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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2026

Cassazione n. 07468/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25017/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controMINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministropro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,tutti ope legis rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:SOCIETA].) [OSCURATO:PERSONA] DINumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026AGENZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n. 3414/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il 12 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 22gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato chein danno di [OSCURATO:PERSONA] (lite pendente deceduta) vennerointraprese nell’anno 1996 innanzi il Tribunale di Roma dueespropriazioni immobiliari (iscritte ai numeri R.G.Es. 91063 e 94029)ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. (cui è poisucceduta, a seguito di varie vicende, la [OSCURATO:SOCIETA].);sul medesimo cespite già staggito venne promossa nell’anno 2002altra procedura espropriativa (iscritta al numero 990 del R.G.Es. diquell’anno) ad iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] ma stavolta in danno di MatildeCiarlante, siccome asseritamente proprietaria del bene per successioneereditaria a [OSCURATO:PERSONA];nel frattempo, dell’immobile pignorato venne disposta la confiscaai sensi della (allora vigente) legge 31 maggio 1965, n. 575, all’esitodi procedura per l’applicazione di misure di prevenzione;in seno ad opposizione di terzo all’esecuzione dispiegata dalMinistero dell’Economia e Finanze e dall’Agenzia del Demanio, leprocedure esecutive vennero sospese nel dicembre 2007;r.g. n. 25017/2023 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026rigettata, in via definitiva, detta opposizione, nell’anno 2018 leprocedure esecutive furono riassunte ad istanza dei creditori ed inquella iscritta al R.G.Es. n. 990/2002 [OSCURATO:PERSONA] dispiegò unintervento volontario assistito da titolo esecutivo;con ordinanza del 29 novembre 2019, il giudice dell’esecuzione delTribunale di Roma dichiarò l’estinzione dei procedimenti iscritti aiR.G.Es. n. 91093/96 e n. 94029/96 per mancata rinnovazione dellatrascrizione del pignoramento nel termine ventennale, mentre circa laprocedura iscritta al R.G.Es. n. 990/02 ordinò alla parte più diligente diaccertare la qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e di regolarizzare lacontinuità delle trascrizioni, assegnando un termine all’uopo;con ordinanza del 6 agosto 2021, il medesimo giudice, riscontratala mancata ottemperanza al precedente provvedimento, ordinò laestinzione della procedura R.G.Es. n. 990/2002;il reclamo interposto ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ. da LucianaCorso avverso tale ordinanza venne rigettato dal Tribunale di Roma;la decisione in epigrafe indicata, pronunciando sull’appello dellareclamante, ha dichiarato la nullità della sentenza di prime cure(dacché il Collegio decidente era composto anche dal giudice che avevaemesso il provvedimento reclamato) ed ha poi deciso nel merito ilreclamo, nuovamente rigettandolo;ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi;resistono, con unitario controricorso, il Ministero dell’Economia el’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati allacriminalità organizzata;non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate,in epigrafe singolarmente indicate;parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa;r.g. n. 25017/2023 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheè superflua la illustrazione (e, a fortiori, la disamina) dei motivi diricorso, attesa la sua inammissibilità per tardività, come puntualmenteeccepito da parte controricorrente;come riferito in narrativa, la decisione impugnata innanzi questaCorte è stata resa in sede di appello su sentenza avente ad oggettoreclamo ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ.;a detta controversia – al pari di quanto previsto per le parentesioppositive incidentali alla espropriazione forzata (sulle quali, da ultimo,cfr.

Cass. 30/12/2025, n. 34857/2025, cui si invia anche per ulterioririchiami) – non si applica, per l’intero suo svolgimento, la sospensioneferiale prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742;più specificamente, per fermo convincimento di nomofilachia, lasospensione feriale dei termini processuali non si applica al giudizioconseguente alla proposizione del reclamo ex art. 630, terzo comma,cod. proc. civ., avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione delprocesso di esecuzione per inattività delle parti, in quanto, sussistendol’esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendonoincerto, per i creditori o per il debitore, l’esito dell’azione esecutiva,ricorre la stessa ratio in forza della quale siffatta sospensione non siapplica ai giudizi di opposizione all’esecuzione.

Pertanto, il termine didecadenza dal ricorso per cassazione avverso la sentenza di appelloemessa in detto giudizio (art. 327 cod. proc. civ.), da calcolare exnumeratione dierum, deve essere computato senza aggiungere ad essoi giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (cosìCass. 03/02/2003, n. 1531; conf.

Cass. 11/02/2005, n. 2847; Cass.13/01/2009, n. 484; Cass. 18/03/2010, n. 6640);r.g. n. 25017/2023 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026nella specie, a fronte di una sentenza pubblicata il 12 maggio 2003,il presente ricorso per cassazione è stato notificato il 12 dicembre 2023,elasso il termine semestrale fissato dall’art. 327 cod. proc. civ.;la riscontrata tardività dell’impugnazione, logicamente preliminare,assorbe ogni altro pur possibile rilievo ostativo alla decisione nel meritodel ricorso, quale la originaria improponibilità del reclamo ex art. 630cod. proc. civ., configurandosi l’ordinanza del 6 agosto 2021 comedichiarativa di una chiusura atipica della procedura (per inosservanzadi ordine di ripristino della continuità delle trascrizioni: cfr., da ultimo,Cass. 04/03/2025, n. 5784), come tale suscettibile di contestazioneunicamente con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi;il ricorso è dichiarato inammissibile;le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;presupposti processuali per il versamento al competente ufficio dimerito da parte della ricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dell’art. 13;p. q. m.dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro5.100 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoal competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.r.g. n. 25017/2023 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 25017/2023 6Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ESTINZIONEComposta da ESECUZIONE –[OSCURATO:PERSONA] –INAPPLICABILITA’[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G. n. 25017/2023RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.- Cron. ____________ALBERTO CRIVELLI - Consigliere - CC - 22/01/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25017/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controMINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministropro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,tutti ope legis rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:SOCIETA].) [OSCURATO:PERSONA] DINumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026AGENZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n. 3414/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il 12 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 22gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato chein danno di [OSCURATO:PERSONA] (lite pendente deceduta) vennerointraprese nell’anno 1996 innanzi il Tribunale di Roma dueespropriazioni immobiliari (iscritte ai numeri R.G.Es. 91063 e 94029)ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. (cui è poisucceduta, a seguito di varie vicende, la [OSCURATO:SOCIETA].);sul medesimo cespite già staggito venne promossa nell’anno 2002altra procedura espropriativa (iscritta al numero 990 del R.G.Es. diquell’anno) ad iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] ma stavolta in danno di MatildeCiarlante, siccome asseritamente proprietaria del bene per successioneereditaria a [OSCURATO:PERSONA];nel frattempo, dell’immobile pignorato venne disposta la confiscaai sensi della (allora vigente) legge 31 maggio 1965, n. 575, all’esitodi procedura per l’applicazione di misure di prevenzione;in seno ad opposizione di terzo all’esecuzione dispiegata dalMinistero dell’Economia e Finanze e dall’Agenzia del Demanio, leprocedure esecutive vennero sospese nel dicembre 2007;r.g. n. 25017/2023 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026rigettata, in via definitiva, detta opposizione, nell’anno 2018 leprocedure esecutive furono riassunte ad istanza dei creditori ed inquella iscritta al R.G.Es. n. 990/2002 [OSCURATO:PERSONA] dispiegò unintervento volontario assistito da titolo esecutivo;con ordinanza del 29 novembre 2019, il giudice dell’esecuzione delTribunale di Roma dichiarò l’estinzione dei procedimenti iscritti aiR.G.Es. n. 91093/96 e n. 94029/96 per mancata rinnovazione dellatrascrizione del pignoramento nel termine ventennale, mentre circa laprocedura iscritta al R.G.Es. n. 990/02 ordinò alla parte più diligente diaccertare la qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e di regolarizzare lacontinuità delle trascrizioni, assegnando un termine all’uopo;con ordinanza del 6 agosto 2021, il medesimo giudice, riscontratala mancata ottemperanza al precedente provvedimento, ordinò laestinzione della procedura R.G.Es. n. 990/2002;il reclamo interposto ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ. da LucianaCorso avverso tale ordinanza venne rigettato dal Tribunale di Roma;la decisione in epigrafe indicata, pronunciando sull’appello dellareclamante, ha dichiarato la nullità della sentenza di prime cure(dacché il Collegio decidente era composto anche dal giudice che avevaemesso il provvedimento reclamato) ed ha poi deciso nel merito ilreclamo, nuovamente rigettandolo;ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi;resistono, con unitario controricorso, il Ministero dell’Economia el’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati allacriminalità organizzata;non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate,in epigrafe singolarmente indicate;parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa;r.g. n. 25017/2023 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheè superflua la illustrazione (e, a fortiori, la disamina) dei motivi diricorso, attesa la sua inammissibilità per tardività, come puntualmenteeccepito da parte controricorrente;come riferito in narrativa, la decisione impugnata innanzi questaCorte è stata resa in sede di appello su sentenza avente ad oggettoreclamo ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ.;a detta controversia – al pari di quanto previsto per le parentesioppositive incidentali alla espropriazione forzata (sulle quali, da ultimo,cfr.

Cass. 30/12/2025, n. 34857/2025, cui si invia anche per ulterioririchiami) – non si applica, per l’intero suo svolgimento, la sospensioneferiale prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742;più specificamente, per fermo convincimento di nomofilachia, lasospensione feriale dei termini processuali non si applica al giudizioconseguente alla proposizione del reclamo ex art. 630, terzo comma,cod. proc. civ., avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione delprocesso di esecuzione per inattività delle parti, in quanto, sussistendol’esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendonoincerto, per i creditori o per il debitore, l’esito dell’azione esecutiva,ricorre la stessa ratio in forza della quale siffatta sospensione non siapplica ai giudizi di opposizione all’esecuzione.

Pertanto, il termine didecadenza dal ricorso per cassazione avverso la sentenza di appelloemessa in detto giudizio (art. 327 cod. proc. civ.), da calcolare exnumeratione dierum, deve essere computato senza aggiungere ad essoi giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (cosìCass. 03/02/2003, n. 1531; conf.

Cass. 11/02/2005, n. 2847; Cass.13/01/2009, n. 484; Cass. 18/03/2010, n. 6640);r.g. n. 25017/2023 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026nella specie, a fronte di una sentenza pubblicata il 12 maggio 2003,il presente ricorso per cassazione è stato notificato il 12 dicembre 2023,elasso il termine semestrale fissato dall’art. 327 cod. proc. civ.;la riscontrata tardività dell’impugnazione, logicamente preliminare,assorbe ogni altro pur possibile rilievo ostativo alla decisione nel meritodel ricorso, quale la originaria improponibilità del reclamo ex art. 630cod. proc. civ., configurandosi l’ordinanza del 6 agosto 2021 comedichiarativa di una chiusura atipica della procedura (per inosservanzadi ordine di ripristino della continuità delle trascrizioni: cfr., da ultimo,Cass. 04/03/2025, n. 5784), come tale suscettibile di contestazioneunicamente con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi;il ricorso è dichiarato inammissibile;le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;presupposti processuali per il versamento al competente ufficio dimerito da parte della ricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dell’art. 13;p. q. m.dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro5.100 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoal competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.r.g. n. 25017/2023 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 25017/2023 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25017/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controMINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministropro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,tutti ope legis rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:SOCIETA].) [OSCURATO:PERSONA] DINumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026AGENZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n. 3414/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il 12 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 22gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato chein danno di [OSCURATO:PERSONA] (lite pendente deceduta) vennerointraprese nell’anno 1996 innanzi il Tribunale di Roma dueespropriazioni immobiliari (iscritte ai numeri R.G.Es. 91063 e 94029)ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. (cui è poisucceduta, a seguito di varie vicende, la [OSCURATO:SOCIETA].);sul medesimo cespite già staggito venne promossa nell’anno 2002altra procedura espropriativa (iscritta al numero 990 del R.G.Es. diquell’anno) ad iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] ma stavolta in danno di MatildeCiarlante, siccome asseritamente proprietaria del bene per successioneereditaria a [OSCURATO:PERSONA];nel frattempo, dell’immobile pignorato venne disposta la confiscaai sensi della (allora vigente) legge 31 maggio 1965, n. 575, all’esitodi procedura per l’applicazione di misure di prevenzione;in seno ad opposizione di terzo all’esecuzione dispiegata dalMinistero dell’Economia e Finanze e dall’Agenzia del Demanio, leprocedure esecutive vennero sospese nel dicembre 2007;r.g. n. 25017/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026rigettata, in via definitiva, detta opposizione, nell’anno 2018 leprocedure esecutive furono riassunte ad istanza dei creditori ed inquella iscritta al R.G.Es. n. 990/2002 [OSCURATO:PERSONA] dispiegò unintervento volontario assistito da titolo esecutivo;con ordinanza del 29 novembre 2019, il giudice dell’esecuzione delTribunale di Roma dichiarò l’estinzione dei procedimenti iscritti aiR.G.Es. n. 91093/96 e n. 94029/96 per mancata rinnovazione dellatrascrizione del pignoramento nel termine ventennale, mentre circa laprocedura iscritta al R.G.Es. n. 990/02 ordinò alla parte più diligente diaccertare la qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e di regolarizzare lacontinuità delle trascrizioni, assegnando un termine all’uopo;con ordinanza del 6 agosto 2021, il medesimo giudice, riscontratala mancata ottemperanza al precedente provvedimento, ordinò laestinzione della procedura R.G.Es. n. 990/2002;il reclamo interposto ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ. da LucianaCorso avverso tale ordinanza venne rigettato dal Tribunale di Roma;la decisione in epigrafe indicata, pronunciando sull’appello dellareclamante, ha dichiarato la nullità della sentenza di prime cure(dacché il Collegio decidente era composto anche dal giudice che avevaemesso il provvedimento reclamato) ed ha poi deciso nel merito ilreclamo, nuovamente rigettandolo;ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi;resistono, con unitario controricorso, il Ministero dell’Economia el’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati allacriminalità organizzata;non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate,in epigrafe singolarmente indicate;parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa;r.g. n. 25017/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheè superflua la illustrazione (e, a fortiori, la disamina) dei motivi diricorso, attesa la sua inammissibilità per tardività, come puntualmenteeccepito da parte controricorrente;come riferito in narrativa, la decisione impugnata innanzi questaCorte è stata resa in sede di appello su sentenza avente ad oggettoreclamo ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ.;a detta controversia – al pari di quanto previsto per le parentesioppositive incidentali alla espropriazione forzata (sulle quali, da ultimo,cfr. Cass. 30/12/2025, n. 34857/2025, cui si invia anche per ulterioririchiami) – non si applica, per l’intero suo svolgimento, la sospensioneferiale prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742;più specificamente, per fermo convincimento di nomofilachia, lasospensione feriale dei termini processuali non si applica al giudizioconseguente alla proposizione del reclamo ex art. 630, terzo comma,cod. proc. civ., avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione delprocesso di esecuzione per inattività delle parti, in quanto, sussistendol’esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendonoincerto, per i creditori o per il debitore, l’esito dell’azione esecutiva,ricorre la stessa ratio in forza della quale siffatta sospensione non siapplica ai giudizi di opposizione all’esecuzione. Pertanto, il termine didecadenza dal ricorso per cassazione avverso la sentenza di appelloemessa in detto giudizio (art. 327 cod. proc. civ.), da calcolare exnumeratione dierum, deve essere computato senza aggiungere ad essoi giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (cosìCass. 03/02/2003, n. 1531; conf. Cass. 11/02/2005, n. 2847; Cass.13/01/2009, n. 484; Cass. 18/03/2010, n. 6640);r.g. n. 25017/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026nella specie, a fronte di una sentenza pubblicata il 12 maggio 2003,il presente ricorso per cassazione è stato notificato il 12 dicembre 2023,elasso il termine semestrale fissato dall’art. 327 cod. proc. civ.;la riscontrata tardività dell’impugnazione, logicamente preliminare,assorbe ogni altro pur possibile rilievo ostativo alla decisione nel meritodel ricorso, quale la originaria improponibilità del reclamo ex art. 630cod. proc. civ., configurandosi l’ordinanza del 6 agosto 2021 comedichiarativa di una chiusura atipica della procedura (per inosservanzadi ordine di ripristino della continuità delle trascrizioni: cfr., da ultimo,Cass. 04/03/2025, n. 5784), come tale suscettibile di contestazioneunicamente con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi;il ricorso è dichiarato inammissibile;le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;presupposti processuali per il versamento al competente ufficio dimerito da parte della ricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dell’art. 13;p. q. m.dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro5.100 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoal competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.r.g. n. 25017/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 25017/2023 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ESTINZIONEComposta da ESECUZIONE –[OSCURATO:PERSONA] –INAPPLICABILITA’[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G. n. 25017/2023RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.-  Cron. ____________ALBERTO CRIVELLI - Consigliere -            CC - 22/01/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25017/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controMINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministropro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,tutti ope legis rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:SOCIETA].) [OSCURATO:PERSONA] DINumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026AGENZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n. 3414/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il 12 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 22gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato chein danno di [OSCURATO:PERSONA] (lite pendente deceduta) vennerointraprese nell’anno 1996 innanzi il Tribunale di Roma dueespropriazioni immobiliari (iscritte ai numeri R.G.Es. 91063 e 94029)ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. (cui è poisucceduta, a seguito di varie vicende, la [OSCURATO:SOCIETA].);sul medesimo cespite già staggito venne promossa nell’anno 2002altra procedura espropriativa (iscritta al numero 990 del R.G.Es. diquell’anno) ad iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] ma stavolta in danno di MatildeCiarlante, siccome asseritamente proprietaria del bene per successioneereditaria a [OSCURATO:PERSONA];nel frattempo, dell’immobile pignorato venne disposta la confiscaai sensi della (allora vigente) legge 31 maggio 1965, n. 575, all’esitodi procedura per l’applicazione di misure di prevenzione;in seno ad opposizione di terzo all’esecuzione dispiegata dalMinistero dell’Economia e Finanze e dall’Agenzia del Demanio, leprocedure esecutive vennero sospese nel dicembre 2007;r.g. n. 25017/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026rigettata, in via definitiva, detta opposizione, nell’anno 2018 leprocedure esecutive furono riassunte ad istanza dei creditori ed inquella iscritta al R.G.Es. n. 990/2002 [OSCURATO:PERSONA] dispiegò unintervento volontario assistito da titolo esecutivo;con ordinanza del 29 novembre 2019, il giudice dell’esecuzione delTribunale di Roma dichiarò l’estinzione dei procedimenti iscritti aiR.G.Es. n. 91093/96 e n. 94029/96 per mancata rinnovazione dellatrascrizione del pignoramento nel termine ventennale, mentre circa laprocedura iscritta al R.G.Es. n. 990/02 ordinò alla parte più diligente diaccertare la qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e di regolarizzare lacontinuità delle trascrizioni, assegnando un termine all’uopo;con ordinanza del 6 agosto 2021, il medesimo giudice, riscontratala mancata ottemperanza al precedente provvedimento, ordinò laestinzione della procedura R.G.Es. n. 990/2002;il reclamo interposto ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ. da LucianaCorso avverso tale ordinanza venne rigettato dal Tribunale di Roma;la decisione in epigrafe indicata, pronunciando sull’appello dellareclamante, ha dichiarato la nullità della sentenza di prime cure(dacché il Collegio decidente era composto anche dal giudice che avevaemesso il provvedimento reclamato) ed ha poi deciso nel merito ilreclamo, nuovamente rigettandolo;ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi;resistono, con unitario controricorso, il Ministero dell’Economia el’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati allacriminalità organizzata;non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate,in epigrafe singolarmente indicate;parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa;r.g. n. 25017/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato cheè superflua la illustrazione (e, a fortiori, la disamina) dei motivi diricorso, attesa la sua inammissibilità per tardività, come puntualmenteeccepito da parte controricorrente;come riferito in narrativa, la decisione impugnata innanzi questaCorte è stata resa in sede di appello su sentenza avente ad oggettoreclamo ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ.;a detta controversia – al pari di quanto previsto per le parentesioppositive incidentali alla espropriazione forzata (sulle quali, da ultimo,cfr. Cass. 30/12/2025, n. 34857/2025, cui si invia anche per ulterioririchiami) – non si applica, per l’intero suo svolgimento, la sospensioneferiale prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742;più specificamente, per fermo convincimento di nomofilachia, lasospensione feriale dei termini processuali non si applica al giudizioconseguente alla proposizione del reclamo ex art. 630, terzo comma,cod. proc. civ., avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione delprocesso di esecuzione per inattività delle parti, in quanto, sussistendol’esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendonoincerto, per i creditori o per il debitore, l’esito dell’azione esecutiva,ricorre la stessa ratio in forza della quale siffatta sospensione non siapplica ai giudizi di opposizione all’esecuzione. Pertanto, il termine didecadenza dal ricorso per cassazione avverso la sentenza di appelloemessa in detto giudizio (art. 327 cod. proc. civ.), da calcolare exnumeratione dierum, deve essere computato senza aggiungere ad essoi giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (cosìCass. 03/02/2003, n. 1531; conf. Cass. 11/02/2005, n. 2847; Cass.13/01/2009, n. 484; Cass. 18/03/2010, n. 6640);r.g. n. 25017/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026nella specie, a fronte di una sentenza pubblicata il 12 maggio 2003,il presente ricorso per cassazione è stato notificato il 12 dicembre 2023,elasso il termine semestrale fissato dall’art. 327 cod. proc. civ.;la riscontrata tardività dell’impugnazione, logicamente preliminare,assorbe ogni altro pur possibile rilievo ostativo alla decisione nel meritodel ricorso, quale la originaria improponibilità del reclamo ex art. 630cod. proc. civ., configurandosi l’ordinanza del 6 agosto 2021 comedichiarativa di una chiusura atipica della procedura (per inosservanzadi ordine di ripristino della continuità delle trascrizioni: cfr., da ultimo,Cass. 04/03/2025, n. 5784), come tale suscettibile di contestazioneunicamente con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi;il ricorso è dichiarato inammissibile;le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;presupposti processuali per il versamento al competente ufficio dimerito da parte della ricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dell’art. 13;p. q. m.dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro5.100 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoal competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.r.g. n. 25017/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 25017/2023Numero sezionale 260/2026Numero di raccolta generale 7468/2026Data pubblicazione 28/03/2026Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 25017/2023 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]   
Sentenza Cassazione n. 07468/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris