CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25316/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14131/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da procura speciale allegata, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , elettivamente domiciliatoin Roma, via degli Scipioni, n. 256/B presso lo studio del difensore. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Vicenza (VI), rappresentata e difesa, per procura speciale allegata, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamente domiciliata in Vicenza, P.zza Matteotti, n. 6, presso lo studio del difensore. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 3760/2019, depositata il 23settembre 2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notifica va alla società Daedalo s . r . l . e d a Gian FrancoAlbasini ingiunzione di pagamento, dagli stessi opposta con due distinti atti di citazione, edulteriormente notificava agli stessi un atto di citazione che ha introdotto lavertenza n. 163/2006 avanti a l Tribunale di Vicenza . 1.1 Iprocedimenti, successivamente riuniti, hanno ad oggetto il medesimo rapporto, regolato dal contratto di prestazione d’opera e servizi datato 26.05.05 e sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] nonché da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in nome e per conto della costituenda Daedalo s.r.l. In tale contratto la società Daedalo assumeva l’obbligo di compiere una serie di voli schedulatie ripetitivi dall’aeroporto di Vicenza per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] instaurato le suindicate procedure giudiziarie per ottenere da Daedalo s.r.l. e, ai sensi dell’ art. 2331 c od. c iv. , anche da [OSCURATO:PERSONA], la restituzione del deposito cauzionale di euro 145.000,001, versato da [OSCURATO:PERSONA] a Daedalo alla sottoscrizione del contratto e che Daedalo, che aveva interrotto i voli ben prima della fine naturale del rapporto, non poteva trattenere,posto che il contratto consentiva la trattenuta solo a titolo di pagamento degli ultimi 15 giorni di svolgimento dell’attività, nonché per ottenere la restituzione delle somme versate in eccesso nel corso del rapporto. Daedalo s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in causa resistendo, e sostenendo che sarebbe stata [OSCURATO:PERSONA] ad essere inadempiente al contratto, per non aver versato l’iva sui corrispettivi soggetti e per ritardo nei pagamenti; inoltre Daedalo s.r.l. formula va varie domande di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 La sentenza 20 febbraio 2013 del Tribunale di Vicenza ha statuito sulle rispettive e molteplici domande delle partinei seguenti termini : -ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2633 \ 2005 con cui era stato ingiunto a Daedalo e ad Albasini di restituire il deposito cauzionale di euro 145.000,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA]; -ha condannato Daedalo e Albasini a versare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 14.323,82 quale differenza tra il dare e l'avere del rapporto tra le parti. Il Tribunale di Vicenza ha rigettato: - la domanda con cui Albasini aveva richiesto la pronuncia di difett o di legittimazione; -la domanda di revoca del decreto ingiuntivo; - la domanda riconvenzionale di condanna di [OSCURATO:PERSONA] a versare a Daedalo la somma di euro 98.500 a titolo di IVA; - la domanda riconvenzionale di condanna di [OSCURATO:PERSONA] a versare a Daedalo la somma di 14.500,00per iva della seconda metà di settembre; - la domanda riconvenzionale di condanna di [OSCURATO:PERSONA] a versare a Daedalo la somma di euro 134.924,68 a titolo di differenza tra gli importi corrisposti e quelli da corrispondere calcolati sul monte minimo di 200 ore; - la domanda riconvenzionale di condanna di [OSCURATO:PERSONA] a risarcire a Daedalo i danni in via equitativa; - la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al versamento a favore di Daedalo della penale contrattuale di euro 200.000,00; -la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento danni a favore di Daedalo per euro 200.000,00per aver preso accordi con altra compagnia di volo;- la domanda di compensazione tra l'importo del decreto ingiuntivo e l'importo di 98.500 asseritamente dovuto per iva e la somma di cui al decreto ingiuntivo. 2. Avverso tale sentenza hanno interposto appello Daedalo s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] avanti alla Corte d’ Appello di Venezia; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello incidentale. 2.1 In data 22.1.2018 la corte di merito ha dichiarato l’interruzione del giudizio, posto che Daedalo s.r.l. si era cancellata dal registro delle imprese . 2.2Gian [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il giudizio di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel precisare le conclusioni, ha rilevatocome dopo la cancellazione della società, fossero inammissibili e infondate le domande svolte dall’Albasini con cui venivano richiesti provvedimenti di accertamento o condanna destinati a riverberare effetti sul patrimonio di Daedalo. 2.3Con sentenza n. 3760/2019 del 23 settembre 2019 la Corte d’Appello di Veneziaha respinto l’appello principale e l’appello incidentale, confermando la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Vicenza. 3. Avverso la sentenza d’appello G ian F ranco Albasini propone ora ricorso in Cassazione sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso anche contenente ricorso incidentale condizionato affidato a cinque motivi. Resiste al ricorso incidentale con controricorso Gian FrancoAlbasini. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Il ricorrente ed il resistente hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce Violazione e falsa applicazione dell’art. 2331 c.c. e degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. per aver la Corte d’Appello di Venezia erroneamente interpretato la clausola contenuta nell’intestazione del contratto concluso tra le parti in data 25.05.2005 (“Ing. [OSCURATO:PERSONA] (…) in proprio e in nome e per conto della costituenda Daedalo s.r.l. (…) la quale, dopo la sua iscrizione nel registro delle imprese (…) subentrerà in toto nella responsabilità e gestione del presente contratto, assumendone diritti e obblighi”) . Il motivo è inammissibile. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte il ricorrente non può limitarsi a contrapporre all’interpretazione del contratto accolta dalla corte d’appello una diversa interpretazione, posto che la ricostruzione della volontà delle parti costituisce giudizio di fatto incensurabile in Cassazione (Cass., 10/02/2015, n. 2465: In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati) ed il motivo, in tal modo dedotto, omette di censurare la motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della eventuale violazione delle regole ermeneutiche nei limiti stabiliti da costante orientamento di legittimità ; Cass., 30/07/2019, n. 20460: La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra ; Cass., 04/06/2019, n. 15210: L'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto di una clausola contrattuale costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito e che è censurabile in sede di legittimità, nel caso di dedotta violazione delle norme ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 c.c. e ss. ove la censura venga formulata con la specifica indicazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato; nel qual caso non è sufficiente un generico e cumulativo richiamo ai criteri interpretativi violati e neppureuna critica della ricostruzione della volontà dei contraenti che, benché genericamente riferibile alla violazione denunciata, si riduca alla mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata ). 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 2697 c.c. per aver la Corte d’Appello di Venezia erroneamente interpretato - ed invertito l’onere della prova limitatamente alla clausola 6 del contratto - in relazione alle clausole contenute nel contratto concluso tra le parti in data 25.05.2005, n. 3 (“la Committente (ndt. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) garantisce alla società (ndt. Daedalo s.r.l.), a partire dal mese di luglio, il versamento di un corrispettivo mensile minimo pari a 200 (duecento) ore di volo “block to block” al prezzo orario di euro 1.450,00 (millequattrocentocinquanta) –salvo quanto stabilito nel punto 6 –secondo il piano di voli indicato nell’allegato B) e n. 6 (“a. la Società (n.d.t. Daedalo S.r.l.) sarà responsabile di qualunque cancellazione di volo che non sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore e/o che non sia dovuta a causa imputabile esclusivamente alla condotta colposa e/o dolosa di terzi (non sono considerati terzi i dipendenti e/o collaboratori della Società, nonché gli equipaggi, i tecnici manutentori e il personale comune legato alla [OSCURATO:PERSONA]), in particolare sono cause di forza maggiore gli scioperi (eccetto quelli dei dipendenti e collaboratori della Società, nonchédegli equipaggi e dei tecnici manutentori, nonché del personale comunque legato alla [OSCURATO:PERSONA]), i boicottaggi, gli atti delle autorità governative, incluso L'E.N.A.C. ecc. b. In caso di cancellazione di volo in cui sia ravvisabile una responsabilità della società secondo i criteri sopra indicati la committente avrà solamente il diritto di sottrarre dal compenso mensile garantito a favore della società, pari a 200 ore di volo mensili, il compenso per le ore di volo necessarie a coprire la tratta cancellata") . Anche questo motivo è inammissibile. Il ricorrente sostanzialmente non accetta l’interpretazione data dal giudice di merito e ne sollecita una rivisitazione, che, come si è detto, è tuttavia preclusa nella presente sede di legittimità. Per altro verso, va osservato che la corte territoriale ha fatto buon governo degli oneri probatori ed ha rilevato che sussiste la prova dell’avvenuta cancellazione di numerosi voli da parte di Daedalo e che il contratto tra le parti prevedeva che la detrazione del compenso per le ore non volate sarebbe stata esclusa soltanto se i voli non fossero stati eseguiti per caso fortuito, forza maggiore, o fatto del terzo, evenienza questa che non è stata dimostrata in causa. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio –per aver la Corte di Appello omesso di pronunciarsi e/o di motivare la sentenza in ordine ad un motivo impugnazione riportato nell’atto di appello [pg-20 - 21 dell’atto di appello, contenuto nel Doc. 5, fascicolo di secondo grado] confermando la motivazione intrinsecamente contraddittoria della sentenza di primo grado . Il motivo è infondato. In disparte il fatto cheil ricorrente lamenta contemporaneamente omessa pronuncia ed omessa motivazione(sulla cui differenza, v. Cass., 05/07/2021, n. 18893), va rilevato che la corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado in relazione all’accertato diritto della [OSCURATO:PERSONA] di sottrarre dall'importo pattuito nel contratto il costo delle ore in cui la Daedalo non ha effettuato i voli, come pure l’interpretazione da parte del Tribunale della lettera del 12.08.2005, confermata dalla nota di accredito n. 2 emessa dalla Daedalo, dalla quale risulta che l’importo viene riconosciuto per ore di volo non effettuate. La sentenza impugnata ha poi ampiamente argomentato in ordine al diritto di [OSCURATO:PERSONA] di ottenere la restituzione del deposito cauzionale (p. 15 e ss.).Laddove poi il ricorrente intenda dolersi della mancata considerazione dell’importo a titolo di Eurocontrol, il motivo, anche a voler prescindere dal fatto che il ricorrente non indica e non precisa su quali documenti fonda la sua pretesa, è infondato, dal momento che la corte territoriale ha con congrua motivazione confermato la sentenza di primo grado che non aveva ravvisato idonea prova documentale del pagamento della suddetta tassa. 4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. per aver la Corte d’Appello di Venezia erroneamente interpretato la clausola contenuta nel contratto concluso tra le parti in data 25.05.2005 n. 5 ("[OSCURATO:PERSONA] alla firma del contratto dovrà versare, in deposito infruttifero, la somma di euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila), tale somma verrà custodita dalla Società e dalla stessa trattenuta a garanzia dell'adempimento delle fatture emesse mentre, alla cessazione del rapporto, tale somma verrà incamerata dalla società quale corrispettivo degli ultimi 15 giorni di volo che, quindi, non verranno anticipati dalla Committente") . Il motivo è inammissibile, perché, come già nei precedenti motivi, il ricorrente, pur lamentando che la c orte territoriale avrebbe violato, nell’interpretare la clausola contrattuale n. 5, gli artt. 1362, 1363, 1366 cod. civ., non ha indicato in concreto i canoni ermeneutici violati né le parti della sentenza in cui si sarebbe consumata tale violazione. 5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c. e degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. per aver la Corte d’Appello di Venezia erroneamente interpretato la clausola contenuta nel contratto concluso tra le parti in data 25.05.2005 n. 12 ("[OSCURATO:PERSONA] s'impegna a non noleggiare, locare, mettere a disposizione di terzi o gestire direttamente od indirettamente aeromobili con partenza o scalo dall'aeroporto di Vicenza per tutta la durata del presente contratto e per il doppio della durata reale del contratto, dopo lo scioglimento o cessazione degli effetti dello stesso. La violazione di questo articolo comporta una penale pari a € 200.000,00 (duecentomila), salvo maggior danno") . Il ricorrente lamenta che la corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato i suoi scritti difensivi, ritenendo che lo stesso avesse proposto domanda di condanna al versamentodella penale prevista contrattualmente (in realtà prevista contrattualmente solo a favore di [OSCURATO:PERSONA]). Il motivo è infondato. Risulta dirimente considerare che, come motivato dalla corte territoriale nonché in primo grado dal tribunale, l’obbligo di non concorrenza era contrattualmente previsto solo a carico di Daedalo e non anche di [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto poi alla facoltà di Daedalo di richiedere il risarcimento danni a [OSCURATO:PERSONA], risulta passata in giudicato la statuizione della sentenza della Corte d’appello secondo cui la domanda di risarcimento danni non era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 6. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato. Il ricorso incidentale, in quanto condizionato, resta assorbito. 7. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente a pagare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q