CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17306/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arlino-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.-intimata-Numero registro generale 27364/2024Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 17306/2026Data pubblicazione 01/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 671/2024depositata il 4/10/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1.- [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato in data 8 maggio2014, conveniva il Comune di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale civiledi Palmi per chiederne il risarcimento dei danni subiti dalla propriaabitazione a seguito di un allagamento, causato dalla rottura di unacondotta idrica situata nella soprastante via Buccola. La richiesta dirisarcimento, fondata sulla responsabilità per cose in custodia (art. 2051c.c.) o sulla responsabilità per fatto illecito (art. 2043 c.c.), ammontava a €94.056,58 per danni patrimoniali e € 20.000,00 per danni non patrimoniali.Il Comune si costituiva resistendo e chiedendo di chiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]., appaltatrice dei lavori di "Recupero e valorizzazione delcomparto urbano compreso tra la via Buccola e [OSCURATO:PERSONA]", che sarebbestata a suo avviso l'unica responsabile dei danni, in virtù del contratto diappalto stipulato il 30 settembre 2010.Il Tribunale autorizzava la chiamata ma l’appaltatrice rimaneva contumace.All'esito dell'istruttoria, includente una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) el'escussione di testimoni, il Tribunale di Palmi, con la sentenza n. 545/2028,negava ogni responsabilità del Comune, sul presupposto che il danno fossericonducibile esclusivamente all'attività della società esecutrice dei lavori,che conseguentemente condannava al risarcimento dei danni e alpagamento delle spese di lite nei confronti dell’attrice.2.- [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, lamentando un difetto dicontraddittorio e contestando sia la propria responsabilità sia l'entità deidanni liquidati. Il Comune si costituiva chiedendo la conferma della sentenzaimpugnata. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, proponeva appello incidentale,chiedendo che la condanna fosse estesa in via solidale anche al Comune, inNumero registro generale 27364/2024Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 17306/2026Data pubblicazione 01/06/2026qualità di custode del bene, nonostante la presenza di un contrattod'appalto.La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 671/2024,rigettava l'appello principale e accoglieva l'appello incidentale, e cosìriformando parzialmente la sentenza di primo grado condannava il [OSCURATO:PERSONA] in solido con [OSCURATO:PERSONA].Ha presentato ricorso il Comune, con due motivi. Si è difesa la Giovinazzocon controricorso, illustrato pure con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio decidendi.Per quanto qui interessa, la ratio decidendi della decisione impugnata è laseguente.La Corte d’appello ha ritenuto la responsabilità solidale del Comune di SanGiorgio Morgeto, in qualità di custode del bene demaniale, sul presuppostoche la stipula di un contratto d'appalto per lavori su una strada pubblica noncomporta un automatico trasferimento della custodia (e della relativaresponsabilità ex art. 2051 c.c.) dall'ente proprietario all'appaltatore.L'ente pubblico committente, a suo avviso, può essere esonerato dallaresponsabilità di custode solo se dimostra che l'area di cantiere è statacompletamente enucleata, delimitata e affidata all'esclusiva custodiadell'appaltatore, con un conseguente divieto assoluto di transito veicolare epedonale.Nel caso in esame, la Corte afferma che il Comune non ha mai allegato, nétantomeno provato, che la comunale via Buccola fosse stata interdetta alpubblico transito durante i lavori. Poiché la strada "ha continuato adassolvere alla sua funzione di pubblico transito", l'ente ha conservato il suoobbligo di custodia, che si è aggiunto a quello dell'appaltatore, dando luogoa una responsabilità solidale.Né l'inadempimento dell'appaltatore può costituire caso fortuito per l’entepubblico, nel senso che la condotta negligente dell'appaltatore non integraNumero registro generale 27364/2024Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 17306/2026Data pubblicazione 01/06/2026automaticamente il "caso fortuito" idoneo a liberare il committente-custode.Per essere tale, il fatto avrebbe dovuto essere "oggettivamente eccezionale,imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza", cosa che non è lasemplice violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa.Ritenuta dunque la responsabilità del comune, la Corte ha rigettato ladomanda di manleva avanzata dall’ente nei confronti dell'impresa, perdifetto di prova della relativa previsione contrattuale.In altri termini, il Comune, per provare il proprio diritto a essere tenutoindenne dall'impresa, avrebbe dovuto produrre il contratto d'appaltocontenente una specifica clausola di manleva (art. 22). Non avendolo fatto,la sua domanda di garanzia, rimasta priva di fondamento probatorio, è statarespinta.2.- Questa ratio è contestata con due motivi. Il secondo, che vale comeragione liquida, è fondato. Il suo accoglimento determina assorbimento delprimo, in quanto, il secondo motivo, a ben guardare, almeno in parte vertesulla preliminare (in senso logico) questione dell’omesso esame di provadocumentale ritualmente prodotta.2.1.- Il Comune lamenta l'errore che sarebbe stato commesso dalla Corted'Appello nel rigettare la sua domanda di manleva nei confrontidell'appaltatrice. E la Corte territoriale ha motivato il rigetto della domandadi garanzia come segue: l’azione di garanzia…appare infondata attesoche non risulta versato in atti il contratto d’appalto contenente la clausoladi cui all’art. 22 in base alla quale è stata azionata la manleva da partedell’appellato Comune di [OSCURATO:PERSONA] (che non ha provveduto a depositarein secondo grado il fascicolo di parte afferente al primo grado delgiudizio) .Il ricorrente contesta tale conclusione con vari argomenti.Innanzitutto, invoca il principio di non dispersione (o di acquisizione) dellaprova per cui un documento ritualmente prodotto in primo grado èdefinitivamente acquisito alla causa e il giudice d'appello deve tenerneNumero registro generale 27364/2024Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 17306/2026Data pubblicazione 01/06/2026conto, anche se non materialmente ridepositato, purché il suo contenuto siadesumibile da altri atti processuali (come la sentenza di primo grado, lecomparse o la relazione del CTU).In secondo luogo, osserva che l'esistenza del contratto d'appalto e dellarelativa clausola di manleva (art. 22) non è mai stata contestata da nessunadelle parti. Anzi, il contratto era stato allegato in primo grado (all. n. 4),richiamato in tutti gli atti difensivi del Comune e persino citato nellarelazione del CTU, che ne riportava il contenuto essenziale.Infine, la Corte d'Appello, ritenendo necessario esaminare il documento,avrebbe potuto e dovuto ordinarne la produzione alla parte interessata,come previsto dai principi giurisprudenziali. Non avendolo fatto, avrebbedovuto decidere sulla base delle prove già acquisite e non contestate.Si aggiunge inoltre che, con la progressiva digitalizzazione del processocivile, la conservazione e trasmissione dei fascicoli è un obbligodell'amministrazione giudiziaria, non delegabile alle parti. Pertanto,nessuna omissione può essere addebitata alla difesa del Comune.2.2.- Il motivo è fondato.È pacifico che in primo grado il contratto era stato prodotto, e che non èstato riprodotto in appello.È principio di diritto che, in materia di prova documentale nel processocivile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - cheopera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formatocartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha perdimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice espiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, enon può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che dettidocumenti abbia inizialmente offerto in comunicazione (Cass.7923/2024; Cass. Sez. Un. 4835/2023).Dunque, la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto della clausola dimanleva, la cui acquisizione era in atti: ma tale obbligo non ha adempiuto.Numero registro generale 27364/2024Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 17306/2026Data pubblicazione 01/06/20263. L’accoglimento di questa censura comporta la necessità, dunque, di unnuovo e diverso esame della domanda, rispettando la suddetta regolatempestivamente acquisita nel primo.Il ricorso va dunque accolto nei termini evidenziati, e la sentenza cassatacon rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appellodi [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione. P.Q.MAccoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnatae rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi