CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40222/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma il 18 ottobre 2021 in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90 commesso in Roma il 17 ottobre 2021. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e in relazione alla ritenuta sussistenza dell'illecita finalità di spaccio del materiale sequestrato nonché in ordine alla eccessività della pena inflitta. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 4 - 6): in particolare, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'illecita finalità di spaccio del materiale sequestrato, la corte territoriale non si è limitata a valutare il solo dato ponderale della sostanza detenuta, ma ha valutato anche le modalità comportamentali dell'imputato astrattamente idonee a giustificarne una destinazione ad uso non esclusivamente personale ma finalizzata alla cessione, sia considerando che l'imputato alla vista dei carabinieri ha gettato gli involucri contenenti cocaina in un luogo circostante, sia considerando la mancata dimostrazione della situazione di tossicodipendenza da parte dell'imputato, sia in ragione delle in equivoche modalità di confezionamento della sostanza sequestrata. La sentenza impugnata deduce quindi la finalità di cessione da oggettivi e in equivoci elementi acquisiti al processi valutati in modo coerente e perfettamente logico, nonchè applica con ragionamento immune da censure i criteri di cui all'art. 133 cod pen, facendo riferimento ai plurimi precedenti penali dell'imputato . 3. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2