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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06540/2023

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RLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22907/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’ Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. elettivamente domiciliate in Roma , [OSCURATO:PERSONA], 44, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (studio legale [OSCURATO:PERSONA]) e rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA n. 4885/2019, depositata il5 dicembre 2019.

IRAP ACCERTAMENTOudita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2023 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Premesso che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un unico motivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. che resistono con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, invece, aveva accolto il ricorso delle contribuenti avverso l’avviso di accertamento con il quale per l’anno di imposta 2011 era stato recuperato a tassazione ai fini Irap un maggior reddito.

L’Ufficio, in particolare, aveva riconosciuto una quota minore di ammortamento dell’avviamento fiscalmente deducibile ai sensi dell’art. 103, comma 3, t.u.i.r.

2. Con istanza depositata il 17 febbraio 2023, la controricorrente chiedeva la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205,legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Considerato che:

1. La societàcontribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205,legge n. 197 del 2022 al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio.

2. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contrib uente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processoè sospeso fino al 10 luglio 20 23 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata».

3. Stante l’espressa istanza, occorre provvedere in conformità.

P.Q.M.

Sospende il processosino al 10 luglio 2023 e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 23 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22907/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’ Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. elettivamente domiciliate in Roma , [OSCURATO:PERSONA], 44, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (studio legale [OSCURATO:PERSONA]) e rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA n. 4885/2019, depositata il5 dicembre 2019. IRAP ACCERTAMENTOudita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2023 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Premesso che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un unico motivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. che resistono con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, invece, aveva accolto il ricorso delle contribuenti avverso l’avviso di accertamento con il quale per l’anno di imposta 2011 era stato recuperato a tassazione ai fini Irap un maggior reddito. L’Ufficio, in particolare, aveva riconosciuto una quota minore di ammortamento dell’avviamento fiscalmente deducibile ai sensi dell’art. 103, comma 3, t.u.i.r. 2. Con istanza depositata il 17 febbraio 2023, la controricorrente chiedeva la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205,legge 29 dicembre 2022, n. 197. Considerato che: 1. La societàcontribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205,legge n. 197 del 2022 al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio. 2. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contrib uente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processoè sospeso fino al 10 luglio 20 23 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata». 3. Stante l’espressa istanza, occorre provvedere in conformità. P.Q.M. Sospende il processosino al 10 luglio 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 23 febb
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