CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 24003/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledella Repubblica della Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, quale giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata nell’interesse di RosarioImperiale, di declaratoria di sopravvenuta inesigibilità delle spese e sanzioniprocessuali in favore della Cassa delle ammende portate da alcune cartelle dipagamento notificate al suddetto a seguito di un procedimento di estradizione(estradizione successivamente revocata) e ha dichiarato non luogo a provvedersiin ordine alla richiesta di dichiarazione di prescrizione decennale ex art. 2946cod. civ. delle cartelle di pagamento per le quali sarebbe già maturata.2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, proponericorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione di legge e viziodi motivazione per avere la Corte di appello di Napoli disatteso il principio didiritto affermato dalla sentenza n. 48284 dell’11 settembre 2018 della SestaSezione penale, pronunciata proprio nel procedimento estradizionale a carico diImperiale, che disponeva, altresì, la restituzione integrale di tutti i beni sottopostia sequestro, sancendo che la revoca del decreto ministeriale di estradizionecomporta la cessazione di efficacia degli atti giurisdizionali strumentali e imponela revoca delle misure cautelari e la restituzione dei beni sottoposti a sequestro,poiché «la sopravvenuta revoca della domanda di estradizione travolge il titologiuridico su cui si fondava l’azione».Tale principio esplica i suoi effetti, secondo il difensore, anche nella vicendaprocessuale in esame, avendo la Corte di cassazione nella pronuncia suddettaaffermato in modo inequivocabile che non vi è spazio per la sopravvivenza dialcun provvedimento ancillare o strumentale, una volta revocato il procedimentodi estradizione, dovendo essere travolti tutti gli effetti giuridici ad esso collegati.E, ciò nonostante, la Corte di appello ha ritenuto di mantenere in vita icrediti, descritti dalle cartelle esattoriali, relativi ai ricorsi proposti avverso lamisura cautelare personale del 22 aprile 2008, nonostante tali ricorsicostituissero atti strumentali ed esecutivi del decreto ministeriale di estradizione,poi integralmente revocato. Facendo in tal modo sopravvivere effetti accessori afronte dell’estinzione del titolo principale da cui tali effetti derivavano.2.2. Con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione dell’art.670 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.Ci si duole che la Corte d’appello si basi su un’errata ricostruzione dellaripartizione di competenza tra giudice penale e giudice civile, richiamando leSezioni Unite Pislor e trascurando che detta pronuncia prevede con estremachiarezza la competenza del giudice civile solo nei casi in cui non si contesti lalegittimità della condanna alle spese processuali, ma il quantum debeatur. E,quindi, non in casi come quello in esame, in cui si discute non dell’importo dellecartelle esattoriali ma della legittimità del titolo esecutivo da cui esse traggonoorigine. Si rileva che vi è nota dell’Ufficio di Presidenza del Tribunale di Napoliche ha formalmente indicato che la competenza a conoscere le istanze dideclaratoria di inesigibilità o annullamento dei crediti derivanti dalle cartelle inquestione spetta al giudice dell’esecuzione penale; e che con riguardo alla stessala Corte parla di riferimento a diverse cartelle esattoriali rispetto a quelle oggettodel presente procedimento e di atto privo di valore giurisdizionale.Osserva, inoltre, la difesa che la Corte, nell’affermare che le cartelle sonodivenute definitive, per cui costituiscono a tutti gli effetti giuridici titoli per ilrecupero delle spese, si pone in contrasto con il consolidato orientamento dilegittimità che nega espressamente l’autonoma esecutività delle pronunceemesse in sede incidentale qualora esse non si inseriscano in un procedimentoprincipale conclusosi con sentenza di condanna irrevocabile e secondo cui lacondanna alle spese processuali relative ai procedimenti incidentali, anche nellafase che si è svolta dinanzi alla Corte di legittimità, non costituisce titoloautonomo e suscettibile di immediata esecuzione, in quanto il recupero di talispese postula la definizione del procedimento principale, il cui esito, solo in casodi condanna, determina l’attivazione della relativa procedura. Rileva che le spesee la condanna alla sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,seguono la sorte del procedimento principale.Evidenzia che nel caso di specie la revoca del decreto ministeriale diconsegna costituisce un elemento sopravvenuto che incide direttamente sullalegittimità del procedimento estradizionale e, per conseguenza, travolge anchel’interesse ad impugnare i provvedimenti incidentali ad esso correlati, per cui, inassenza di colpa processuale, risulta illegittima ogni condanna ex art. 616 cod.proc. pen. e doveroso l’annullamento delle relative cartelle esattoriali.2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si rileva violazione degli artt. 701 ess. cod. proc. pen., per avere il Giudice dell’esecuzione attribuito alla sentenzaestradizionale una funzione e un’efficacia preclusive non previste dalla legge,distorcendone la natura meramente processuale e il ruolo ancillare rispetto alladecisione del Ministro della Giustizia, con conseguente erronea estensione dellasua incidenza sul piano dell’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie derivanti daltitolo.Si sottolinea che unico titolo esecutivo è il decreto del Ministro dellaGiustizia, che si pronuncia in via definitiva sul merito della domanda diestradizione avanzata dallo Stato estero e che la revoca di tale decreto,intervenuta con decreto del 25 luglio 2017, che ha annullato il precedentedecreto favorevole alla consegna del 22 marzo 2007, ha comportatol’abrogazione in radice dell’intero procedimento estradizionale, facendo veniremeno tutti gli effetti giuridici derivanti dal procedimento di estradizione, compresii provvedimenti processuali e giurisdizionali ad esso accessori, tra cui quelli chehanno dato causa alla formazione delle cartelle esattoriali opposte.2.4. Col quarto motivo di ricorso ci si duole dell’erronea interpretazione dellarevoca del procedimento di estradizione, con conseguente confusione tra volontàsovrana dello Stato estero e comportamento dell’estradando e fraintendimentodell’efficacia del decreto ministeriale e l’esistenza di termini perentori.Si evidenzia che sul piano del diritto la revoca della richiesta di consegna daparte dello Stato estero rappresenta un atto unilaterale, espressione dellavolontà sovrana dello Stato richiedente, i cui effetti non possono in alcun modoessere subordinati al comportamento dell’estradando o a presunti ritardiimputabili alle autorità esecutive italiane.Si rileva che l’unico termine perentorio è quello previsto dall’art. 708,comma 6, cod. proc. pen., secondo cui, se nel termine fissato, lo Statorichiedente non provvede a prendere in consegna l’estradando, il provvedimentodi concessione perde efficacia.Si aggiunge che è un errore logico ricondurre la rinuncia alla consegna daparte dello Stato richiedente al comportamento dell’estradando ritenuto latitanteda oltre un decennio.2.5. Con il quinto motivo di impugnazione sono eccepiti violazione dell’art.111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen.Lamenta il difensore che l’ordinanza è priva dei requisiti minimi di coerenzalogico argomentativa, integrando, per quanto detto, una classica ipotesi dimotivazione apparente, come emerge dagli stralci di massime giurisprudenzialinon pertinenti al caso specifico, tra cui quelli estrapolati dalle Sezioni UnitePislor.2.6. Col sesto motivo di ricorso si rileva violazione degli artt. 3 e 111 Cost.Lamenta la difesa che, secondo l’impostazione dell’ordinanza impugnata, siverrebbe a creare una irragionevole disparità di trattamento tra due soggettiche versano in condizioni del tutto assimilabili; e precisamente, da un lato, ilcondannato che a seguito di revisione ottiene l’assoluzione e vede cancellati tuttigli effetti della sentenza precedentemente emessa, comprese le speseprocessuali e le pene pecuniarie e, dall’altro, l’estradando la cui consegna vienedefinitivamente revocata dallo Stato estero, determinando il venir meno del titoloesecutivo su cui si fondava la pretesa estradizionale, che, invece, si vede ancoradestinatario della pretesa esecutiva per pene pecuniarie e spese processualifondate su atti ormai privi di forza esecutiva. Con violazione, quindi, del principiodi uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e del diritto alla difesa e al giusto processo dicui all’art. 111 Cost.La difesa insiste, alla luce delle suddette censure, per l’annullamentodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.2. Come ripercorso dall’ordinanza impugnata:- [OSCURATO:PERSONA] è stato oggetto di una richiesta di estradizione da partedelle Autorità del [OSCURATO:PERSONA] in data 16 dicembre 2005;- la Corte di appello di Napoli definiva il relativo procedimento penale consentenza del 22 giugno 2006 esprimendo parere favorevole all’estradizione,sentenza confermata dalla Corte di cassazione il 19 dicembre 2006;- il 22 marzo 2007, il Ministro della Giustizia autorizzava l’estradizione e ilconsegnando si rendeva irreperibile, per cui veniva emesso un nuovo mandato afini di cattura il 22 aprile 2008 dalla Corte di appello su impulso del Ministro, conconseguente applicazione della misura cautelare della custodia in carcere;- avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] proponeva diversi ricorsi al fine diottenere la revoca della misura cautelare, tutti rigettati con condanne alle spesee al pagamento di somme di denaro in favore della Cassa delle ammende,trasfuse in cartelle esattoriali;- in data 27 giugno 2017 il [OSCURATO:PERSONA] notificava al Ministro italiano ilformale ritiro della domanda, perché, come evidenziato nello stesso ricorso chesvolge una sintesi cronologica dell’intera vicenda estradizionale, accertatal’assenza dal territorio italiano di [OSCURATO:PERSONA], le Autorità britanniche avviavanoricerche in Tunisia, paese ove risultava essersi rifugiato quest’ultimo, culminatecon il suo arresto;- il Ministro della Giustizia il 25 luglio 2017 revocava il proprio decreto;- conseguentemente la Corte di appello di Napoli con ordinanza emessa il 10aprile 2018 proponeva la revoca dell’ordine esecutivo di estradizione e dellacorrelata misura di custodia cautelare;- tale provvedimento veniva confermato dalla Corte di cassazione consentenza dell’11 settembre 2018, depositata il 23 ottobre 2018, che disponeva,altresì, la restituzione integrale di tutti i beni sottoposti a sequestro.2.1. Il ricorrente assume, anche alla luce della decisione in ultimomenzionata, che il ritiro della domanda estradizionale da parte delle Autorità delRegno [OSCURATO:PERSONA], al quale ha fatto seguito la revoca del decreto estradizionale delMinistro italiano in data 25 luglio 2017, e, quindi, il venir meno del giudizioprincipale, avrebbe causato la perdita di efficacia di tutte le decisioni deiprocedimenti incidentali instaurati a seguito delle richieste di revoca delle misurecautelari, travolgendo le condanne alle spese processuali e alle sanzionipecuniarie, per cui le cartelle esattoriali poste in esecuzione nei suoi confrontidovrebbero essere dichiarate inesigibili.2.2. Correttamente la Corte territoriale ritiene, invece, di disattendere larichiesta di declaratoria di inesigibilità delle cartelle esattoriali, in quantoinfondata.2.2.1. Rileva, in primo luogo, che la sentenza favorevole all’estradizionepronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 22 giugno 2006 è divenutadefinitiva e irrevocabile il 19 dicembre 2006, per cui a seguito del fatto cheImperiale si rendeva irreperibile veniva diramato un nuovo mandato di catturacon imposizione della misura cautelare della custodia in carcere (22 aprile 2008),misura di cui veniva richiesta la revoca con la presentazione di quattro distintiricorsi, tutti rigettati con quattro ordinanze, pronunciate rispettivamente il 7agosto 2012, il 13 novembre 2012, il 16 maggio 2013 e il 5 dicembre 2013,provvedimenti che condannavano il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Osserva che tali ordinanze sono divenute definitive, per cui costituiscono atutti gli effetti giuridici titoli per il recupero delle spese; e che non coglie nelsegno l’eccezione difensiva che vuole travolte le suddette decisioni dal successivodecreto del Ministro della Giustizia di revoca del proprio decreto di estradizione,in quanto quest’ultimo è basato esclusivamente sul formale ritiro della domandada parte del [OSCURATO:PERSONA], che ha, come conseguenza, la sentenza del 10 aprile2018 della Corte di appello di Napoli di revoca della misura cautelare dellacustodia e non travolge le precedenti decisioni sulle richieste di revoca presequando l’estradizione era stata autorizzata ed era stata disposta la custodiacautelare in carcere non eseguita per irreperibilità dell’estradando.2.2.2. Tali argomentazioni sono scevre da vizi logici e giuridici, in quanto ilritiro della domanda estradizionale e la conseguente revoca del decretooriginariamente emesso non sono legati, come ben evidenziato dal Procuratoregenerale, al buon esito di impugnazioni proposte dal ricorrente nell’ambito dellaprocedura estradizionale, ma unicamente alla sopravvenuta carenza di interessedello Stato richiedente per il fatto che l’estradando, che non risultava più trovarsinel territorio italiano, era stato arrestato in territorio tunisino; e come tali noninficiano la soccombenza pronunciata nei procedimenti cautelari, alla quale silegano le condanne alle spese e alle sanzioni pecuniarie trasfuse nelle cartelleesattoriali.2.3. La strumentalità della procedura giudiziaria al funzionamento di quellapolitica, costituita dalla domanda dell’Autorità estera e dal provvedimento (nonvincolato) del Ministro, diffusamente argomentata dal ricorrente, non muta itermini della questione, proprio perché, nel caso in esame, l’estradizione non èstata revocata per insussistenza dei necessari presupposti, con il travolgimentodi eventuali condanne alle spese in sede cautelare che non sarebbero piùgiustificate, ma per un fatto sopravvenuto, peraltro dovuto al comportamentodell’estradando, il quale prima si rendeva irreperibile e poi si allontanava dalterritorio italiano venendo arrestato in Tunisia, fatto che ha fatto venire menol’interesse dello Stato richiedente (che aveva nel frattempo e separatamenteottenuto l 'arresto del prevenuto a f ini estradizionali dal paese dirifugio)determinandone il formale ritiro della domanda di estradizione.Trattandosi, quindi, di sopravvenuta carenza di interesse derivante dalsoddisfacimento della pretesa, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente,tale evenienza non travolge affatto le condanne alle spese e alle sanzionipecuniarie legate alla soccombenza nelle procedure giudiziarie, che da dettasopravvenuta carenza non risulta inficiata: tale evenienzaè cosa diversa da unesito favorevole di eventuale impugnazione proposta dall'interessato in ambitoestradizionale che, essa sola, potrebbe determinare l'inesigibilità dei crediti perspese e sanzioni processuali della procedura.2.4. E, pertanto, non è in alcun modo pertinente l’equiparazione – svolta nelricorso - con l’ipotesi del condannato che, a seguito di revisione, ottienel’assoluzione e vede cancellati tutti gli effetti della sentenza precedentementeemessa, comprese le spese processuali e le pene pecuniarie, in quanto nel casodi specie la pretesa esecutiva per pene pecuniarie e spese processuali si fonda suordinanze, come evidenziato dall’ordinanza impugnata, divenute definitive ecostituenti, pertanto, titoli, a tutti gli effetti giuridici, per il recupero delle spese,che si ricollegano ad una sentenza divenuta definitiva e irrevocabile in data 19dicembre 2006 favorevole all’estradizione. Estradizione, che, poi, non veniva maieseguita a causa delle vicende sopravvenute, tanto da determinare il ritiro delladomanda di estradizione da parte dello Stato richiedente, la revoca del decreto diestradizione da parte del Ministro italiano e l’emissione di un’ordinanza con cui lastessa Corte di appello disponeva la revoca dell’ordine esecutivo di estradizione edelle correlate misure coercitive, con efficacia sul procedimento estradizionale,che, proprio perché giustificata da sopravvenuta carenza di interesse, deveritenersi tale da non inficiare le spese e le sanzioni pecuniarie collegate adun’estradizione legittimamente autorizzata e poi revocata in uno con le misurecautelari sia personale che reale.2.5. Il fatto che la Corte di cassazione abbia disposto la restituzione di tutti ibeni sequestrati ad [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che, una volta revocato il procedimentodi estradizione, vengano meno le misure cautelari ad esso connesse, nonsignifica che, poi, non debbano essere pagate spese e sanzioni pecuniariedisposte nell’ambito delle relative procedure giudiziarie quando il titolo giuridicosu cui si fondavano esisteva ed era legittimo, venendo meno solo a seguito delformale ritiro della domanda estradizionale determinato da fatto successivo.3. Corretta – e, quindi, infondata la relativa doglianza - risulta anche ladeclinazione di competenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli –dichiarando non luogo a provvedersi - in relazione alla concomitante domanda,formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa alla declaratoria di prescrizione deicrediti di giustizia, in quanto assolutamente conforme ad una condivisibilepronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 30550 del 04/05/2023, Giromini, Rv.284977), secondo cui, in tema di esecuzione della condanna alle speseprocessuali, la competenza a decidere sulla domanda avente ad oggetto laprescrizione del credito non spetta al giudice dell'esecuzione penale ma al giudicecivile competente per l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc.civ.Detta pronuncia, la cui motivazione è ampiamente ripresa dall’ordinanzaimpugnata, equipara questa ipotesi a quella della contestazione sullaquantificazione delle spese trattata da Sez.U., n. 491 del 29/09/2011, dep.2012, Pislor, Rv. 251265. Si afferma, in particolare, che, ove non sia indiscussione la sussistenza e la portata della statuizione di condanna alpagamento delle spese del procedimento penale, la vicenda del rapportoobbligatorio tra Stato e persona condannata sorto per effetto della statuizionepenale, compresa quella relativa all’estinzione del diritto di credito perprescrizione, rientra nelle attribuzioni giurisdizionali del giudice civile, non anchedel giudice dell’esecuzione penale. Ciò in quanto, appunto, il fatto da accertare(costituito dall’influenza del tempo dalla legge previsto per l’estinzione perprescrizione del diritto di credito e dall’inizio del termine necessario perprescrizione) si pone “a valle” dell’accertata definizione del presupposto dellacondanna alle spese e del perimetro della sua operatività.3.1. La Corte di appello di Napoli,calando tali principi nel caso concreto,ritenuta, quindi, la sussistenza e la validità della condanna alle spese pronunciatanelle ordinanze di rigetto di revoca della misura di custodia cautelare in carcereapplicata ad [OSCURATO:PERSONA] alla luce della sentenza favorevole all’estradizione,passata in giudicato, e del pericolo di fuga determinato dalla volontaria latitanzadell’estradando, rileva che la vicenda del rapporto obbligatorio tra Stato econdannato, compreso l’accertamento dell’estinzione del credito per intervenutaprescrizione ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., spetta al giudice civile da adiresecondo le norme del codice di procedura civile (artt. 615-617 cod. proc. civ.).3.2. Aggiunge che, infine, le Sezioni Unite, nella sentenza richiamata, hannoevidenziato che il riparto di potestà giurisdizionale fra giudice dell’esecuzionepenale e giudice civile dell’opposizione all’esecuzione nella materia in esame nonpone questioni di giurisdizione ovvero di competenza, bensì attiene alla diversadisciplina processuale (rispettivamente recata dal codice di rito penale e daquello di procedura civile) che il giudice deve applicare per addivenire allapronuncia sulla domanda del destinatario di condanna, irrevocabile, alpagamento delle spese del processo penale sulla base del relativo petitumsostanziale; e che, per tale ragione, è stato specificamente affermato che ilgiudice penale, erroneamente investito nelle forme dell’incidente di esecuzionedella domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazioneal pagamento di determinate partite delle spese processuali, deve dichiarare(non il proprio difetto di giurisdizione ma solo il) non luogo a provvederesull’istanza, senza che tale declaratoria possa costituire in sé preclusione allarisottoposizione della stessa, nel rispetto dei presupposti procedurali necessari, algiudice civile competente in materia di opposizione di esecuzione forzata.4. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna diImperiale al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]