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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 28290/2021

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ETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L.MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] deceduto nelle more del giudizio, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.1113/2016 pubblicata in data 18 novembre 2016; Il Presidente titolare lette le rinunce al ricorso principale e al ricorso incidentale proposti rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; v4k rilevato che le rinunce ai ricorsi hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; 97/2021 RG 6766-2017 ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deciso in Roma il (O settembre 2021.

Il Presidente titolare Pasquale D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L.MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] deceduto nelle more del giudizio, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.1113/2016 pubblicata in data 18 novembre 2016; Il Presidente titolare lette le rinunce al ricorso principale e al ricorso incidentale proposti rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; v4k rilevato che le rinunce ai ricorsi hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; 97/2021 RG 6766-2017 ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il (O settembre 2021. Il Presidente titolare Pasquale D