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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11001/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la particolare tenuità dei fatti in accertamento.

2. I due indagati hanno proposto ricorso in cassazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento di archiviazione. [OSCURATO:PERSONA]

4. I due ricorrenti hanno rinunciato al ricorso (atto di rinuncia del difensore munito di procura speciale); i ricorsi, quindi, devono dichiararsi inammissibili, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera D, del cod. proc. pen.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia dei ricorrenti con condanna alle spese pari ad euro 500 per ciacuno.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la particolare tenuità dei fatti in accertamento. 2. I due indagati hanno proposto ricorso in cassazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento di archiviazione. [OSCURATO:PERSONA] 4. I due ricorrenti hanno rinunciato al ricorso (atto di rinuncia del difensore munito di procura speciale); i ricorsi, quindi, devono dichiararsi inammissibili, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera D, del cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente. PQM Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia dei ricorrenti con condanna alle spese pari ad euro 500 per ciacuno. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 11001/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris