CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16446/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA].,elettivamente domiciliata in ROMA, via Po 12, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 63E05 F205W), che larappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inROMA, [OSCURATO:PERSONA] d’Ampezzo n. 217, presso lo studio dell'avvocatoIRENE DELLA ROCCA ([OSCURATO:PERSONA] 74R 43H 501X), che li rappresenta edifende-controricorrenti-avverso la SENTENZA n.308/2025 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNAdepositata il 15/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 18637/2025Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 16446/2026Data pubblicazione 27/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Il Consigliere delegatoMassimo Falabella