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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23106/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha applicato la continuazione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] e ha rideterminato la pena complessiva in anni 9, mesi 2 di reclusione ed euro 32.667,00 di multa; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione alla spropositata quantificazione della pena; Rilevato che il provvedimento impugnato ha correttamente applicato i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. fornendo adeguata motivazione quanto all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollech3re una diversa e alternativa valutazione che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv, 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha applicato la continuazione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] e ha rideterminato la pena complessiva in anni 9, mesi 2 di reclusione ed euro 32.667,00 di multa; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione alla spropositata quantificazione della pena; Rilevato che il provvedimento impugnato ha correttamente applicato i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. fornendo adeguata motivazione quanto all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollech3re una diversa e alternativa valutazione che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv, 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 23106/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris