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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 31873/2026

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osinone emessa in data 01/04/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratorespeciale, impugna la sentenza di cui in epigrafe pronunciata ai sensi dell’art. 444cod. proc. pen., deducendo violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc.pen., assumendo che il giudice “ha ritenuto insussistenti le condizioni per ilproscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sulla base diuna motivazione meramente apparente”, senza verificare “la riconducibilitàsoggettiva del fatto all'imputato”, né esaminare “la natura meramente indiziariadegli elementi di accusa”.2.

Il ricorso è inammissibileperché proposto per questione non consentitain presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.:l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017,n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporrericorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena soltanto permotivi attinenti alla espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica delfatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.Ciò premesso, è inammissibile – e all'evidenza elusiva dei predetti limitinormativi – l’enunciazione, nel caso in esame, di un motivo di ricorso relativo allapenale responsabilità dell’imputato; va rilevato che la richiesta di penapatteggiata proveniente dallo stesso imputato implica sostanziale rinuncia adogni questione sulla colpevolezza; non è invero denunziabile in cassazione,rispetto alla sentenza di patteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione, daparte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, intesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129,comma 1, cod. proc. pen., in quanto l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamenteindicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n.1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018,Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali non rientra la denunzia di vizimotivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, conl'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusamossa nei suoi confronti (in parte motiva, Sez. 1, n. 33725 del 05/05/2021,Rindone, Rv. 281890-01).3.

Quanto esposto impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso,cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellaCassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissatain ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osinone emessa in data 01/04/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratorespeciale, impugna la sentenza di cui in epigrafe pronunciata ai sensi dell’art. 444cod. proc. pen., deducendo violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc.pen., assumendo che il giudice “ha ritenuto insussistenti le condizioni per ilproscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sulla base diuna motivazione meramente apparente”, senza verificare “la riconducibilitàsoggettiva del fatto all'imputato”, né esaminare “la natura meramente indiziariadegli elementi di accusa”.2. Il ricorso è inammissibileperché proposto per questione non consentitain presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.:l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017,n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporrericorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena soltanto permotivi attinenti alla espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica delfatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.Ciò premesso, è inammissibile – e all'evidenza elusiva dei predetti limitinormativi – l’enunciazione, nel caso in esame, di un motivo di ricorso relativo allapenale responsabilità dell’imputato; va rilevato che la richiesta di penapatteggiata proveniente dallo stesso imputato implica sostanziale rinuncia adogni questione sulla colpevolezza; non è invero denunziabile in cassazione,rispetto alla sentenza di patteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione, daparte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, intesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129,comma 1, cod. proc. pen., in quanto l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamenteindicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n.1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018,Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali non rientra la denunzia di vizimotivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, conl'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusamossa nei suoi confronti (in parte motiva, Sez. 1, n. 33725 del 05/05/2021,Rindone, Rv. 281890-01).3. Quanto esposto impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso,cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellaCassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissatain ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
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