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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2019

Cassazione n. 35925/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Province n.114 PAOLA [OSCURATO:PERSONA] ic,p B/23 presso lo studio dell'AvviElvira [OSCURATO:PERSONA]Ké—nA rappresentPe d14-es.:3 gai; IM" , per procura in calce al ricorso- ,e Avv. 'éLvl - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -cDntroricorrente- avverso la sentenza n.809/40/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione distaccata di Latina, depositata il 15 novembre 2013. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] C:rucitti.

Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina (d'ora in poi C.T.R.) ne aveva rigettato l'appello proposto avverso la decisione con cui il primo Giudice aveva, a sua volta, rigettato il ricorso proposto dalla Società avverso l'avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per l'anno di imposta 2006; in particolare, la C.T.R. riteneva che la sentenza di primo grado, aveva dato contezza, seppur sinteticamente, delle ragioni del rigetto del ricorso introduttivo, evidenziando come fosse emerso, dalla documentazione in atti, una duplicazione di fatturazione a fronte degli stessi lavori: ora fatturati alla Hill da parte delle tre imprese ...ora fatturate dalla PAMA 77 sempre alla Hifi.

E che si tratti degli stessi lavori si ricava dalla corrispondenza tra le opere descritte nelle quattro fatture in contestazione e quelle descritte nel documento prodotto dall'Agenzia "[OSCURATO:PERSONA] il ricorso è stato avviato, ex art.380 bis -1 ccd.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria.

Considerato che: 1.il primo motivo di ricorso -rubricato:viafazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto degli art.39, primo comma e ss. del d.P.R. n.633/72, nonché dell'arti, comma secondo, del d.lgs.n.471/97, art.9 comma 1 del d.lgs.471 del 1997 e dell'art.19 del d.Lgs. 446/97, ai sensi e per gli effetti dell'art.360.primo comma, num.3 cod.proc.civ -è inammissibile.

Secondo gli insegnamenti di questa Corte (cfr. Cass.n.640 del 14/01/2019; Cass.n.23851 del 25/09/2019; Sez.

Un., n. 25573 del 12/11/2020) <<Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità>>. 1.2 Nel caso in esame il ricorso, nei termini in cui è formulato neppure indica con quali argomentazioni e perché il Giudice di appello sia incorso nel denunciato errore in udicando, risolvendosi il mezzo di impugnazione in una critica all'operato degli accertatori, prima, e alla sentenza di primo grado, poi. 2.Con il secondo motivo la ricorrente si duole dell'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ossia della mancata pronuncia sulla nullità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onere della prova ex art.2697 cod.civ. da parte dell'Amministrazione. 2.1.11 mezzo di impugnazione è, all'evidenza, inammissibile alla luce del principio reiteratamente affermato da questa Corte (cfr. tra le altre, di recente, Cass.n.11603 del 14/05/2018 e Cass. n.36881 del 26.11.2021) secondo cui «il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito>>. 2.2.Nel caso in esame, la ricorrente, pur indicando in rubrica un vizio astrattamente riconducibile al numero 4 del primo comma dell'art.360 cod.proc.civ., nella illustrazione del motivo rassegna, invece, una violazione di legge, peraltro astratta, e in difetto di specificità, non avendo indicato in quale atto processuale e in quale grado avesse introdotto la questione agitata con il mezzo. 3.In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese processuali che liquida in complessivi euro 7.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 q u a te r del d.P.R. r.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Province n.114 PAOLA [OSCURATO:PERSONA] ic,p B/23 presso lo studio dell'AvviElvira [OSCURATO:PERSONA]Ké—nA rappresentPe d14-es.:3 gai; IM" , per procura in calce al ricorso- ,e Avv. 'éLvl - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -cDntroricorrente- avverso la sentenza n.809/40/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione distaccata di Latina, depositata il 15 novembre 2013. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] C:rucitti. Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina (d'ora in poi C.T.R.) ne aveva rigettato l'appello proposto avverso la decisione con cui il primo Giudice aveva, a sua volta, rigettato il ricorso proposto dalla Società avverso l'avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per l'anno di imposta 2006; in particolare, la C.T.R. riteneva che la sentenza di primo grado, aveva dato contezza, seppur sinteticamente, delle ragioni del rigetto del ricorso introduttivo, evidenziando come fosse emerso, dalla documentazione in atti, una duplicazione di fatturazione a fronte degli stessi lavori: ora fatturati alla Hill da parte delle tre imprese ...ora fatturate dalla PAMA 77 sempre alla Hifi. E che si tratti degli stessi lavori si ricava dalla corrispondenza tra le opere descritte nelle quattro fatture in contestazione e quelle descritte nel documento prodotto dall'Agenzia "[OSCURATO:PERSONA] il ricorso è stato avviato, ex art.380 bis -1 ccd.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria. Considerato che: 1.il primo motivo di ricorso -rubricato:viafazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto degli art.39, primo comma e ss. del d.P.R. n.633/72, nonché dell'arti, comma secondo, del d.lgs.n.471/97, art.9 comma 1 del d.lgs.471 del 1997 e dell'art.19 del d.Lgs. 446/97, ai sensi e per gli effetti dell'art.360.primo comma, num.3 cod.proc.civ -è inammissibile. Secondo gli insegnamenti di questa Corte (cfr. Cass.n.640 del 14/01/2019; Cass.n.23851 del 25/09/2019; Sez. Un., n. 25573 del 12/11/2020) <<Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità>>. 1.2 Nel caso in esame il ricorso, nei termini in cui è formulato neppure indica con quali argomentazioni e perché il Giudice di appello sia incorso nel denunciato errore in udicando, risolvendosi il mezzo di impugnazione in una critica all'operato degli accertatori, prima, e alla sentenza di primo grado, poi. 2.Con il secondo motivo la ricorrente si duole dell'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ossia della mancata pronuncia sulla nullità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onere della prova ex art.2697 cod.civ. da parte dell'Amministrazione. 2.1.11 mezzo di impugnazione è, all'evidenza, inammissibile alla luce del principio reiteratamente affermato da questa Corte (cfr. tra le altre, di recente, Cass.n.11603 del 14/05/2018 e Cass. n.36881 del 26.11.2021) secondo cui «il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito>>. 2.2.Nel caso in esame, la ricorrente, pur indicando in rubrica un vizio astrattamente riconducibile al numero 4 del primo comma dell'art.360 cod.proc.civ., nella illustrazione del motivo rassegna, invece, una violazione di legge, peraltro astratta, e in difetto di specificità, non avendo indicato in quale atto processuale e in quale grado avesse introdotto la questione agitata con il mezzo. 3.In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese processuali che liquida in complessivi euro 7.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1 q u a te r del d.P.R. r.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
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