CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 1987
Cassazione n. 04826/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1987 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le note difensive del 10/12/2024; considerato che il primo profilo del primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni confessorie rese dall'indagato, è per un verso manifestamente infondato - atteso che, nel giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese, nell'immediatezza dei fatti, alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono pienamente utilizzabili, purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante - e per altro verso inammissibile perché aspecifico, posto che non indica se, all'esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell'imputato fossero sufficienti o meno a respingere la doglianza in tema di responsabilità. Con riferimento a tale ultimo profilo, si osserva che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'errore di valutazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 32866 del 29/04/2021, Fenili, Rv. 281880 - 02; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218); che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale indicazione non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte, nonché dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità, tenuto conto che il compendio probatorio è costituito anche dalle dichiarazioni delle persone offese, nonchè dalla intestazione delle postepay al Dicarolo e dal loro rinvenimento nella sua disponibilità materiale; ritenuto che il secondo profilo del primo motivo, con cui si contesta l'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 640-ter cod. pen., non è consentito, perché si risolve nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità, è manifestamente infondato poiché le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di uno dei presupposti applicativi della causa di non punibilità sono esenti da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2, ove si dà atto che l'imputato è gravato da plurimi precedenti penali specifici, che escludono la non abitualità della condotta contestata); che il ricorrente si limita ad evidenziare l'entità del danno cagionato, omettendo di rappresentare quale positivo indicatore, evidenziato con l'impugnazione e dai giudici di appello invece ignorato, avrebbe in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta; ritenuto che il terzo motivo, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 3, dove si pone in risalto l'entità del danno cagionato alla persona offesa, la perizia e l'accortezza usata per trasferire le somme di denaro); che, quanto alle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 3, dove i giudici di appello hanno valorizzato i plurimi precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato e la sofisticatezza del meccanismo utilizzato dal Dicarolo); che, quanto alla recidiva, la Corte territoriale ha evidenziato la spiccata capacità a delinquere in fatti del tutto simili a quello per cui si procede, che ha desunto dai plurimi precedenti penali specifici, tutti anteriori, che dimostrano come l'odierno ricorrente non abbia portato ad esecuzione condotte criminose estemporanee, ma sia soggetto aduso a compiere condotte fraudolente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas