all'evidenza ingannato dalle condotte delle ricorrenti, mentre nel secondo la rappresentazione falsa della realtà non aveva sortito effetto solo perché gli esponenti del supermercato erano stati messi sull'avviso dai colleghi circa lo stratagemma già usato dalle due donne allo scopo di impossessarsi degli oggetti.4.Alla luce dei principi costantemente affermati da questa Corte, innanzi citati, non è condivisibile l'assunto del PM ricorrente, che trascura il punto centrale della ricostruzione operata dal Tribunale, costituito dalla attività artificiosa e raggirante posta in essere concordemente dalle giudicabili,non nella fase preparatoria ma nella fase finale della condotta, che ebbe l'effetto di indurre in errore gli addetti alle casse sulla legittimità della detenzione dei beni; essi, in quanto ingannati, nel primo caso consentirono la sottrazione dei beni illegittimamente asportati mentre nel secondo il raggiro non andò a buon fine perché la condotta raggirante fu fermata dalla volontà degli impiegati, informati delle condotte furtive in precedenza realizzate. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente sembra essere incorso nell'errore di frazionare le condotte delle imputate, operando una valutazione separata delle prima parte e della seconda, solo attraverso la quale si sarebbe realizzato l'impossessamento definitivo dei beni. La ricostruzione dei fatti sviluppata nella sentenza descrive una condotta complessivamente truffaldina, sorretta da un evidente aninnus decipiendi che, del resto/lo stesso ricorrente pone in luce, precisando che gli addetti alle casse furono fuorviati dall'artificio realizzato dalle imputate. Per completezza deve annotarsi che la giurisprudenza citata dal PM è riferita a fattispecie del tutto diverse da quella in esame, in cui risulta chiaro che la sottrazione e l'impossessamento dei beni sono intervenute contro la volontà della persona offesa e non - come nel caso ora al vaglio - mediante artifizi e raggiri idonei ad indurla in inganno. Il ricorso del PM, pertanto, deve essere rigettato. PQM Rigetta il ricorso del Pm. Deciso il 12.07.2022